Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7363 del 17/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 17/03/2020), n.7363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4013-2014 proposto da:

IDEA STAMPI DI M.G. & C. S.A.S., in persona del

legale rappresentante p.t., nonchè M.G. (C.F.

(OMISSIS)) e I.M. (C.F. (OMISSIS)), questi ultimi in

proprio e nella qualità di soci della predetta società, rapp.ti e

difesi dagli Avv.ti MARCO MICCINESI, FRANCESCO PISTOLESI e PAOLO

PURI, presso lo studio del quale sono tutti elett.te dom.ti in ROMA,

alla Via XXIV MAGGIO, n. 43;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rapp. e dif.;

– resistente –

avverso la sentenza n. 120/25/12 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 19/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/12/2019 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.

Fatto

RILEVATO

che la IDEA STAMPI DI M.G. & C. S.A.S., in persona del legale rappresentante p.t., nonchè M.G. e I.M., questi ultimi in proprio e nella qualità di soci della predetta società, proposero ricorso, innanzi alla C.T.P. di Firenze, avverso gli avvisi di accertamento loro notificati per riprese relative all’anno di imposta 2003, fondate sullo scostamento dagli studi di settore tra i ricavi dichiarati dalla predetta società e quelli stimati;

che la C.T.P. di Firenze, previa riunione, accolse i ricorsi con sentenza n. 42/11/09, avverso la quale l’AGENZIA propose appello innanzi alla C.T.R. della Toscana la quale, con sentenza n. 120/25/12, deposita il 19.12.2012, accolse il gravame, ritenendo – per quanto in questa sede ancora rileva – (a) le giustificazioni addotte dai contribuenti rispetto al contestato scostamento fondate su mere allegazioni sfornite di riscontro probatorio e (b) non rilevanti, al fine di esonerare dalla ripresa in questione la I., il disinteresse di costei all’andamento dell’attività sociale o la qualità di socio accomandate dalla stessa ricoperta, per esser la stessa comunque tenuta, proprio perchè tale, a “fiscalmente rispondere della rettifica nei confronti della società proporzionalmente alla propria quota di partecipazione”;

che avverso tale sentenza la IDEA STAMPI DI M.G. & C. S.A.S., in persona del legale rappresentante p.t., nonchè M.G. e I.M., questi ultimi in proprio e nella qualità di soci della predetta società, hanno quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

(Ndr: testo originale non comprensibile) al solo fine di partecipare alla eventuale discussione orale, l’AGENZIA DELLE ENTRATE.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, anche in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, agli artt. 2727,2729 e 2697 c.c., nonchè ai “principi di proporzionalità dell’onere probatorio, di parità delle parti nel processo e di disponibilità del mezzo di prova”, per avere la C.T.R. erroneamente distribuito tra le parti l’onere della prova e, in specie, per avere ritenuto gravante “unicamente sul contribuente l’onere di addurre e provare la non pertinenza o, comunque, la non riferibilità dell’esito statistico alla propria realtà aziendale” (cfr. ricorso, p. 6, sub p. 1);

che il motivo è infondato;

che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente: in tale fase, infatti, quest’ultimo ha la facoltà di contestare l’applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l’ufficio – ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte – ad integrare la motivazione dell’atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento (Cass., Sez. 5, 30.10.2018, n. 27617, Rv. 651218-01). Ancor più chiara la recente Cass., Sez. 5, 15.1.2019, n. 769, Rv. 652188-01, per cui in tema di accertamento mediante studi di settore, al fine di superare la presunzione di reddito determinata dalla procedura standardizzata, grava sul contribuente l’onere di dimostrare, attraverso informazioni ricavabili da fonti di prova acquisite al processo con qualsiasi mezzo, la sussistenza di circostanze di fatto tali da far discostare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento e giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale in virtù di detta procedura; sul contribuente, dunque, incombe l’onere, nella fase amministrativa e, soprattutto, contenziosa, di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre all’ente impositore fa carico la dimostrazione dell’applicabilità dello “standard” prescelto al caso concreto oggetto di accertamento (Sez. 5, 13.7.2016, n. 14288, Rv. 640541-01);

che a tali principi si è attenuta la C.T.R. la quale ha evidenziato come i contribuenti si siano limitati, nella specie, a mere allegazioni (“lo stesso contribuente (ha) meramente affermato…come lo scostamento derivi dagli ingenti investimenti effettuati e dalla non remunerazione degli stessi per ristrettezza della domanda” – cfr. p. 1 della motivazione, ult. cpv.), senza però fornire riscontro probatorio alcuno rispetto al contenuto delle proprie tesi difensive ed evidenziando, per di più, come queste affondino in “circostanze… identiche a quelle già considerate, nella loro correlazione statistica, dallo studio di settore applicato, conseguendo dunque la loro evidente irrilevanza probatoria e quindi non atte a vincere la presunzione accertativa…”;

che con il secondo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) “dell’omessa motivazione e, comunque, dell’omesso esame di due circostanze dirimenti e controverse: (i) la riferibilità degli “ingenti investimenti” a bene acquistati in leasing; (ii) la perdita, da parte della società, del proprio principale cliente”; che ricondotto il vizio in questione al paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione di esso attualmente vigente – trattandosi di ricorso per cassazione avverso una sentenza depositata dalla C.T.R. successivamente all’11.9.2012 – osserva la Corte come il motivo travalichi i limiti del vizio motivazionale denunziabile ai sensi della richiamata disposizione del codice di rito, finendo tale censura per rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, apprezzamento che, invero, è sottratto al sindacato di legittimità. Come già chiarito innanzi, infatti, la motivazione della gravata decisione, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, dà conto dell’avvenuta analisi delle circostanze in questione – “lo stesso contribuente (ha) meramente affermato…come lo scostamento derivi dagli ingenti investimenti effettuati e dalla non remunerazione degli stessi per ristrettezza della domanda” – ma ha cura di precisare che esse sono “…identiche a quelle già considerate, nella loro correlazione statistica, dallo studio di settore applicato, conseguendo dunque la loro evidente irrilevanza probatoria e quindi non atte a vincere la presunzione accertativa…”. Sicchè, non solo tali circostanze risultano valutate (benchè non riprodotte nominatim nel corpo della motivazione), ma anche espressamente disattese;

che, in conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla va disposto in merito alle spese di giudizio di legittimità, avendo l’AGENZIA DELLE ENTRATE soltanto manifestato la volontà di partecipare alla eventuale discussione in pubblica udienza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della IDEA STAMPI DI M.G. & C. S.A.S., in persona del legale rappresentante p.t., nonchè di M.G. e di I.M., questi ultimi in proprio e nella qualità di soci della predetta società, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 10 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2020

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