Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7365 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 26/03/2010), n.7365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SOCIETA’ O.I.C.E. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. COSTANZA 27,

presso lo studio dell’avvocato MARINI LUCIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALAIMO RAIMONDO, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CALIULO LUIGI,

SGROI ANTONINO, CORRERA FABRIZIO, giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

MONTEPASCHI SE.RI.T. S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 144/2006 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 09/03/2006 r.g.n. 2019/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/01/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità o, in

subordine, rigetto del ricorso.

 

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Agrigento, depositato in data 22.12.2001, la O.I.C.E. s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione nei confronti dell’Inps e della Montepaschi Serit s.p.a., concessionaria del servizio nazionale di riscossione per la Provincia di Agrigento, avverso la cartella esattoriale notificatale il 15.11.2001 con la quale la società suddetta le aveva chiesto, per conto della sede provinciale Inps, il pagamento di contributi, somme aggiuntive e sanzioni in favore dell’Istituto predetto; in particolare si opponeva, tra l’altro, alla iscrizione a ruolo dei crediti contributivi pretesi dall’Inps a titolo di recupero degli sgravi aggiuntivi e supplementari, conguagliati dalla ricorrente nei periodi dal luglio 1991 al giugno 1992 sulla base della L. n. 1089 del 1968 e del D.L. n. 431 del 1971, in quanto azienda nuova rispetto alla O.I.C.E. s.p.a. che aveva in precedenza rilevato.

Con sentenza in data 13.3.2003 il Tribunale adito, rilevato che la cartella esattoriale era articolata in tre diverse inadempienze, per una delle quali era venuto meno ogni motivo di contrasto mentre per la seconda non era stata avanzata alcuna concreta contestazione, e rilevato altresì che con riferimento alla terza inadempienza non era stata fornita dalla società opponente sufficiente prova del carattere di novità della società ed in ogni caso del dedotto incremento occupazionale, dichiarava la nullità della cartella esattoriale opposta e condannava la società opponente al pagamento delle somme dovute per le inadempienze non contestate o accertate.

Avverso tale sentenza proponeva appello la O.I.C.E. s.p.a. ribadendo il carattere di novità della società e sottolineando che alla stregua della documentazione prodotta, era stata fornita sufficiente prova dell’incremento occupazionale.

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 2.2.2006, rilevato che in ordine alla insussistenza del carattere di novità della società in questione si era formato un giudicato esterno a seguito di altro giudizio concernente l’accertamento del diritto agli sgravi per il periodo da giugno 1987 a luglio 1991, giudicato tempestivamente eccepito dall’Inps e comunque rilevabile d’ufficio, rigettava il gravame.

Avverso questa sentenza propone ricorso per Cassazione la O.I.C.E. s.p.a. con due motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso l’Istituto intimato, il quale ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso in quanto notificato oltre i termini di legge rispetto alla data di notifica della sentenza di appello presso il domicilio eletto.

La Montepaschi Serit s.p.a. non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

Col primo motivo di gravame la società ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in ordine alla sussistenza del possesso dei requisiti di cui alla L. 25 ottobre 1968, n. 1089, art. 18, sub 1, e successive integrazioni ed estensioni, e del D.L. 5.7.1971 n. 431, convenuto nella L. 4 agosto 1971, n. 590, in relazione alla Circolare dell’Inps n. 486 RC e V/31 del 5.3.1979.

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento assumendo che, in ordine al carattere di “novità” dell’azienda che avrebbe dato diritto agli sgravi aggiuntivo e supplementare richiesti, si era formato un giudicato esterno a seguito del provvedimento della Cassazione in data 26.4.2004 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società avverso la sentenza n. 2073 del 5.4.2001, pronunciata in grado di appello dal Tribunale, giudice del lavoro, di Agrigento, che aveva escluso il carattere di novità dell’azienda.

Osserva la ricorrente che il provvedimento in parola, sulla base del quale la Corte territoriale aveva ritenuto la sussistenza del giudicato esterno, si fondava in realtà su questioni completamente diverse da quelle oggetto del presente giudizio, essendo tra l’altro diversi sia il petitum che la causa petendi.

