Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7366 del 17/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 17/03/2020), n.7366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26363-2012 proposto da:

USB IMMOBILIARE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DONATELLO

75, presso lo studio C. & D.F., rappresentata e difesa

dagli avvocati ROSSI RINALDO, DE FEO ENRICO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FERRARA, in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 23/2012 della COMM. TRIB. REG. dell’Emilia

Romagna, depositata il 04/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/12/2019 dal Consigliere Dott. MELE FRANCESCO.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale dell’Emilia Romagna n. 2/15/2012, depositata il 4.4.2012,

non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 dicembre 2019 dal relatore, cons. Mele Francesco.

Fatto

RILEVATO

Che:

U.S.B. immobiliare srl proponeva ricorso avverso avviso di accertamento per l’anno 2004 per Ires, Irap ed Iva, oltre sanzioni e interessi, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva accertato un maggior reddito d’impresa D.P.R. n. 600 del 1973, ex artt. 39 e 40 e D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 24 e 25 e maggiori ricavi ex art. 54 D.P.R. n. 633/72, atto impositivo scaturente dall’avere l’ufficio accertato che la contribuente aveva venduto appartamenti a prezzi spesso notevolmente diversi; che aveva registrato discordanze notevoli tra il prezzo di vendita ed il mutuo contratto dall’acquirente; che, in particolare, uno di tali appartamenti era stato assicurato dall’acquirente ad un valore doppio rispetto al prezzo d’acquisto; che all’invito – proveniente dall’ufficio – a fornire informazioni e documentazione in riguardo alle suddette operazioni, la contribuente aveva dato riscontro solo con una dichiarazione verbale, accompagnata da un riserva di invio di documentazione, rimasta peraltro senza seguito. Nel contraddittorio tra le parti (l’ufficio costituitosi- resisteva al ricorso), la commissione tributaria provinciale di Parma pronunciava sentenza con cui rigettava il ricorso.

Avverso tale sentenza proponeva appello la società contribuente deducendo che l’adozione del valore normale a confronto con il prezzo di vendita è illegittima ed in contrasto con la normativa comunitaria; che l’accensione di mutui di importo superiore al prezzo d’acquisto rappresenta prassi consolidata, in quanto gli acquirenti -nell’accedere al mutuo- sono soliti ricomprendere le spese notarili e di registro nonchè quelle afferenti agli arredi. La commissione tributaria regionale rigettava il gravame confermando la sentenza di prime cure. (- Per la cassazione della predetta sentenza la società contribuente propone ricorso affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso l’ufficio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– Il ricorso consta di tre articolati motivi che recano:

– 1) “a) Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sulla mancata valutazione, sia essa di ammissione o reiezione di produzione, di nuovi documenti in secondo grado nel giudizio tributario ex art. 58, comma 2 in combinato disposto con le norme di carattere generale del c.p.c. b) Omessa indicazione nella sentenza dei fatti rilevanti della causa in violazione dell’art. 132 c.p.c.”.

– 2) “a) Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio per avere ritenuto legittimo l’accertamento determinato sul valore normale (D.L. 223/2006 legge Bersani) ritenuto in contrasto con la normativa UE e la legge comunitaria 2008; b) Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione per evidente contrasto con i principi ex art. 2709 c.c. e per insufficiente motivazione dell’accertamento come statuito dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e del D.P.R. n. 633 del 1972.”.

– 3) “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sulla valutazione delle presunzioni e sulla infondatezza degli elementi normativi e comunitari eccepiti”.

– Con il primo motivo, la ricorrente lamenta che la CTR avrebbe disatteso del tutto la perizia tecnica attestante il valore degli immobili in contestazione: si tratta di documento prodotto in appello, rispetto al quale la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi. Osserva il collegio che il motivo carente in ordine alla precisa disposizione di legge di cui si invoca la violazione e pertanto, già sotto tale primo profilo, inammissibile- non è accoglibile, dal momento che la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di avere accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto (Cass. n. 33503 del 27.12.2018). Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta vizi di motivazione per essere stato ritenuto legittimo l’accertamento, a sua volta insufficientemente motivato. Osserva il collegio che l’ufficio ha accertato il maggior corrispettivo di cessione degli immobili avvalendosi di presunzioni gravi precise e concordanti ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, così come ritenuto poi dai giudici del merito, che hanno inoltre tenuto conto della assenza di dettagli e documentazione -pure espressamente richiesti- da parte della contribuente. Le notevoli discordanze accertate tra prezzo di vendita e importo del mutuo e, in un caso, l’entità della assicurazione pari al doppio del valore dell’appartamento costituiscono le presunzioni di cui si è detto, delle quali la sentenza impugnata sì è avvalsa, in linea sia con la normativa nazionale che con quella unionale. Invero, la riformulazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3, ad opera della L. n. 88 del 2009 (comunitaria 2008), ha eliminato con effetto retroattivo, stante la finalità di adeguamento al diritto unionale-la stima basata sul valore normale nelle transazioni immobiliari, sicchè la prova dell’esistenza di attività non dichiarate, derivanti da cessioni di immobili, può essere desunta anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, secondo gli ordinari criteri di accertamento induttivo, che non sono esclusi dall’art. 273 della direttiva 2006/112/CEE, dovendo gli stati membri assicurare l’integrale riscossione del tributo armonizzato e l’efficacia della lotta all’evasione (Cass. n. 9453 del 4.4.2019 e n. 16266 del 18.6.2019).

Con l’ultimo motivo, la ricorrente lamenta genericamente vizi di motivazione, dipendenti anche dalla mancata considerazione della perizia depositata dinanzi alla CTR. Osserva il collegio che il motivo non è accoglibile per le ragioni esposte nel commento dedicato al primo motivo; inoltre la motivazione è congrua e sufficiente, a fronte di una censura che mira ad ottenere una non consentita rivalutazione dei fatti di causa.

Per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA