Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7360 del 22/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.22/03/2017), n. 7360
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23859/2015 proposto da:
P.M., elettivamente in ROMA, VIALE VATICANO 84, presso
lo studio dell’avvocato GIANFRANCO SERANI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato SELVINO BECCARI;
– ricorrente –
contro
GENERALI ITALIA SPA, in persona del suo procuratore speciale,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo
studio dell’avvocato VALENTINO FEDELI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
COMUNE DI MILANO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1149/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 16/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
il P. convenne in giudizio sia il Comune di Milano che la Assicurazioni Generali s.p.a. – quale impresa designata dal FGVS – per essere risarcito dei danni riportati a seguito della caduta dal proprio ciclomotore, che assumeva avvenuta a causa della brusca frenata resa necessaria dalla manovra avventata di un veicolo rimasto non identificato e, al tempo stesso, della presenza di ghiaia e terriccio sul manto stradale;
la pronuncia di rigetto emessa dal primo giudice è stata confermata dalla Corte di Appello; avverso tale sentenza, il P. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito la Generali Italia s.p.a..
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
il primo motivo (che denuncia la violazione dell’art. 2051 c.c.) è inammissibile in quanto, lungi dal prospettare erronee affermazioni in iure, censura la Corte per avere ritenuto non provato il nesso di causalità fra la presenza del pietrisco e la caduta del P. dal ciclomotore, dolendosi pertanto di un apprezzamento che è rimesso al giudice di merito e che non è sindacabile in sede di legittimità se – come nel caso – risulti congruamente e logicamente motivato;
parimenti inammissibile è il secondo motivo (attinente alla dedotta responsabilità del conducente del veicolo non identificato) in quanto non denuncia effettivamente una violazione in iure (D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 283), ma svolge considerazioni di merito volte a sollecitare un diverso accertamento fattuale;
inammissibile – infine – è il terzo motivo che deduce l’omesso esame di fatti decisivi, individuandoli tuttavia in modo generico e sommario, tale da non evidenziarne la decisività, ossia l’idoneità a capovolgere il risultato della decisione;
il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente;
trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 4.100,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017