Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7367 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.22/03/2017),  n. 7367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10972/2016 proposto da:

R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato TERESA

MATACERA;

– ricorrente –

contro

Z.G., Z.M., P.F., C.G.,

C.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1229/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 05/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato la domanda proposta dal R. per il risarcimento dei danni subiti a causa di infiltrazioni nell’immobile da lui condotto in locazione, che si erano verificate in occasione dei lavori di rifacimento del tetto: la Corte ha accertato la responsabilità per le infiltrazioni a carico dell’impresa esecutrice, ma ha ritenuto che l’attore non avesse fornito adeguata prova dei danni lamentati;

ricorre per cassazione il R. affidandosi a due motivi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il primo motivo (“violazione ed errata applicazione delle norme di diritto”) è inammissibile per difetto di specificità, non risultando indicate nè le norme violate nè le erronee affermazioni in iure;

il secondo motivo è parimenti inammissibile poichè prospetta un vizio motivazionale ai sensi del vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (non più applicabile ratione temporis) ed è volto a sollecitare un non consentito diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie;

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese (in difetto di attività difensiva da parte degli intimati);

non ricorrono le condizioni per applicare il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in quanto il R. risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass. n. 18523/2014).

PQM

la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla per spese.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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