Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7364 del 17/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 17/03/2020), n.7364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15849-2014 proposto da:

D.M.A. (C.F. (OMISSIS)), nella qualità di titolare della

omonima impresa individuale (P.I. (OMISSIS)), rapp. e dif., in

virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. GIOVANNI

MARIA CRAPARO, unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla

PIAZZA DI PRISCILLA, n. 4, presso lo studio dell’AVV. STEFANO COEN;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO (C.F. (OMISSIS)), in persona

del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA

DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

lo rapp. e dif.;

– resistente –

avverso la sentenza n. 296/01/13 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 19/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/12/2019 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI;

Fatto

RILEVATO

che ANTONINO D.M. propose ricorso, innanzi alla C.T.P. di Agrigento, avverso l’avviso di accertamento notificatogli per riprese fondate sullo scostamento dagli studi di settore tra i ricavi dichiarati e quelli stimati;

che la C.T.P. di Agrigento rigettò il ricorso con sentenza n. 68/7/10, avverso la quale il D.M. propose appello innanzi alla C.T.R. della Sicilia la quale, con sentenza n. 296/01/13, deposita il 19.12.2013, accolse parzialmente il gravame, riducendo del 25% il reddito accertato dall’Ufficio;

che avverso tale sentenza il D.M., nella spiegata qualità, ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il secondo dei quali scomposto in diverse sottocensure; si è costituita, con controricorso, l’AGENZIA DELLE ENTRATE;

Diritto

CONSIDERATO

che con memoria depositata il 28.11.2019, parte ricorrente ha depositato atto di rinunzia al ricorso, ritualmente notificato all’AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, dichiarando di avere definito la propria posizione tributaria “attraverso la procedura di rottamazione e saldo a stralcio di tutte le cartelle notificategli, ivi comprese quelle impugnate…”;

che la rinuncia al ricorso per cassazione non è disciplinata dall’art. 306 c.p.c. e determina, pertanto, l’estinzione del giudizio anche in assenza – come nella specie – di accettazione ad opera della controparte, considerato altresì che, comportando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, essa fa venire meno l’interesse a contrastare il ricorso (Cass., Sez. 5, 19.4.2019, n. 11033, Rv. 653545-01);

che va dunque dichiarata l’estinzione del presente giudizio di legittimità, con integrale compensazione delle relative spese processuali;

che alcunchè va disposto in relazione a quanto previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato), trattandosi di previsione che non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, giacchè tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., Sez. 6-1, 18.7.2018, n. 19071, Rv. 649792-01).

P.Q.M.

dichiara estinto il presente giudizio di legittimità. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 10 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 17 marzo 2020

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