Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7363 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.22/03/2017),  n. 7363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3669/2016 proposto da:

S.P., già titolare della cessata Ditta individuale

SELEZIONI DI GUSTO DI P.S., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA POMPEO MAGNO 3, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO

GIANNI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIER

LUIGI CIARI;

– ricorrente –

contro

VETOS TRASPORTI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1890/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 05/11/2015.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Corte di Appello di Firenze ha dichiarato tardiva l’impugnazione proposta da S.P. avverso la sentenza di primo grado, sul rilievo che l’atto di appello era stato avviato alla notifica il 31.3.2014, oltre il termine di 30 giorni dal 24.1.2014, data in cui la Vetos Trasporti s.r.l. aveva notificato al S. (personalmente) la sentenza unitamente all’atto di precetto;

con l’unico motivo del ricorso per cassazione (che deduce la violazione del combinato disposto dell’art. 284 c.p.c., art. 170 c.p.c., comma 1 e art. 326 c.p.c.), il S. evidenzia che la sentenza impugnata “è gravemente (ed incredibilmente) errata” a fronte del principio consolidato secondo cui la notifica della sentenza alla parte personalmente non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il motivo è manifestamente fondato, alla luce del pacifico orientamento di legittimità che esclude l’idoneità della notifica della sentenza in forma esecutiva effettuata alla parte personalmente a far decorrere il termine breve per l’impugnazione (cfr. Cass., S.U. n. 12898/2011, nonchè – ex multis – Cass. n. 19876/2016);

la sentenza va dunque cassata, con rinvio alla Corte territoriale, in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio: “la notificazione della sentenza in forma esecutiva eseguita alla controparte personalmente anzichè al procuratore costituito a norma dell’art. 170 c.p.c., comma 1 e art. 285 c.p.c., è inidonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione sia nei confronti del notificante che del destinatario” (Cass. n. 16804/2015);

la Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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