Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7362 del 17/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 17/03/2020), n.7362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14143-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rapp. e dif.;

– ricorrente –

contro

I.D., elett.te dom.to in MONTORO INFERIORE (AV), alla Via G.

MARCONI, n. 137, presso lo studio dell’Avv. PAOLO I.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 193 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

della CAMPANIA, sez. st. di SALERNO, depositata il 19/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/12/2019 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.

Fatto

RILEVATO

che I.D. propose ricorso, innanzi alla C.T.P. di Avellino, avverso una cartella di pagamento emessa nei propri confronti a seguito di controllo automatizzato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, in relazione ad alcune riprese per interessi e sanzioni relative ad IRPEF, IRAP ed IVA relative all’anno 2001;

che la C.T.P. di Avellino accolse il ricorso con sentenza n. 284/07/2007, avverso la quale l’AGENZIA propose appello innanzi alla C.T.R. della Campania, sez. st. di Salerno la quale, con sentenza n. 193, deposita il 19.4.2011, rigettò il gravame, confermando l’impugnata decisione ed osservando – per quanto in questa sede ancora interessa – che “secondo le disposizioni contenute nel citato articolo (i.e., la L. n. 289 del 2002, art. 9) e gli orientamenti della Suprema Corte, la presentazione dell’istanza, unitamente al pagamento della prima rata esonerano il richiedente da qualsiasi ulteriore richiesta di tributi da parte dell’amministrazione” (cfr. p. 2, terzultimo cpv.);

che avverso tale sentenza l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, mentre è rimasto intimato l’ I.;

che, rilevata la nullità della originaria notifica del ricorso nei confronti di I.D., all’esito dell’adunanza camerale del 30.5.2019 ne è stata disposta la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.;

che, tuttavia, anche la rinotifica del ricorso è nulla, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso;

che, infatti l’AGENZIA DELLE ENTRATE, da un lato, ha provveduto alla notifica del ricorso alla parte personalmente, ma siffatta notificazione non si è perfezionata per irreperibilità del destinatario; dall’altro, ha trasmesso il ricorso anche all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore costituito in appello, ma a tanto ha provveduto allorchè era già decorso oltre un anno dalla pubblicazione (avvenuta il 19.4.2011) della sentenza impugnata: in violazione – dunque – dell’art. 330 c.p.c., u.c., disposizione che trova applicazione anche in caso di rinnovazione ex art. 291 c.p.c., comma 1, della notificazione dell’impugnazione affetta da nullità (Ndr: testo originale non comprensibile ss., Sez. U., 1.02.2006, n. 219) e che prevede che “quando manca la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l’impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli artt. 137 e ss.”;

che la rilevata nullità della notifica in rinnovazione eseguita nei confronti tanto della parte personalmente, quanto del difensore costituito nel precedente grado di giudizio, preclude la concessione di un nuovo termine ex art. 291 c.p.c., attesa la perentorietà dello stesso (cfr., da ultimo, Sez. 5, 17.7.2019, n. 19218, Rv. 654757-01);

che, in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile (Sez. 5, 31.7.2018, n. 20255, Rv. 650103-01), nulla dovendosi disporre in relazione alle spese del giudizio di legittimità, non essendosi la parte intimata costituita nè avendo svolto attività difensiva alcuna.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla in relazione alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 10 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2020

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