Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7361 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.22/03/2017),  n. 7361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3203/2016 proposto da:

AZIENDA AGRICOLA FROSINI SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALFONSO LUIGI

MARRA;

– ricorrente –

e contro

S.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 21781/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 27/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

l’azienda Agricola Frosini s.r.l. ha proposto ricorso per revocazione della sentenza n. 21781/2015 emessa da questa Corte (Sezione 3^ civile) in data 11.6.2015 e depositata il successivo 27.10.2015;

svolte considerazioni non attinenti specificamente all’oggetto della controversia e dedotta la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell’art. 1 c.p.c., la ricorrente ha sostenuto la “ammissibilità e fondatezza della revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. ovvero fattispecie dell’1+1 = 3” e ha dedotto che “dal semplice esame della documentazione in atti…. emerge inequivocabilmente ed ictu oculi che la sentenza della Cassazione ed oggetto del presente gravame è affetta da errore di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4. Anche la Cassazione è insomma caduta nel solito errore di confondere sia la A.A.V. Frosini (azienda Aqrituristico Venatoia Frosini) e la AAF Frosini (Azienda Agricola Frosini sas), sia la sigla AAv e quella AAF”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

l’eccezione di illegittimità costituzionale è inammissibile, in quanto verte su questioni non pertinenti all’oggetto del giudizio;

anche l’istanza di revocazione è inammissibile poichè, oltre ad essere formulata in termini generici, investe una circostanza che ha costituito oggetto di valutazione da parte della Corte e risulta volta – a ben vedere – a sollecitare un inammissibile nuovo esame piuttosto che a individuare un errore percettivo nei termini di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4; dalla sentenza emerge, infatti, che la questione dell’errore che sarebbe dovuto alla confusione fra AAV Frosini e AAF Frosini e quella – connessa – del valore probatorio della missiva del 7.2.1996 erano state già dedotte con i primi due motivi del ricorso per cassazione, rispetto ai quali la sentenza ha ritenuto l’infondatezza delle censure, in quanto involgenti “accertamenti di fatto rimessi al giudice di merito, che ha motivato la sua decisione con argomentazioni congrue, logiche e non contraddittorie”;

non si verte pertanto in ipotesi di supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto la cui verità è rispettivamente – positivamente esclusa o stabilita, ma di sollecitazione ad una nuova valutazione su fatti già controversi e definitivamente accertati in sede di merito;

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese (in difetto di attività difensiva da parte degli intimati);

trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla per spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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