Col secondo motivo di gravame lamenta violazione e falsa applicazione della L. 25 ottobre 1968, n. 1089 art. 18 sub 1, e successive integrazioni ed estensioni, e del D.L. 5 luglio 1971, n. 431, convertito nella L. 4 agosto 1971, n. 590, in relazione alla Circolare dell’Inps n. 469 C e V del 7.8.1978.

In particolare rileva che il giudice di merito, erroneamente ritenendo che la controversia portata al suo esame rientrasse nella previsione degli “sgravi aggiuntivi o supplementari”, aveva affermato che la ricorrente non era meritevole dell’applicazione degli sgravi previsti dalle norme suddette.

Posto ciò, occorre preliminarmente prendere in esame l’eccezione di giudicato dell’impugnata sentenza sollevata dall’Inps avendo il detto Istituto rilevato che la sentenza della Corte d’appello del 2.2.2006 era stata notificata al domicilio eletto dalla OICE s.p.a. nel giudizio di secondo grado presso lo studio dell’avv. Giovanni Castronovo in data 24.5.2006, mentre il ricorso per cassazione era stato notificato il 14.9.2006, quando il termine previsto dall’art. 325 c.p.c., comma 2, era ampiamente decorso.

L’eccezione è fondata.

Osserva in proposito il Collegio che la notifica della sentenza della Corte d’appello, dopo un primo tentativo in data 8.5.2006 non andato a buon fine essendo risultato l’avvocato domiciliatario “trasferito”, era stata effettuata in data 24.5.2006 alla “OICE s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Raimondo Alaimo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Giovanni Castronovo”, al nuovo indirizzo di quest’ultimo, “a mani di L.F. impiegata incaricata, tale qualificatasi, che ne cura la consegna”.

Orbene, occorre innanzi tutto rilevare che la notifica effettuata alla parte presso il procuratore costituito, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte che il Collegio condivide ed intende ribadire, è equivalente, ai fini e decorso del termine breve per l’impugnazione, a quella effettuata a norma degli artt. 170 e 285 c.p.c., al procuratore costituito della parte medesima; è saldo principio, infatti, qui ribadito non ravvisandosi ragioni per discostarsene, che non può farsi distinzione tra notificazione al procuratore domiciliatario per la parte e notificazione alla parte presso il procuratore domiciliatario (ovvero al domicilio eletto), atteso che entrambe le forme di notificazione soddisfano l’esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l’opportunità della impugnazione (Cass. sez. 2^, 24.11.2005 n. 24795; Cass. sez. 1^, 15.6.2004 n. 11257; Cass. sez. lav., 28.4.2000 n. 5449).

Nè tale principio soffre deroga, nel caso di specie, per essere stata la notifica effettuata in luogo diverso da quello indicato in sede di elezione di domicilio, atteso che tale elezione di domicilio riguardava lo studio professionale dell’avvocato domiciliatario, e la notifica è stata effettuata presso lo studio suddetto a mani di dipendente incaricata che ne avrebbe curato la consegna all’interessato, a nulla rilevando la circostanza che lo studio in questione non era più ubicato alla via (OMISSIS), essendosi trasferito nella via (OMISSIS); ed invero tale variazione di indirizzo dello studio professionale dove era stato eletto domicilio lasciava integra ed immutata la relazione del detto studio con la parte interessata e con il procuratore costituito, e pertanto la notifica effettuata era consequenzialmente idonea a portare a conoscenza della parte e del suo procuratore costituito la sentenza oggetto di successivo ricorso per cassazione.

Ne deriva l’inammissibilità del suddetto ricorso per Cassazione che ne occupa, in quanto notificato con atto 14.9.2006, ossia ben dopo la scadenza del sessantesimo giorno dalla notifica della sentenza d’appello avvenuta, in modo valido ed efficace ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione, in data 24.5.2006.

A tale pronuncia segue la condanna della ricorrente al pagamento in favore dell’Inps delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo; nessuna statuizione va adottata nei confronti della Montepaschi Serit s.p.a. non avendo la stessa svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione nei confronti dell’Inps delle spese del presente giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 15,00, oltre Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Nulla per le spese nei confronti della Montepaschi Serit s.p.a..

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA