Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7363 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 26/03/2010), n.7363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta mandato in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

MARCORA 18-20, presso lo studio dell’avvocato UFFICIO LEGALE

A.C.L.I., rappresentata e difesa dall’avvocato FAGGIANI GUIDO, giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6045/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/11/2005 r.g.n. 975/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/01/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 14 novembre 2005, la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Viterbo del 24 gennaio 2003, che aveva accolto la domanda di M.L., titolare di pensione INPS cat. VO/bis dal 1^ luglio 1982 a carico della relativa gestione facoltativa, di declaratoria del suo diritto alla rivalutazione dei contributi versati dal 1953 al 1973, in base agli indici ISTAT sul costo della vita per i lavoratori dell’industria, con conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico dalla data di decorrenza dello stesso, riformando la sentenza appellata unicamente sul punto relativo al cumulo tra rivalutazione e interessi sull’importo conseguentemente liquidato alla M..

La causa, promossa con ricorso del 7 settembre 1999, a seguito del rigetto dell’istanza proposta in via amministrativa il 9 agosto 1989, era originata dalla sentenza n. 141 del 21 marzo 1989 con la quale la Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. 4 aprile 1952, n. 218, art. 29, comma 3, nella parte in cui non prevede, in tema di assicurazione facoltativa presso l’INPS di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, un meccanismo di adeguamento dell’importo nominale dei contributi versati, dal primo giorno successivo all’entrata in vigore della legge, ai fini dell’ammontare della pensione.

In corso di causa era intervenuto il legislatore con la L. n. 338 del 2000, art. 69, comma 5, alla stregua del quale “I contributi versati dal 1^ gennaio 1952 al 31 dicembre 2000 nell’assicurazione facoltativa di cui al titolo 4^ del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6, aprile 1936, n. 1155, nonchè quelli versati dal 13 ottobre 1963 al 31 dicembre 2000, a titolo di “Mutualità pensioni” di cui alla L. 5 marzo 1963, n. 389, sono rivalutati, per i periodi antecedenti la liquidazione della pensione e secondo l’anno di versamento, in base ai coefficienti utili ai fini della rivalutazione delle retribuzioni pensionabili, di cui alla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 3 e dal 1^ gennaio 2001 decorrono gli aumenti dei relativi trattamenti pensionistici. Dal 1^ gennaio 2001 i contributi versati alla medesima assicurazione facoltativa e quelli versati a titolo di “Mutualità pensioni” sono rivalutati annualmente con le modalità previste dal presente comma.

Non sono rivalutati i contributi versati a titolo di “Mutualità pensioni” afferenti i periodi successivi al 31 dicembre 1996, che siano computati nel calcolo della pensione secondo il sistema contributivo, ai sensi del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 565, art. 4″.

In tale situazione normativa, la Corte territoriale, invocando un precedente di questa Corte (Cass. n. 20411/04 relativa alla rivalutazione dei contributi versati a titolo di mutualità pensioni di cui alla L. 5 marzo 1963, n. 389, anch’essa dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 78 del 1993 nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento dell’importo nominale dei contributi versati) ha ritenuto che, sulla scorta della sentenza della Corte costituzionale, il giudice sia abilitato ad individuare un meccanismo di rivalutazione dei contributi in questione per il periodo di inerzia del legislatore fino al 31 dicembre del 2000.

Poste tali premesse, i giudici di merito, valutando come adeguata, ai fini della rivalutazione dei contributi in parola, l’utilizzazione dell’indice Istat sul costo della vita per i lavoratori dell’industria, hanno riliquidato conseguentemente la pensione, con decorrenza dalla data del relativo godimento.

Avverso tale sentenza propone ora ricorso per cassazione l’INPS, con un unico motivo.

Resiste alle domande M.L. con rituale controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col ricorso, l’INPS deduce la violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 69, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

In sostanza, il ricorrente sostiene che, avendo la L. n. 388 del 2000, art. 69, comma 5, previsto – in attuazione della sentenza n. 141/89 della Corte costituzionale – un meccanismo di rivalutazione fin dal 1^ gennaio 1952 della contribuzione accreditata nell’assicurazione facoltativa ed una decorrenza dei conseguenti aumenti dei relativi trattamenti dall’1^ gennaio 2001, per ciò stesso escluderebbe ogni effetto di tale rivalutazione con riferimento ai ratei di pensione antecedenti al 1^ gennaio 2001 e quindi impedirebbe un qualsivoglia intervento correttivo da parte dei giudici.

Il ricorrente chiede pertanto la cassazione della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge.

Nel controricorso, la difesa dell’assicurata sostiene l’infondatezza delle tesi dell’INPS. In via subordinata, ove questa Corte dovesse ritenere corretta l’interpretazione che l’INPS da alla L. n. 388 del 2000, art. 69, comma 5, la resistente solleva la questione della sua incostituzionalità per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost..

Il ricorso è fondato.

Nel tempo si è andata infatti consolidando nella giurisprudenza di questa Corte l’interpretazione della norma di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 69, comma 5, nel senso che questa limita gli effetti della rivalutazione dei contributi sulla liquidazione della pensione unicamente al periodo decorrente dal 1^ gennaio 2001, con esclusione dei ratei di pensione precedenti (cfr. Cass. 17 maggio 2004 n. 9354, 13 giugno 2007 n. 13795, 6 luglio 2007 n. 15271, 30 agosto 2007 n. 18287), in contrasto con quanto viceversa ritenuto dalla sentenza di questa Corte citata nella stessa sentenza impugnata (Cass. 18 ottobre 2004 n. 20411) e alla quale questa si era attenuta nel contrasto giurisprudenziale allora esistente.

Inoltre è recentemente intervenuta una pronuncia della Corte Costituzionale (n. 3 del 19 gennaio 2007) di infondatezza della questione di legittimità costituzionale della L. n. 388 del 2000, art. 69, comma 5, sollevata per contrasto con l’art. 3 Cost., comma 1 e art. 38 Cost., comma 1 e 2.

Tale sentenza ha anzitutto chiarito che, a seguito della propria precedente pronuncia n. 141 del 1989 (come della successiva n. 78 del 1993), “il legislatore era libero di individuare, nell’ambito della ragionevolezza, il criterio di adeguamento del valore nominale dei contributi e di definire la concreta incidenza di quell’adeguamento sull’ammontare delle prestazioni erogate dalle due forme di assicurazione “.

La Corte ha quindi valutato l’intervento in proposito effettuato dal legislatore con la L. n. 388 del 2000, art. 69, comma 5, non irragionevole, nel contesto della politica economica generale e delle concrete disponibilità finanziarie dello Stato, in quanto ha ritenuto che la limitazione degli effetti della rivalutazione dei contributi ai soli ratei di pensione decorrenti dal 1^ gennaio 2001 sia stata in qualche modo bilanciata dal vantaggioso coefficiente di rivalutazione adottato e dall’estensione del periodo coperto dalla rivalutazione.

Nel ribadire la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte quanto alla interpretazione della norma di legge suddetta, il collegio rileva che essa resiste alle argomentazioni svolte dalla controricorrente a sostegno della opposta interpretazione, anche quanto alla rappresentazione di essa come l’unica rispettosa delle norme di cui agli artt. 3 e 38 Cost., ormai insostenibile alla luce della recente decisione della Corte Costituzionale.

Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso va accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

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