Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7364 del 07/03/2022

Cassazione civile sez. II, 07/03/2022, (ud. 13/01/2022, dep. 07/03/2022), n.7364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERTUZZI Mario – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12639/2018 proposto da:

Regione Marche, elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio

Cesare 71, rappresentata e difesa dall’Avv. Lucilla Di Ianni;

– ricorrente –

contro

B.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 138/2018 del Tribunale di Macerata depositata

il 2 febbraio 2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2022 dal relatore DARIO CAVALLARI;

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

 

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

B.E. ha proposto ricorso contro due ordinanze ingiunzione emesse dalla Regione Marche nei suoi confronti per avere commesso l’illecito di cui della L. n. 898 del 1986, artt. 2 e 3, dichiarando, nelle domande di aiuto relative alla misura F2bis ed alla misura 211 e 212 del PSR Marche, il possesso del requisito della disponibilità delle superfici richieste a premio ricadenti nel Comune di Gualdo e nel Comune di Penna San Giovanni.

Il Giudice di pace di Macerata, con sentenza n. 310 del 2013, ha accolto menzionato ricorso.

La Regione Marche ha proposto appello che il Tribunale di Macerata, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n’. 138 del 2018, ‘ha dichiarato tardivamente proposto.

La Regione Marche ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Parte intimata non ha svolto difese.

La Regione Marche ha depositato memorie.

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 133,327 e 430 c.p.c. e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6.

Nella specie, il Tribunale di Macerata, sul presupposto che il rito delle opposizioni a sanzione amministrativa fosse quello del lavoro, secondo la disciplina della L. n. 150 del 2011, aveva ritenuto tardivo il suo appello, sull’assunto che il termine semestrale per impugnare la decisione di primo grado ex art. 327 c.p.c., fosse ormai decorso sia al momento della notificazione dell’atto d’impugnazione, avviata il 4 aprile 2014, sia a quello della sua iscrizione a ruolo, perfezionatasi il 14 aprile 2014.

Ciò perché la sentenza del Giudice di pace di Macerata gravata era stata pubblicata il 1 ottobre 2013.

La Regione Marche contesta questa ricostruzione della vicenda processuale, affermando che, in realtà, il 1 ottobre 2013 il Giudice di pace di Macerata aveva solo dato lettura del dispositivo d’udienza, mentre la motivazione sarebbe stata depositata il 22 ottobre 2013, con la conseguenza che l’appello, iscritto a ruòl-o-il 14 aprile 2014, sarebbe stato tempestivo.

La doglianza è fondata.

Per costante giurisprudenza (Cass., Sez. 6-2, n. 21153 del 22 luglio 2021), il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del Codice della Strada (ma il principio deve’ ritenersi esteso a tutte le sanzioni amministrative, salvo non vi sia una diversa disciplina di legge), instaurato successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011 (come, nella specie, è avvenuto), è soggetto al rito del lavoro, sicché l’appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l’atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine c.d. lungo di cui all’art. 327 c.p.c., senza che incida, a tal fine, che l’appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest’ultima.

Inoltre, deve rilevarsi che il termine c.d. lungo di impugnazione della sentenza, previsto dall’art. 327 c.p.c., decorre dalla pubblicazione della sentenza stessa, vale a dire, nel rito del lavoro, non dalla data di lettura del dispositivo in udienza, ma da quella del deposito in cancelleria del testo completo della sentenza, a seguito del quale soltanto può proporsi l’impugnazione, salvo il caso particolare dell’appello con riserva di motivi, di cui all’art. 433 c.p.c., comma 2 (cfr. Cass., Sez. L, n. 11630 del 22 giugno 2004).

Nel caso in esame, come si evince dalla lettura della decisione di primo grado, attività consentita stante la natura di vizio processuale della doglianza sollevata, il 1 ottobre 2013 era stato depositato il dispositivo, mentre il 22 ottobre 2013 analoga attività aveva interessato la motivazione della sentenza del Giudice di pace di Macerata.

Ne deriva che il termine c.d. lungo di sei mesi per proporre appello dovevà essere computato dal 22 ottobre 2013 e che, quindi, sarebbe scaduto il successivo 22 aprile 2014. Pertanto, il gravame era tempestivo poiché l’appello, proposto erroneamente sotto firma di citazione e non con ricorso, era stato iscritto a ruolo il 14 aprile 2014.

2. Il secondo motivo di impugnazione, con il quale è contestata la violazione dell’art. 112 c.p.c:, non deve essere e’saminato, stante l’accoglimento del primo.

3. Il ricorso è accolto, limitatamente al primo motivo, assorbito il secondo, e la sentenza impugnata è cassata con rinvio al Tribunale di Macerata, altro giudice, che deciderà la causa nel merito anche sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte;

accoglie il primo motivo d’impugnazione, assorbito il secondo, e cassa con rinvio al Tribunale di Macerata, altro giudice, che deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA