Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7362 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 26/03/2010), n.7362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, PREDEN SERGIO, VALENTE NICOLA, giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

S.F.P., M.R., S.R., nella

qualità di eredi di S.S., MINISTERO DELL’ECONOMIA E

DELLE FINANZE e della REGIONE PIEMONTE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 407/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 20/04/2006 r.g.n. 107/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/01/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 20 aprile 2006 e notificata il 6 settembre successivo, la Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l’INPS a pagare agli eredi di S.S. i ratei della pensione di inabilità maturata dallo S. dal febbraio 2003 alla data del decesso, avvenuto l’11 marzo 2004.

In particolare, la Corte territoriale ha rilevato, quanto al requisito contributivo per ottenere la pensione di inabilità, che la difesa dell’INPS, sollecitata dalla Corte, lo avrebbe negato solo con riguardo l’anno 2002, dato irrilevante nel caso in esame in quanto il diritto alla pensione era stato riconosciuto solo dal febbraio 2003.

Avverso tale sentenza propone ora ricorso l’INPS, con due motivi.

Nonostante la regolare notifica del ricorso, gli eredi di S. S. non hanno svolto difese in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Il ricorso attiene esclusivamente al possesso o meno, da parte di S.S., del requisito retributivo necessario per ottenere la pensione di inabilità.

Col primo motivo, l’INPS deduce la violazione della L. 30 marzo 1071, n. 118, art. 12 e dell’art. 2697 c.c., per non avere la Corte verificato il possesso del requisito anche per l’anno 2004.

Riproducendo il testo della sentenza e della dichiarazione a verbale del difensore dell’INPS cui la sentenza aveva fatto riferimento, il ricorrente rileva che dopo aver contestato la ricorrenza del requisito reddituale nell’assistito, lo aveva riconosciuto in giudizio unicamente con riferimento all’anno 2003.

Conseguentemente, la Corte avrebbe errato nel riconoscere la pensione di inabilità allo S. anche per i primi tre mesi del 2004.

Il motivo conclude col seguente quesito di diritto, “se il giudice di merito che riconosca il diritto a pensione di inabilità L. n. 118 del 1971, ex art. 12, debba accertare – con riferimento a ciascuno degli anni già trascorsi ed in relazione ai quali l’INPS è stato condannato ad erogare la prestazione – se sussista o meno in capo al soggetto assistito il necessario requisito reddituale “.

2 – Col secondo motivo, di insufficiente od omessa motivazione, la decisione della Corte territoriale – di accoglimento della domanda anche per il 2004 nonostante la mancanza di prova del requisito reddituale relativamente a tale periodo – viene censurata in termini di vizio di motivazione.

Il ricorso conclude con la richiesta di cassazione delle sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge.

Il ricorso è infondato.

La materia del contendere è circoscritta alla questione relativa all’accertamento per i primi tre mesi dell’anno 2004 del requisito reddituale utile per la fruizione dei relativi ratei della pensione di inabilità da parte di S.S. e per esso da parte dei suoi eredi, essendo egli deceduto l’11 marzo 2004.

In proposito, va rilevato che la Corte territoriale non ha mai contestato che, in tema di pensione di inabilità e assegno di invalidità previsti a favore degli invalidi civili dalla L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12 e 13, il requisito reddituale integri uno degli elementi costitutivi del diritto fatto valere e debba pertanto essere provato da colui che domanda in giudizio la relativa prestazione (come pacifico in giurisprudenza: cfr. ex ceteris, Cass. 27 settembre 2002 n. 14035, 20 settembre 2003 n. 13966 e 10 novembre 2009 n. 23762), ma ha ritenuto che tale requisito sia stato pienamente provato in giudizio.

Pertanto, il quesito di diritto di cui al primo motivo di ricorso non appare pertinente rispetto alla fattispecie, con conseguente inammissibilità delle relative censure, mentre l’unica doglianza rilevante in giudizio è quella concernente il preteso vizio di motivazione nell’accertamento della sussistenza del requisito in esame.

Tale censura è infondata.

La Corte territoriale, infatti, avendo accertato con sicurezza la sussistenza di tale requisito per l’anno 2003 tra i due anni 2002- 2003 presi in specifica considerazione (cfr. pag. 5 del ricorso), ha implicitamente ritenuto, sulla base di presunzioni, quali le condizioni socio-economiche dello S. e quelle di salute, che lo avrebbero condotto in breve al decesso, che tale condizione fosse rimasta immutata anche nei successivi due mesi e undici giorni del 2004.

Trattandosi di valutazione di merito di pertinenza della Corte territoriale, che, apparendo logicamente conseguente, non può essere contestata, in questa sede di legittimità, con la semplice sovrapposizione ad essa di una diversa valutazione dell’Istituto ricorrente, il ricorso di questi va respinto.

Nulla per le spese degli intimati, che non hanno svolto difese avanti a questa Corte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese degli intimati.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

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