Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7362 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.22/03/2017),  n. 7362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3215/2016 proposto da:

L.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCO DI

NICUOLO;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI, 72, presso lo

studio dell’avvocato BERNARDO DE STASIO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

S.G., AUTOTRASPORTI FRATELLI S. DI A. E G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3092/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

depositata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto parzialmente (sul rilievo di un paritario concorso colposo dei due conducenti coinvolti nel sinistro), la domanda di risarcimento danni proposta dalla L.;

ricorre per cassazione la L., che reclama l’integrale risarcimento dei danni, affidandosi a due articolati motivi; resiste la UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il primo motivo (che denuncia la “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per l’omesso esame e travisamento di fatti decisivi ben evidenziati dalle prove documentali e orali”) è inammissibile sia nella parte in cui prospetta il “travisamento di fatti” (che avrebbe dovuto essere fatto valere in sede revocatoria) sia nella parte in cui – senza individuare singoli fatti effettivamente decisivi di cui la Corte avrebbe omesso l’esame – si limita a sollecitare una diversa ricostruzione delle risultanze probatorie, funzionale all’accoglimento della tesi della responsabilità esclusiva del S.; la censura si risolve in una complessiva doglianza sulla valutazione del materiale probatorio, che non è però consentita in sede di legittimità (ex permultis, Cass. n. 7921/2011), tanto più alla luce del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che ha limitato il sindacato sulla motivazione al “minimo costituzionale” (cfr. Cass., S.U. n. 8053/2014);

il secondo motivo è parimenti inammissibile, in quanto la deduzione della violazione di norme di diritto non è accompagnata dall’indicazione di specifiche affermazioni in iure che si assumono in contrasto con gli orientamenti di legittimità, ma costituisce il veicolo per sollecitare una non consentita rivisitazione del fatto;

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese di lite;

trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 7.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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