Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7365 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. I, 16/03/2021, (ud. 29/10/2020, dep. 16/03/2021), n.7365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22409/2015 proposto da:

S.A.C.E.D. – Società Appalti Costruzione Edili S.r.l. in

Liquidazione, in persona liquidatore pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via E. Q. Visconti n. 102, presso lo studio

dell’avvocato Scatola Simona, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocato De Luca Francesco, Migliore Luca, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Savona, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Viale Giulio Cesare n. 14, presso lo studio

dell’avvocato Pafundi Gabriele, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Mauceri Corrado, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 278/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

pubblicata il 24/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/10/2020 dal cons. Dott. MELONI MARINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA, che ha concluso per l’accoglimento del

terzo motivo; assorbiti gli altri;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato Morelli, con delega

scritta dell’avv. Pafundi, che si riporta.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La SACED srl stipulò con il Comune di Savona un contratto di appalto in data 10/2/1997 Avente ad oggetto l’esecuzione di lavori di restauro del (OMISSIS). A fronte delle problematiche insorte e delle riserve iscritte dall’impresa appaltatrice nel corso del rapporto, le parti convennero con scrittura privata sottoscritta in data 11/12/2002 che l’impresa rinunciava all’importo rivendicato per undici riserve pari ad Euro 1.431.725,37 a fronte del riconoscimento da parte del Comune dell’importo di Euro 353.830,89.

Successivamente l’impresa appaltatrice, ritenendo che il Comune committente aveva applicato una penale per ritardata ultimazione dei lavori di importo pari ad Euro 63.054,30 più un’ulteriore detrazione di Euro 16.609,78 in violazione dei termini della transazione intervenuta, sollecitava il Comune di Savona al riaccredito della somma di Euro 63.054,30 e chiedeva la liquidazione della ulteriore somma di Euro 591.745,78 per nuove riserve iscritte ai n. 12 e 13.

Le parti, riunitesi in data 11/4/2006, convennero l’inapplicabilità di qualsiasi penale da parte del Comune di Savona per ritardi nella consegna dell’opera e contestualmente la rinuncia dell’impresa all’importo di Euro 575.136,00 di cui alla riserva numero 12 relativa alla ritardata emissione del certificato di collaudo.

Il Tribunale di Savona con sentenza in data 22/6/2013 respinse la domanda proposta dall’impresa appaltatrice di dichiarare risolta la scrittura transattiva in data 11/12/2002 per mancata ottemperanza da parte del Comune.

Su impugnazione della Saced srl la Corte di Appello di Genova respinse l’appello e confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione la Saced srl affidato a sei motivi.

Il Comune di Savona resiste con controricorso e memoria. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha presentato requisitoria anche scritta chiedendo l’accoglimento del terzo motivo di ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la Saced srl denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1325,1418,1421 e 1965 c.c. in rapporto agli artt. 112 e 345 c.p.c. nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè il Tribunale di Savona prima e la Corte di Appello poi, hanno omesso di rilevare d’ufficio e dichiarare la nullità dell’accordo transattivo in data 11/4/2006 del quale il ricorrente aveva chiesto la risoluzione.

Il motivo è infondato e deve essere respinto.

E’ vero infatti che il giudice deve rilevare d’ufficio nei contratti stipulati con la P.A. la nullità insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, perchè tale invalidità negoziale è prevista a protezione degli interessi generali della collettività, quale strumento di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa e di tutela delle risorse pubbliche, in attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della P.A., di cui all’art. 97 Cost..

Tuttavia, nella fattispecie, correttamente la sentenza impugnata della Corte di Appello di Genova ha ritenuto che nel corso dell’incontro avvenuto in data 11/4/2006 le parti, riunitesi per dirimere le divergenze insorte in data successiva alla sottoscrizione dell’atto transattivo del 11/12/2002, hanno redatto un verbale costituente un vero e proprio atto di transazione relativamente alla riserva n. 12 alla quale la Saced srl dichiarava di rinunciare a condizione che il Comune di Savona a sua volta eliminasse la trattenuta per le penali da ritardo nella misura di Euro 63.054,30 applicata dal collaudatore.

Con il secondo motivo di ricorso la Saced srl denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1353,1354,1355 e 1965 c.c. in riferimento agli artt. 112 e 345 c.p.c. nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè la Corte di Appello ha ritenuto esistente una condizione sospensiva nell’accordo transattivo in data 11/4/2006 del quale il ricorrente aveva chiesto la risoluzione.

