Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7364 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.22/03/2017),  n. 7364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4032/2016 proposto da:

D.M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO

GIULIANO;

– ricorrente –

contro

AIG EUROPA SA, HERZ ITALIANA SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 273/2015 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il

21/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

il Tribunale di Nola ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva escluso che lo stato di malattia del difensore potesse rappresentare causa di impedimento non imputabile, tale da giustificare la rimessione in termini della parte, ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c.;

con l’unico motivo, il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, dolendosi che il Tribunale non abbia “considerato l’insieme delle patologie riportate nel certificato costituente il fondamento giuridico per la remissione in termini”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

a prescindere dalla sua dubbia ammissibilità (ex art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto non risulta specificamente indicata la sede di reperimento del certificato medico), il motivo è infondato in quanto lo “stato influenzale” del difensore risulta esaminato dal Tribunale, che non ha tuttavia ritenuto che lo stesso integrasse gli estremi della causa non imputabile, pervenendo – peraltro – a una conclusione conforme agli orientamenti di legittimità (cfr. Cass. n. 14586/2005);

il ricorso va pertanto rigettato, senza pronuncia sulle spese (in difetto di attività difensiva da parte delle intimate);

trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte rigetta il ricorso. Nulla per spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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