Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7366 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. I, 16/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 16/03/2021), n.7366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16622/2015 proposto da:

Consorzio COSNO in liquidazione, nella persona del legale

rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni

Allodi, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Viale

Giuseppe Mazzini, n. 142, presso l’Avv. Claudia De Curtis, giusta

procura a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Z.G., Z.E., Z.M.L.,

Z.A., Z.M. e M.d.S.S.E., nonchè

quali eredi di Z.L., deceduta a (OMISSIS), C.G.,

F.P., F.A., V.M.,

C.E., a mezzo del procuratore generale C.F., giusta

atto per Notaio L.O.R., n. rep. (OMISSIS),

rappresentati e difesi in virtù della procura speciale in calce al

controricorso, dagli Avv.ti Silvano Tozzi, ed Alessandro Pagano, in

uno ai quali sono elettivamente domiciliari in Roma, alla via del

Gesù, n. 62, presso lo studio dell’Avv. Lodovico Visone;

– controricorrenti –

e nei confronti di:

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Commissario straordinario di

governo L. n. 129 del 1981, ex art. 84 nella persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via

dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1953/2015 della Corte di appello di NAPOLI,

pubblicata il 30 aprile 2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2020 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 30 aprile 2015, la Corte di appello di Napoli rigettava l’appello principale proposto dal Consorzio nei confronti delle sentenze del Tribunale di Napoli n. 6255/1996 del 6 aprile 1996 e n. 10816/2002 del 17 settembre 2002 e quello incidentale proposto dagli attori in riassunzione avverso la sentenza non definitiva n. 6255/96, condannava il Consorzio al pagamento delle spese processuali in favore degli appellanti e compensava quelle tra gli attori in riassunzione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Con atto di citazione di opposizione alla stima notificato il 29 dicembre 1989 e il 4 gennaio 1990, i signori Za.de.In.Ga., L., G., M.L., A., M. e M.d.S.S.E. avevano convenuto in giudizio il Consorzio Cosno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiedendo il rilascio del terreno di loro proprietà sito a (OMISSIS), di cui il Consorzio aveva preso possesso per mq. 15.990 al fine di realizzare il raddoppio della linea ferroviaria (OMISSIS) – (OMISSIS); in mancanza, il pagamento del valore venale del suolo medesimo, con gli accessori; il pagamento delle somme dovute per la perdita delle opere e dei manufatti sul fondo andati distrutti con gli interessi, il maggior danno e il pagamento degli indennizzi risarcitori per il periodo di occupazione illegittima in ipotesi ravvisabile, il pagamento dell’indennità per i mq 1007 costituenti reliquato; in via subordinata, ove la procedura ablativa fosse stata ritenuta legittima, il pagamento della giusta indennità tenuto conto della natura edificatoria del suolo; in via ulteriormente subordinata, il pagamento delle somme dovute dal 25 luglio 1987 ai sensi della L. n. 1 del 1978, art. 23 e della L.R. Campania n. 51 del 1978, art. 38.

3. Il Tribunale di Napoli, con sentenza non definitiva emessa il 4 luglio 1996, aveva rigettato le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e di improcedibilità della domanda sollevate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Funzionario delegato CIPE (insieme al difetto di giurisdizione del giudice ordinario) e aveva dichiarato illegittima l’occupazione acquisitiva del terreno a nulla valendo il decreto di esproprio emesso in data 1 marzo 1990, atteso che oramai l’area era stata illegittimamente acquisita al patrimonio pubblico a causa dell’irreversibile trasformazione del suolo; aveva respinto la domanda nei confronti del funzionario CIPE e condannato il Consorzio Cosno al risarcimento dei danni da quantificarsi nel prosieguo del giudizio con apposita consulenza tecnica d’ufficio.

4. Con sentenza definitiva del 27 giugno 2002, il Tribunale di Napoli aveva affermato che il terreno di proprietà degli attori era stato occupato limitatamente a mq. 10276 dal Consorzio il 9 novembre 1987 ed irreversibilmente trasformato in data 1 gennaio 1989 con la costruzione non dell’opera ferroviaria alla quale era stata finalizzata la procedura, ma con la realizzazione di una strada e di un parcheggio e aveva determinato il risarcimento del danno in vecchie Lire 876.216.975 alla data dell’occupazione, novembre 1987, rivalutato in Lire 1.701.329.295 alla data del 30 novembre 2001 e, in via equitativa, in Lire 1.720.000.000, valore venale del terreno rivalutato, secondo indici ISTAT alla data della sentenza, giugno 2002, pari a Euro 888.305,87, oltre interessi legali dalla data della sentenza, al soddisfo.

5. La Corte di appello di Napoli, adita da tutte le parti del giudizio con appello principale e con appello incidentale, rigettava i gravami dichiarando la legittimità della procedura espropriativa.

6. Proposto ricorso per cassazione dagli attori, la Corte di cassazione, con sentenza n. 13459 del 10 giugno 2009, aveva cassato con rinvio per un nuovo esame della controversia in applicazione del principio di cui al D.L. n. 354 del 1999, art. 9 il quale prorogava i termini relativi alle occupazioni di urgenza e che riguardava esclusivamente i procedimenti espropriativi in corso alla stessa data, sicchè poteva valere a restituire legittimità ad occupazioni divenute inefficaci ed illegittime solo se non si fosse già perfezionato, sulla scorta della disciplina previgente al fatto illecito acquisitivo per effetto del concorrere dell’illegittimità dell’occupazione dell’irreversibile trasformazione del fondo; così nel caso in esame, l’acquisto a titolo originario si era verificato prima del giorno 1 marzo 1990, con la conseguenza che la norma sopravvenuta del 1999 non poteva sanare l’illegittimità di un’occupazione che non era più in corso.

La Corte di Cassazione, inoltre, aveva rimesso ai giudici di appello anche le ulteriori censure del Consorzio Cosno mosse alla sentenza non definitiva del Tribunale del 4 luglio 1996 e non esaminate dal giudice di appello perchè ritenute assorbite dalla decisione sulla legittimità dell’espropriazione.

7. Con la sentenza in questa sede impugnata, la Corte di appello di Napoli ha affermato l’illegittimità dell’occupazione in esame, confermando la sentenza non definitiva del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato illegittima l’occupazione ed avvenuta l’espropriazione acquisitiva del terreno sito a (OMISSIS), in catasto alla partita (OMISSIS) e ha ritenuto infondata la censura avverso l’accoglimento della domanda risarcitoria nei confronti del solo consorzio Cosno, affermando che il concessionario, sulla base della cosiddetta concessione traslativa, assumeva anche la qualità di soggetto attivo del rapporto espropriativo con conseguente legittimazione passiva esclusiva rispetto a tutte le obbligazioni indennitarie e risarcitorie ad esso collegate.

Sulle altre domande del Consorzio, la Corte di appello ha evidenziato che le stesse non erano state riproposte nel giudizio di rinvio e che, comunque le stesse erano infondate: in ordine all’applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, ostava la natura risarcitoria del credito azionato e comunque la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma; il valore del bene era stato determinato tenendo conto dei valori emergenti dal borsino immobiliare di un’agenzia di compravendita immobiliare e di una ricerca Nomisma del 1995, nonchè del valore risultante da una sentenza (n. 11268/1991) relativa alla stessa particella (OMISSIS) nella quale era ricompresa il suolo in esame e di una transazione intervenuta tra il Comune di (OMISSIS) ed altro proprietario di terreno utilizzato per la costruzione di una strada, parametri da soli idonei a sostenere la stima effettuata e per tali profili non impugnata.

La Corte di appello riteneva le altre domande proposte dal Consorzio relative all’opposizione alla stima inammissibili ed inconferenti rispetto al decisum contenuto nelle sentenze di primo, secondo grado e della Corte di Cassazione e ha dichiarato parimenti inammissibili le domande formulate dagli attori, appellanti incidentali, perchè la domanda risarcitoria era stata accolta dal Tribunale e non era stata impugnata in relazione al capo che aveva correlato il diritto al risarcimento del danno alla data di occupazione e alla domanda di pagamento dell’indennità e dell’indennizzo da occupazione legittima ed illegittima, non oggetto di appello incidentale e riproposte nel giudizio di rinvio.

Infine, la Corte di appello ha dichiarato inammissibile le richieste di danno per la perdita delle opere e/o manufatti esistenti sul fondo, per la mancata impugnazione in sede di appello incidentale dell’omessa pronuncia sul punto da parte del Tribunale, e la riproposizione dell’impugnazione del rigetto della domanda ex art. 1224 c.c., emesso dal primo giudice.

8. Il Consorzio Cosno, in liquidazione, ricorre per la cassazione della sentenza con atto affidato a due motivi.

9. Z.G., Z.E., Z.M.L., Z.A., Z.M. e M.d.S.S.E., nonchè quali eredi di Z.L., C.G., F.P., F.A., V.M., C.E., a mezzo del procuratore generale C.F., hanno depositano controricorso.

10. Anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Commissario straordinario di governo hanno depositato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il Consorzio ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. 14 maggio 1981, n. 219, artt. 80,81 e 84 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il Consorzio ricorrente deduce che la sentenza della Corte di appello è errata per avere accolto la domanda di risarcimento nei confronti del Consorzio COSNO, poichè l’illegittimità della procedura era ascrivibile soltanto al Concedente che aveva autorizzato l’occupazione oltre i termini di efficacia dell’ordinanza n. 999 del 25 maggio 1987 e in ragione dei verbali del 9 novembre 1987 e 7 dicembre 1987 intervenuti oltre il termine trimestrale decorrente dal 25 maggio 1987; inoltre, l’immissione in possesso era avvenuta, sulla scorta dell’art. 5 dell’ordinanza commissariale n. 999 del 25 maggio 1987, a mezzo dei delegati del P.G.R.C. Commissario di Governo, che avevano redatto i verbali di consistenza e di immissione in possesso del 9 novembre 1987 e del 7 dicembre 1987; che il Concessionario era obbligato alla presa in consegna delle aree e/o degli edifici liberi da persone o cose dai delegati del Concedente ed era tenuto a rispettare le direttive impartite dal Concedente.

