Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7367 del 22/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.22/03/2017), n. 7367
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10972/2016 proposto da:
R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato TERESA
MATACERA;
– ricorrente –
contro
Z.G., Z.M., P.F., C.G.,
C.E.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1229/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 05/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
la Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato la domanda proposta dal R. per il risarcimento dei danni subiti a causa di infiltrazioni nell’immobile da lui condotto in locazione, che si erano verificate in occasione dei lavori di rifacimento del tetto: la Corte ha accertato la responsabilità per le infiltrazioni a carico dell’impresa esecutrice, ma ha ritenuto che l’attore non avesse fornito adeguata prova dei danni lamentati;
ricorre per cassazione il R. affidandosi a due motivi.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
il primo motivo (“violazione ed errata applicazione delle norme di diritto”) è inammissibile per difetto di specificità, non risultando indicate nè le norme violate nè le erronee affermazioni in iure;
il secondo motivo è parimenti inammissibile poichè prospetta un vizio motivazionale ai sensi del vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (non più applicabile ratione temporis) ed è volto a sollecitare un non consentito diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie;
il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese (in difetto di attività difensiva da parte degli intimati);
non ricorrono le condizioni per applicare il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in quanto il R. risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass. n. 18523/2014).
PQM
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla per spese.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017