Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7361 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 26/03/2010), n.7361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.G., già elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA TENUTA DI TORRENOVA 142, presso lo studio dell’avvocato

RAIMONDI LORENA, rappresentato e difeso dall’avvocato BALLESI

GIORGIO, giusta delega in calce al ricorso e da ultimo domiciliato

d’ufficio presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PREDEN SERGIO,

VALENTE NICOLA, RICCIO ALESSANDRO, giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 133/2006 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 07/07/2006 R.G.N. 226/03 + altri;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/01/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 31.3/7.7.2006 la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Macerata del 17.2.2003, impugnata da S.G. ed altri, che aveva rigettato la domanda dallo stesso proposta ai fini del riconoscimento dei benefici pensionistici previsti dalla L. n. 257 del 1992.

Osservava, fra l’altro, la corte territoriale che l’attribuzione del beneficio previdenziale previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, presupponeva l’adibizione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti un effettivo e personale rischio morbigeno a causa della presenza nei luoghi di lavoro di una concentrazione di fibre di amianto tale da superare non la soglia di rischio di mero allarme (pari a 0,1 fibre al centimetro cubo) prevista dal D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 24, bensì quella superiore (di 0,2 fibre al centimetro cubo) stabilita dal successivo art. 31 (condizioni nel caso non riscontrabili).

Per la cassazione della sentenza propone ricorso S.G. con un unico motivo. Resiste con controricorso l’INPS.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 324, 333, 334 c.p.c., comma 1 e art. 2909 c.c., ed, al riguardo, osserva che la pronuncia di primo grado aveva accertato, con statuizione passata in giudicato, in difetto di impugnazione da parte dell’INPS, che il beneficio da supervalutazione potesse riconoscersi in presenza di una esposizione ultradecennale del lavoratore ad una concentrazione di fibre di amianto maggiore o uguale a 0,1 fibre per centimetro cubo, per come stabilito dal D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 24, e che, pertanto, il vincolo del giudicato precludeva la possibilità per la corte territoriale di rivisitare l’oggetto di tale accertamento.

Il ricorso risulta meritevole di accoglimento nei sensi di cui in motivazione.

1. Deve, al riguardo, in via preliminare rilevarsi che l’eccezione di violazione del giudicato prospettata dal ricorrente non appare, in realtà, fondata, dovendosi richiamare il principio, conforme all’insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui il giudicato interno può formarsi solo su di un capo autonomo di sentenza che risolva una questione avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare una decisione del tutto indipendente e determinante ai fini dell’accertamento del diritto. Situazione non riscontrabile, fra l’altro, quando si tratta di una mera argomentazione, ossia della esposizione di una tesi giuridica, pur se essa serva a risolvere questioni strumentali rispetto all’attribuzione del bene controverso, in quanto le suddette argomentazioni, anche se accettate o non impugnate, non vincolano il giudice di appello, che, nel riesaminare la decisione impugnata, deve individuare autonomamente la portata delle norme applicabili (v. ad es. Cass. n. 19679/2003) e, comunque, quando si tratti di affermazioni e tesi giuridiche, dedotte dalla parte a sostegno di una determinata domanda, che venga, tuttavia, rigettata per altri motivi, dato che il giudicato (per come si deve ribadire) si fonda solo sulle pronunce che riconoscono o negano un bene della vita, in relazione alle ragioni che ne costituiscono giustificazione (cfr. Cass. 2675/1975; Cass. n. 2571/1963). Nel caso in esame, emerge dalla sentenza impugnata che la domanda del ricorrente è stata rigettata dal giudice di primo grado “poichè l’attestazione di esposizione all’amianto oltre i limiti indicati dal D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31, non superava il decennio”, pur avendo lo stesso argomentato in ordine alla circostanza che “il beneficio da supervalutazione può … essere riconosciuto solo in presenza di una provata esposizione ultradecennale del lavoratore ad una concentrazione di fibre di amianto maggiore o uguale a 100 fibre per litro d’aria (ovvero 0,1 fibre per centimetro cubo)”.

Ne deriva che quest’ultima considerazione non è risultata decisiva ai fini del rigetto della domanda e che, nel riesaminare la questione della soglia di rischio rilevante, nessuna situazione di vincolo poteva, pertanto, originare per il giudice dell’appello, tenuto a rivalutare il caso alla luce dei presupposti normativi della fattispecie, nell’assenza di una decisione in parte qua autonoma ed indipendente, tale da far prefigurare un distinto capo della pronuncia ed un’autonoma ragione di decisione.

2. Ciò chiarito, deve, nondimeno, escludersi che la corte territoriale, cui competeva la corretta individuazione delle norme di diritto applicabili alla situazione controversa, ed, in particolare, la sufficienza, ai fini del riconoscimento del beneficio contributivo, della soglia di rischio prevista dal D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 24, ne abbia fatto corretta applicazione.

Corretta interpretazione che va, comunque, valutata da questa Corte, per essere il ricorso, in termini sostanziali, diretto (sia pure attraverso il riferimento al vincolo del giudicato) alla conferma della portata del D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 24 “quale soglia necessaria e sufficiente per il riconoscimento al ricorrente – unitamente al requisito temporale minimo decennale di esposizione – del beneficio pensionistico di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8” (così nel quesito conclusivo).