2. Con il secondo motivo il Consorzio ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, e successive modificazioni ed integrazioni e la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la Corte territoriale erroneamente affermato che la L. n. 359 del 1992, art. 5 bis non poteva applicarsi in ragione della natura risarcitoria del credito azionato e comunque era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo.

Deduce il Consorzio ricorrente che la L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis della riguardava proprio ipotesi di risarcimento del danno come quella in esame, mentre era l’art. 5 bis, comma 1, che ineriva ai casi di opposizione alla stima e, quindi, di procedure legittime; inoltre nessuna refluenza aveva la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma, poichè sull’applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7, alla fattispecie in esame era calato il giudicato in virtù della statuizione del Tribunale di Napoli n. 6255/1996, non avendo i signori Z. proposto appello incidentale sul punto.

3. Deve premettersi che le parti congiuntamente hanno depositato memoria con la quale hanno inteso dare conto del fatto che, in data 10 luglio 2018, è stata perfezionata, tra di esse, una scrittura a valenza transattiva, a sua volta attuativa di un contestuale accordo transattivo concluso tra il Consorzio COSNO e la EAV s.r.l., quest’ultima in qualità di successore nel rapporto di concessione in precedenza intercorso tra il Commissario Straordinario di Governo, ex lege n. 219 del 1981, e lo stesso Consorzio.

3.1 La definizione bonaria della lite, di cui i difensori delle parti concordemente hanno dato atto, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, comportando la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta così travolta e caducata, determina la cessazione della materia del contendere.

3.2 Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte, nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dall’art. 382 c.p.c., comma 3, artt. 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (Cass., Sez. U., 11 aprile 2018, n. 8980).

3.3 Nello specifico, le Sezioni Unite, nella sentenza richiamata, hanno precisato che:

– la cessazione della materia del contendere dichiarata concordemente dalle parti in sede di legittimità per intervenuta risoluzione negoziale della lite è un evento sopravvenuto rispetto alla pronuncia della sentenza assoggettata a ricorso per cassazione, ancorchè la sua efficacia regolatrice si proietti sulla controversia e, quindi, anche sul passato;

-la situazione di evidenziazione congiunta e concorde della definizione della lite con l’accordo negoziale non può considerarsi come situazione che evidenzia un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso; al contrario, le parti vogliono che sul ricorso si decida e postulano che lo si faccia, però, non esaminandone i motivi e nemmeno la ritualità, bensì dando atto che sulla materia da esso dedotta davanti alla Corte e, quindi, sull’oggetto del processo ed in definitiva sulla controversia, è intervenuto a regolare la situazione fra le parti l’accordo negoziale, individuato o meno che sia;

– la circostanza che anche in Cassazione il processo in simili casi è dominato dall’interesse delle parti e dal loro potere dispositivo giustifica che la Corte debba rispettare la loro richiesta concorde di dichiarare la controversia definita dall’intervenuto accordo negoziale;

– tanto impone, nell’esercizio dei poteri decisionali, di adottare una formula decisoria che realizzi detto interesse e che dunque dia atto della cessazione della materia del contendere per l’intervenuto accordo negoziale;

– tale dichiarazione implica necessariamente, proprio perchè la Corte accerta che la controversia è ormai oggetto solo di regolazione convenzionale, la constatazione dell’automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, atteso che le parti regolando con l’accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi di detta efficacia;

– il fenomeno che si verifica non è una “cassazione” della sentenza impugnata, bensì l’accertamento che la sua efficacia è venuta meno per effetto dell’accordo negoziale delle parti, perchè con esso le parti ne hanno disposto.

3.4 Tanto premesso, nel caso in esame, i difensori delle parti hanno dichiarato alla Corte che è intervenuta una definizione della controversia con un atto transattivo e che la materia del contendere è stata da esso regolata e su di essa è cessata la lite e non vi è, pertanto, bisogno di una decisione sul contenuto del ricorso e sulle difese svolte nei controricorsi, ma di una decisione che dia atto della definizione in tal senso di essa.

3.5 Conclusivamente, il ricorso deve essere definito con la declaratoria della cessazione della materia del contendere in forza dell’intervento di un accordo negoziale fra le parti, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata.

3.6 Sulla regolamentazione delle spese, i difensori hanno chiesto disporsi la compensazione delle spese stante l’accordo intervenuto, sicchè deve disporsi la compensazione delle spese, astenendosi dall’individuare chi sarebbe stato soccombente.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis citato articolo.

4.1 Invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo caso l’adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti.

La predetta misura si applica, infatti, ai soli casi (tipici) del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).

Per la medesima ragione essa non trova applicazione nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere (Cass., sez. U., 11 aprile 2018, n. 8980; Cass., 2 ottobre 2019, n. 24632).

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del Consorzio ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

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