Il motivo è infondato.

Correttamente la Corte di Appello ha ritenuto che la rinuncia da parte dell’impresa appaltatrice alla riserva numero 12 fosse condizionata alla rettifica da parte del Comune di Savona delle risultanze del collaudo con l’eliminazione delle trattenute per la penale da ritardo applicata dal collaudatore nella misura di Euro 63.000,00.

Non emerge dagli atti alcun elemento per ritenere che la penale applicata per ritardo nella consegna delle opere fosse frutto di mero errore di calcolo come vorrebbe affermare parte ricorrente. Con il terzo motivo di ricorso la Saced srl denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1325,1387,1392, 1398,1418,2475 e 2475 bis c.c. in rapporto agli artt. 1421, 112 e 345 c.p.c. nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè la Corte di Appello di Genova ha omesso di rilevare d’ufficio e dichiarare la nullità dell’accordo transattivo in data 11/4/2006 in quanto mancante regolare procura speciale conferita all’Ing. G.R., rappresentante della società Saced srl, che agiva quindi in assoluta carenza di potere.

Con il quarto motivo di ricorso (denominato 5) la Saced srl denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 109 del 1994, art. 31 bis e D.P.R. n. 554 del 1999, artt. 149,203, e 204 nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè la Corte di Appello di Genova ha ritenuto esistente l’accordo transattivo in data 11/4/2006 sebbene denominato dalle parti “Verbale” e nonostante che fosse evidente il carattere interlocutorio in quanto era previsto l’espletamento di un nuovo incontro per definire la questione e concordare una transazione definitiva.

Il terzo e quarto motivo sono infondati e devono essere respinti. Infatti correttamente la Corte ha ritenuto irrilevante la denominazione di Verbale al posto di Accordo. Tantomeno decisiva è la circostanza che nessun nuovo incontro è avvenuto tra le parti considerato che proprio per tale motivo la controversia è stata ritenuta definitivamente risolta.

Il terzo motivo è inammissibile in quanto nuova domanda mai sollevata nel corso del giudizio di merito come correttamente ha eccepito il Comune di Savona. Tra l’altro la pretesa difformità tra i poteri dell’Ing. G. e le risultanze camerali risulta solo allegata nel ricorso e non si fonda su documenti depositati agli atti di causa, tanto più rilevanti in quanto il difetto di rappresentanza non integra certo una nullità rilevabile d’ufficio come da consolidata giurisprudenza di questa Corte: (Sez. 2, Sentenza n. 24133 del 24/10/2013): “Il contratto concluso dal rappresentante senza potere non è nullo e neppure annullabile, ma soltanto inefficace nei confronti dello pseudo-rappresentato, fino all’eventuale ratifica di questo, e tale inefficacia (temporanea) è rilevabile unicamente su eccezione dello pseudo-rappresentato e non d’ ufficio (più recentemente Sez. 1, Sentenza n. 5105 del 13/03/2015).

Con il quinto motivo di ricorso (denominato 6) la Saced srl denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1965 e 1966 c.c. in combinato disposto con il R.D. n. 2440 del 1923, art. 16 e R.D. n. 827 del 1924, artt. 88 e 93 nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, perchè la Corte di Appello di Genova ha sostenuto che il documento in data 11/4/2006 fosse una transazione, motivando in palese contrasto con i principi generali regolanti l’attività contrattuale della pubblica amministrazione nei rapporti privatistici.

Il quinto motivo è infondato e deve essere respinto. Infatti erra la ricorrente che pretenderebbe di ritenere l’accordo intervenuto, denominato verbale, privo di qualsiasi efficacia in quanto non sarebbe stata osservata la procedura già seguita nella fattispecie per l’accordo bonario tra le parti del 11/12/2002.

Infatti, a parte la considerazione che nessuna violazione di legge risulta effettuata, in ogni caso la P.A. ha dato attuazione a quanto previsto dal verbale e tanto basta a farlo ritenere un atto transattivo, tale essendo l’interpretazione della volontà delle parti di cui il giudice di merito ha dato conto con motivazione adeguata ed esaustiva non censurabile quindi in sede di legittimità.

In considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere respinto con condanna alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che si liquidano in Euro 12.000 più 200,00 per esborsi, oltre spese generali del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima della Corte di Cassazione, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA