Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7365 del 22/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.22/03/2017), n. 7365
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4252/2016 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 12,
presso lo studio dell’avvocato FRANCO DI LORENZO, rappresentato e
difeso dall’avvocato ERNESTO CONFORTOLA;
– ricorrente –
contro
COMUNE di LIVIGNO, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente
domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio
dell’avvocato LUCA VIANELLO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato LUCA ENRICO PEDRANA;
– controricorrente –
contro
B.C., M.M.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2995/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 10/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la querela di falso proposta dal C. (nell’ambito di un giudizio di opposizione pendente avanti al Giudice di Pace di Tirano) avverso gli atti con cui la Polizia Municipale di Livigno aveva accertato a carico del predetto la guida in stato di ebbrezza;
con l’unico motivo del ricorso per cassazione, il C. denuncia la violazione dell’art. 654 c.p.p. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando la “mancata assunzione in sede civile delle prove ivi dedotte ed illegittimo utilizzo di prove assunte in un processo penale, sfociato in una sentenza poi annullata dalla Corte di Cassazione”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
il motivo è, in parte inammissibile e, per il resto infondato;
sono inammissibili, in quanto eccentriche rispetto alla sentenza impugnata, le deduzioni relative alla violazione dell’art. 654 c.p.p.: la Corte (che ha rilevato come l’annullamento in sede di legittimità fosse stato determinato dall’intervenuta prescrizione), non ha argomentato in termini di efficacia del giudicato penale, ma si è limitata a utilizzare le prove raccolte in sede penale, ritenendo non necessaria l’assunzione di ulteriori prove nel giudizio civile;
il ricorso è inoltre infondato nella parte in cui si duole dell’utilizzo (esclusivo) di prove assunte nel giudizio per guida in stato di ebbrezza celebrato a carico del C.: il giudice civile poteva senz’altro utilizzare le prove raccolte in sede penale (cfr., ex multis, Cass. n. 2168/2013, Cass. n. 4652/2011, Cass. n. 14766/2007, Cass. n. 21115/2005), sottoponendole al proprio autonomo vaglio (che – nel caso – è stato particolarmente accurato), e non era tenuto ad assumere ulteriori prove una volta ritenute esaustive quelle già raccolte dal giudice penale;
ogni altra deduzione circa il fatto che le “argomentazioni” svolte dal giudice di appello non risultino “affatto convincenti” è manifestamente inammissibile, in quanto generica e volta a sollecitare una valutazione alternativa delle prove;
il ricorso va dunque rigettato, con condanna alle spese in favore del Comune controricorrente;
trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 7.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017