Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7361 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 16/03/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 16/03/2021), n.7361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20947/2014 proposto da:

C.M., e B.C., in qualità di esercenti la

potestà parentale sul minore CI.MA., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA BAIAMONTI 10, presso lo studio

dell’avvocato SELENIA PARENTE, rappresentati e difesi dall’avvocato

ROBERTO CATANI;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA

CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 261/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 16/05/2014 R.G.N. 26/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza in data 16 marzo 2014, la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto oltre il termine semestrale di decadenza da C.M. e B.C., quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Ci.Ma., avverso il diniego dell’indennità di accompagnamento in favore del minore;

2. la Corte di merito, premesso che il contenuto della domanda amministrativa era risultato confermato e non contestato dall’istanza con la quale i genitori del minore avevano sollecitato l’annullamento, in autotutela, del provvedimento di diniego dell’indennità di accompagnamento comunicato il (OMISSIS), riteneva maturata la decadenza semestrale per essere stato introdotto il giudizio di primo grado in data 4 ottobre 2013, ben oltre l’ineludibile termine semestrale;

3. avverso tale sentenza C.M. e B.C., nella qualità sopra indicata, hanno proposto ricorso affidato ad un articolato motivo, al quale ha opposto difese l’INPS, con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4. il ricorso, deducendo violazione di norme di diritto e omissione, insufficienza, contraddittorietà della motivazione su punti decisivi della controversia, svolge argomenti sulla incongrua attribuzione, a fronte della diagnosi di sindrome di down con concomitante patologia cardiaca, dell’indennità di frequenza al posto dell’indennità di accompagnamento; sulla condotta procedimentale dell’INPS, più volte esortato a provvedere in autotutela; sull’ostruzionistica tutela giudiziaria dell’istituto; sull’unicità della domanda e, infine, sulla tutela rivolta ai minori con sindrome di down attraverso il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento;

5. il ricorso è inammissibile perchè nessuno degli argomenti esposti censura la ratio decidendi della sentenza impugnata, incentrata sulla intempestività dell’azione previdenziale intrapresa e sull’indubbio contenuto della domanda ammnistrativa in esito alla quale, entro il termine semestrale dalla comunicazione del provvedimento di diniego, le parti, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore, avrebbero dovuto adire l’autorità giudiziaria ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 3, da computarsi con decorrenza dalla data di comunicazione del verbale della Commissione medica (v., per la costante giurisprudenza, fra le tante, Cass. n. 8970 del 2018);

6. peraltro va solo ricordato che il mezzo d’impugnazione è ulteriormente inammissibile lì dove, trascurando la novella introdotta all’art. 360 c.p.c. (disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b, convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile, in base al comma 3 della medesima norma, ai provvedimenti pubblicati dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della Legge di Conversione, e dunque dall’11.9.2012), pretende ancora sindacabile, col ricorso per cassazione, il vizio d’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione;

7. nè la doglianza può essere convertita nel diverso vizio contemplato dell’art. 360 c.p.c., nuovo testo del n. 5, che rende censurabile per cassazione il solo omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia: cfr. Cass., Sez. Un. 8053 del 2014);

8. il fatto storico, essendo allegato e dunque tematizzato (vale a dire incluso nel thema decidendum o nel thema probandum), non va confuso con i singoli aspetti della complessiva ricostruzione fattuale, idonei a inclinare in un senso piuttosto che in un altro la valutazione del medesimo fatto controverso, ma ritenuti dal giudice recessivi rispetto ad altre emergenze, nel qual caso non si configura un omesso esame del tema storico, ma solo un apprezzamento di merito non conforme alle aspettative della parte ricorrente, apprezzamento, del resto, insindacabile anche a tenore del vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

9. segue coerente la condanna alle spese, regolate come da dispositivo;

10. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico delle parti ricorrenti, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico delle parti ricorrenti, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

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