Ed, a tal riguardo, va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, il disposto della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, deve essere interpretato nel senso che il beneficio pensionistico ivi previsto spetta unicamente ai lavoratori che, in relazione alle lavorazioni cui sono stati addetti e alle condizioni dei relativi ambienti di lavoro, abbiano subito per più di dieci anni (periodo in cui vanno valutate le pause fisiologiche, quali riposi, ferie e festività) una esposizione a polveri di amianto superiori ai limiti previsti dal D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31, (v. ex multis ad es. Cass. n. 12866/2007; Cass. n. 27451/2006;

Cass. 16119/2005).

Questa linea interpretativa (che si collega con l’orientamento del giudice delle leggi, che ha ripetutamente rilevato che la norma in esame ha una portata precettiva delimitata dalla previsione del periodo temporale minimo di esposizione a rischio e dalla riferibilità a limiti quantitativi inerenti alle potenzialità morbigene dell’amianto contenuti nel D.Lgs. n. 277 del 1991 e succ. mod.: sent. n. 5/2000 e n. 434/2002) si riconnette all’esigenza di individuare una soglia di esposizione al rischio che valga a dare concretezza alla nozione di esposizione all’amianto presa in considerazione dalla disposizione di legge, che non contiene, nella mera formulazione letterale, quegli elementi di delimitazione del rischio, quali sono, invece, rappresentati, nella previsione del comma 6, dal particolare tipo di lavorazione (nelle cave o nelle miniere di amianto), o, in quella del comma 7, dalla insorgenza di una malattia professionale correlata all’esposizione stessa.

In tal contesto, si è, quindi, precisato, con orientamento che può ritenersi ormai acquisito e che il Collegio ritiene di condividere e confermare, che, del riferimento complessivo al D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31, è rilevante in concreto il dato emergente dalla prima norma, la quale indica (o meglio, indicava, stante l’abrogazione di tutto il capo 3^ del D.Lgs. n. 277 del 1991, comprendente sia l’art. 24, che l’art. 31, da parte del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257, art. 5, che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 2003/18/CE del 27 marzo 2003, inserendo la novellata disciplina nel D.Lgs. n. 626 del 1994) il valore di 0,1 fibre di amianto per centimetro cubo, in rapporto ad un periodo lavorativo di otto ore, quale soglia il cui superamento implica la valutazione della relativa posizione di lavoro come esposta ad un rischio qualificato e concreto, richiedente l’adozione di apposite misure di prevenzione e monitoraggio (qual l’obbligo di notifica all’organo di vigilanza, l’informazione periodica al lavoratore circa i rischi, la delimitazione dei luoghi esposti al rischio, con restrizione di accesso ai medesimi e messa a disposizione in favore dei lavoratori dei mezzi individuali di protezione, la misurazione periodica dei livelli di esposizione, l’apprestamento di particolari misure in ordine agli indumenti di lavoro) (v. ad es. Cass. n. 16256/2003;

Cass. n. 16119/2005; Cass. n. 400/2007; Cass. n. 18495/2007; Cass. n.29660/2008; Cass. n. 849/2009; Cass. 4650/2009).

Merita soggiungere che il D.Lgs. n. 626 del 1994, i art. 59 decies introdotto dal D.Lgs. n. 257 del 2006, art. 2, ha ormai fissato (in attuazione della già rammentata direttiva comunitaria) nel valore di 0,1 fibre per centimetro cubo il limite massimo di esposizione ad amianto.

E che la stessa soglia è stata recepita, con utilizzazione di una diversa unità di misura, dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47 (conv.

con modificazioni nella L. n. 326 del 2003 e la cui portata è stata ulteriormente precisata dalla L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132), che, se ha modificato ratione temporis la portata e la misura del beneficio contributivo accordato, ha, da un lato, confermato la necessità, anche con riferimento al periodo pregresso, di una soglia di esposizione quantitativamente precisata (cfr. Cass. 21257/2004;

Cass. n. 400/2007), ha, dall’altro, precisato, la fattispecie costitutiva nel senso di richiedere, per l’acquisizione del beneficio previdenziale, l’esposizione all’amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro, come valore medio su otto ore al giorno, concentrazione che corrisponde a quella di 0,1 fibre per centimetro cubo espressa, con diversa unità di misura, dal D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 24 (cfr. ad es. Cass. n. 400/2007; Cass. n. 4650/2009).

3. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la causa rinviata ad altro giudice di pari grado, che si designa nella Corte di appello di Bologna, la quale provvederà a deciderla e a regolamentare anche le spese del giudizio di legittimità attenendosi al seguente principio di diritto: “Il disposto della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, relativo all’attribuzione di un beneficio contributivo-pensionistico ai lavoratori esposti ad amianto per un periodo superiore a dieci anni, applicabile nella specie ratione temporis, va interpretato nel senso che l’esposizione all’amianto ivi prevista è identificabile con un’esposizione superiore al valore di 0,1 fibre per centimetro cubo di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 24, comma 3 (abrogato dal D.Lgs. n. 257 del 2006, art. 5)”.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Bologna.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA