Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7363 del 22/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.22/03/2017), n. 7363
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3669/2016 proposto da:
S.P., già titolare della cessata Ditta individuale
SELEZIONI DI GUSTO DI P.S., elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA POMPEO MAGNO 3, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO
GIANNI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIER
LUIGI CIARI;
– ricorrente –
contro
VETOS TRASPORTI SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1890/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 05/11/2015.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
la Corte di Appello di Firenze ha dichiarato tardiva l’impugnazione proposta da S.P. avverso la sentenza di primo grado, sul rilievo che l’atto di appello era stato avviato alla notifica il 31.3.2014, oltre il termine di 30 giorni dal 24.1.2014, data in cui la Vetos Trasporti s.r.l. aveva notificato al S. (personalmente) la sentenza unitamente all’atto di precetto;
con l’unico motivo del ricorso per cassazione (che deduce la violazione del combinato disposto dell’art. 284 c.p.c., art. 170 c.p.c., comma 1 e art. 326 c.p.c.), il S. evidenzia che la sentenza impugnata “è gravemente (ed incredibilmente) errata” a fronte del principio consolidato secondo cui la notifica della sentenza alla parte personalmente non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
il motivo è manifestamente fondato, alla luce del pacifico orientamento di legittimità che esclude l’idoneità della notifica della sentenza in forma esecutiva effettuata alla parte personalmente a far decorrere il termine breve per l’impugnazione (cfr. Cass., S.U. n. 12898/2011, nonchè – ex multis – Cass. n. 19876/2016);
la sentenza va dunque cassata, con rinvio alla Corte territoriale, in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio: “la notificazione della sentenza in forma esecutiva eseguita alla controparte personalmente anzichè al procuratore costituito a norma dell’art. 170 c.p.c., comma 1 e art. 285 c.p.c., è inidonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione sia nei confronti del notificante che del destinatario” (Cass. n. 16804/2015);
la Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017