Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7366 del 07/03/2022

Cassazione civile sez. II, 07/03/2022, (ud. 24/01/2022, dep. 07/03/2022), n.7366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9799/2017 proposto da:

A.R., elettivamente domiciliate in Palermo via

Agrigento n. 15/A, rappresentata e difesa dagli avv.ti MATTEO

RAIMONDI, LORIS LUCA MANTIA;

– ricorrente –

contro

S.C.G.U., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 77, presso lo studio dell’avvocato LUCIO

LAURITA LONGO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ROBERTO GIORGETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3858/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/01/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Milano accoglieva la domanda proposta da S.G. nei confronti di A.R. e condannava la convenuta al pagamento della somma di Euro 46.196,23 oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo effettivo, nonché all’ulteriore somma di Euro 20.723, 84 oltre interessi legali dei singoli esborsi al saldo effettivo.

2. A.R. proponeva appello avverso la suddetta sentenza deducendo la nullità dell’atto di citazione in primo grado per omessa indicazione dell’avvertimento delle decadenze di cui all’art. 38 c.p.c. e conseguente nullità derivata della sentenza di primo grado. Inoltre, eccepiva la prescrizione del credito vantato dalla controparte.

3. Si costituiva S.G. chiedendo il rigetto del gravame.

4. La Corte d’Appello di Milano rigettava l’appello rilevando che la nullità dell’atto di citazione eccepita dalla A. si fondava esclusivamente sull’omissione dell’avvertimento delle decadenze di cui all’art. 38 c.p.c., relativo all’incompetenza per materia, valore o territorio dell’autorità giudiziaria adita. Tale omissione rientrava tra le ipotesi di mera nullità della vocatio in ius non essendo attinente al contenuto dell’atto introduttivo del giudizio che risultava invece completo nei suoi requisiti essenziali volti a rendere edotto il convenuto circa le ragioni della pretesa. Sulla base di tale distinzione la giurisprudenza aveva affermato il principio in forza del quale, per evitare eccessivi formalismi, fosse necessario fare riferimento alla circostanza che l’atto di cui si eccepisce la nullità abbia comunque raggiunto il proprio scopo senza violare il principio del contraddittorio del conseguente esercizio del diritto di difesa potendosi addivenire ad una pronuncia di nullità soltanto laddove la parte che l’ha eccepita dimostri di aver subito un concreto pregiudizio a causa dell’omissione di uno o più elementi tassativi della vocatio in ius. Nella specie, l’appellante si era semplicemente limitata ad eccepire la mancanza dell’avvertimento delle decadenze dell’art. 38 c.p.c., senza specificare la ragione per le quali il precedente giudizio avrebbe dovuto essere radicato dinanzi ad altra autorità giudiziaria e, quindi, senza evidenziare in che modo una tale omissione avesse compromesso il proprio diritto alla difesa e avesse comportato l’impossibilità della stessa di costituirsi ritualmente in primo grado. Pertanto, dovevano ritenersi fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali del giudizio di primo grado ivi compresa la circostanza che l’appellante era decaduta dalla facoltà di eccepire la prescrizione del credito della controparte.

5. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.R. sulla base di due motivi di ricorso.

6. S.G. ha resistito con controricorso.

7. La ricorrente in prossimità dell’udienza ha depositato atto di rinuncia al ricorso con accettazione della controparte e con richiesta di compensazione delle spese di lite.

8. L’atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390 c.p.c., comma 2, al pari di quello della relativa accettazione, sicché, a norma dell’art. 391 c.p.c., u.c., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di Cassazione.

9. In conclusione, per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata l’estinzione del processo, con compensazione delle spese come da richiesta delle parti.

10. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 24 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2022

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