Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7366 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 26/03/2010), n.7366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

D.V.C., I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 404/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 09/08/2005 R.G.N. 823/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/01/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO BALLETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 9 maggio 2002 D.V.C. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale-Giudice del lavoro di Ravenna il MINISTERO DEL TESORO e l’I.N.P.S. chiedendo che, previo accertamento del requisito medico legale, venisse accertato il suo diritto a percepire l’assegno mensile di assistenza dalla data della domanda amministrativa, Radicatosi il contraddittorio con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, succeduto per legge al Ministero del Tesoro, e con l’I.N.P.S., che avevano entrambi eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 436 del 7 maggio 2003, – ritenuta la legittimazione passiva della convenuta amministrazione per le azioni di accertamento del requisito sanitario ai sensi della L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 5, e dell’I.N.P.S., quale ente erogatore delle provvidenze economiche, – accoglieva la domanda, dichiarando che la ricorrente si trovava nelle condizioni sanitarie previste dalla legge per ottenere l’assegno mensile di assistenza con decorrenza dalla data della domanda.

A seguito di impugnativa proposta dal MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – costituitasi in giudizio la D.V. e rimasto contumace l’I.N.P.S. – la Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 9 agosto 2005, dichiarava inammissibile l’appello proposto dal MINISTERO con condanna dell’appellante alle spese del grado. Per la cassazione di questa sentenza il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE propone ricorso assistito da un unico complesso motivo reiterando, altresì, i due motivi addotti a sostegno del pregresso ricorso in appello.

Gli intimati D.V.C. e I.N.P.S. non hanno spiegato attività difensiva, ancorchè ritualmente raggiunti dalla notificazione del ricorso per Cassazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente – denunciando “violazione dell’art. 330 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” – censura la sentenza impugnata “per avere la Corte di appello arbitrariamente imposto la rinnovazione della notifica dell’atto di impugnazione: l’illegittimità di detto ordine di rinnovo della notifica investe anche la consequenziale dichiarazione di inammissibilità dell’appello, esperito dal Ministero, per inottemperanza, da parte dell’Amministrazione, all’ordine di rinnovo della notificazione del relativo atto entro il perentorio termine disposto dai giudici di seconde cure” e, conseguentemente, rimarca che “nullo risulta l’ordine di rinnovo della notifica impartito dalla Corte d’appello al Ministero, posto che detta rinotifica integra un potere-dovere esercitabile dal giudice solo nell’ipotesi in cui si verifichi una determinata situazione – la nullità della notificazione – che, tuttavia, nel caso di specie, non risulta essersi verificata”.

2 – Il motivo di ricorso come dianzi proposto si appalesa fondato.

Al riguardo, la Corte di appello di Bologna ha, del tutto erroneamente, disposto la rinnovazione della notifica del ricorso in appello – interpretando inesattamente l’art. 330 cod. proc. civ., nel senso che tale norma, prevedendo che l’impugnazione debba essere notificata presso il procuratore costituito, non avrebbe contenuto una mera indicazione del luogo della notifica bensì indicato nel procuratore il destinatario di essa -, per cui – atteso che, nella specie, appare valida e produttiva di effetti la notifica dell’appello che il Ministero ha effettuato direttamente all’I.N.P.S. al domicilio dell’Istituto presso il proprio difensore nel precedente grado di giudizio, – di conseguenza si rivela illegittimo l’ordine di rinnovo della notifica e la successiva decisione, sempre della Corte territoriale, di inammissibilità dell’impugnazione per inottemperanza al cennato ordine di rinnovazione della notificazione.

Infatti – giusta quanto rilevato da questa Corte con orientamento in via di consolidamento e che si ritiene preferibile (Cass. n. 16145/2001; Cass. n. 17003/2004; contra Cass. n. 5743/1998 e 7693/1999) – destinataria della notifica dell’impugnazione è la parte, non il suo procuratore nel pregresso grado di giudizio, come si ricava sia da un argomento testuale, e cioè che l’art. 330 c.p.c., parla di notifica “presso” e non “al” procuratore (termine usato, invece, dall’art. 170 c.p.c., comma 1, richiamato dall’art. 285 c.p.c., con riguardo alla notificazione della sentenza), sia dalla regola per cui la rappresentanza processuale del difensore è limitata (almeno nei casi di procura speciale e salvo diversa previsione della procura stessa: art. 83 c.p.c., u.c.,) a ciascun grado del giudizio; inoltre nulla induce a ritenere che – in presenza della disgiuntiva “o”, che lega, nell’art. 330 cit., il primo agli altri luoghi previsti per la notifica dell’atto d’impugnazione – l’alternatività espressa da quella congiunzione sia condizionata alla costituzione personale della parte nel giudizio a quo (a differenza, ancora una volta, di come chiaramente si esprime, quanto alla notificazione della sentenza, l’art. 170 c.p.c., ai commi primo e terzo).

Rimarcato, quindi che, nell’ipotesi di impugnazione non preceduta dalla notificazione della sentenza, ovvero nell’ipotesi di mancanza della dichiarazione di residenza o dell’elezione di domicilio al momento di tale notificazione, l’atto di impugnazione va notificato alla parte in uno qualsiasi dei luoghi indicati dall’art. 330 cod. proc. civ. (presso il procuratore costituito nel giudizio “a quo”, ovvero nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per detto giudizio), tra quali esiste perfetta alternatività; si rileva – sotto ulteriore e consequenziale profilo a conferma della fondatezza del ricorso – che l’ordine di rinnovo della notificazione costituisce un provvedimento che corrisponde ad uno specifico modello processuale, potendo e dovendo essere emesso sempre che si verifichi una determinata situazione; tale provvedimento consta, pertanto, di un accertamento-valutazione (relativo alla sussistenza della situazione considerata), che costituisce, allo stesso tempo, la fonte del dovere di provvedere e il limite del relativo potere attribuito al giudice, nonchè di un ordine (quello di rinnovare la notificazione), con la conseguenza che, ove risulti viziata la fase accertativo-valutativa, viene meno la legittimità del potere-dovere esercitato dal giudice emettendo l’ordine di rinnovazione.

Tale difetto di potere del giudice, valutato alla luce del parametro di rilevanza delle patologie degli atti processuali costituito dall’art. 156 c.p.c., si trasfonde in un atto mancante dei requisiti, formali indispensabili per il raggiungimento del proprio scopo, in quanto l’ordine di rinnovazione della notifica dell’atto introduttivo pronunciato quando una rituale notifica vi sia già stata, è atto che si discosta dal relativo modello processuale (perchè emesso oltre le ipotesi consentite), ed è atto che non potrà giammai raggiungere il proprio scopo (consistente nella valida instaurazione del contraddittorio a seguito di rituale notifica), essendo tale scopo già raggiunto, per la ritualità della notifica della quale erroneamente si è disposta la rinnovazione. La nullità dell’ordine di rinnovazione si trasmette agli atti successivi che ne dipendono, con la conseguenza che non può negarsi l’interesse ad affermare che il predetto ordine è stato pronunciato al di fuori delle ipotesi previste in chi, destinatario inottemperante dell’ordine medesimo, abbia poi subito le conseguenze processuali della propria inottemperanza (Cass. n. 16145/2001).

3 – In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto dal MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE deve essere accolto e per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altro giudice – che si designa nella Corte di appello di Firenze – perchè proceda al riesame della controversia (con valutazione dei motivi di impugnazione reiterati in questa sede) e provveda, poi, alla corretta motivazione del conseguente decisum.

Il giudice del rinvio provvederà altresì, in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Firenze.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

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