Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7360 del 17/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 17/03/2020), n.7360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15113-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R. E M. GROUP SPA, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

Avvocati FRANCESCA TAMBASCO, NUNZIO SANTI, GIUSEPPE DI PAOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1644/2015 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SIRACUSA, depositata il 20/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 1644/16/15, depositata il 20 aprile 2015, non notificata, la Commissione tributaria regionale (CTR) della Sicilia sezione staccata di Siracusa – respinse l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della R. e M. Group S.p.A. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Siracusa, che aveva accolto il ricorso della società avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso, presentata dalla società medesima il 14 ottobre 2008, del 90% delle imposte dirette e dell’IVA per gli anni 1991 e 1992, sulla base della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17.

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui la società resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo l’Amministrazione finanziaria ricorrente denuncia violazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665 e violazione dell’art. 108, comma 3, del TFUE, nella parte in cui la sentenza impugnata, nell’accogliere in toto la domanda di rimborso, non ha tenuto conto della disposizione di cui in rubrica, per effetto della quale dal primo gennaio 2015 si è previsto che i rimborsi spettanti spettano ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992, ma con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione Europea, rilevandosi come la società controricorrente svolga attività d’impresa.

2. Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 1, dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 2964 e 2969 c.c., in relazione agli artt. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, nella parte in cui la sentenza impugnata non avrebbe rilevato la decadenza in cui era incorsa la società all’atto della proposizione dell’istanza di rimborso.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ancora violazione e/o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, degli artt. 11 e 14 preleggi, della L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3 e dell’art. 2033 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo la ricorrente che la decisione impugnata avrebbe errato nell’equiparare ai pagamenti ancora da effettuare quelli già effettuati, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato al medesimo titolo.

4. Con il quarto motivo, infine, l’Amministrazione finanziaria ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui ha disposto la condanna dell’Ufficio al pagamento delle spese di lite senza la benchè minima motivazione per quanto riguarda la concreta determinazione del relativo importo.

5. Va esaminato in ordine logico previamente il secondo motivo.

Esso è infondato.

5.1. La L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, (Legge di stabilità 2015, vigente dal r gennaio 2015) ha stabilito che “I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17 e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione Europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2 e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248…”. Tale disposizione è stata da questa Corte considerata quale norma di interpretazione autentica, sicchè l’soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, i quali hanno versato imposte per il triennio 19901992 per un importo superiore al 10 per cento, previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso entro il termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della L. n. 31 del 2008 di conversione del D.L. n. 248 (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 22 luglio 2016, n. 15252; Cass. sez. 5, ord. 25 gennaio 2019, n. 2208).

5.2. Ne consegue che, essendo stata presentata l’istanza di rimborso in data 14 ottobre 2008, essa è da intendersi come tempestiva.

6. Il terzo motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., avendo la sentenza impugnata pronunciato in conformità a consolidato indirizzo espresso dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, 1^ ottobre 2007, n. 20641, Cass. sez. 6-5, ord. 12 giugno 2012, n. 9577; Cass. sez. 6-5, ord. 2 maggio 2013, n. 10242; Cass. sez. 6-5, ord. 10 settembre 2014, n. 19037, quest’ultima riferita ai rimborsi per i residenti nelle province del Molise e della Puglia colpiti dal sisma del 2002; Cass. sez. 6-5, ord. 2017, n. 29906, senza che siano stati prospettati argomenti idonei a mutare il suddetto orientamento, avendo peraltro il legislatore, con la L. n. 123 del 2017, art. 16 octies, riconosciuto che il diritto al rimborso opera anche in favore di chi abbia versato le imposte per dette annualità in misura integrale, attraverso il rimborso di quanto indebitamente versato in eccedenza al 10 per cento, nè risultano essere stati prospettati dall’Amministrazione ricorrente argomenti idonei a giustificarne la revisione.

7. Viceversa è fondato il primo motivo.

La CTR ha affermato tout court il diritto dell’istante al rimborso di quanto versato in eccedenza al 10%, tralasciando del tutto di considerare che la società svolge attività d’impresa.

7.1. Con riferimento al beneficio di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, prima parte, la Commissione UE, con la decisione 14 agosto 2015, n. 5549, (confermata dal Tribunale di primo grado UE, con sentenza del 26 gennaio 2018, vincolante per il giudice nazionale, che deve darvi attuazione anche attraverso la disapplicazione delle norme interne con essa contrastante: cfr. Cass. sez. lav. 4 luglio 2014, n. 15354 e Cass. sez. lav., ord. 26 settembre 2017, n. 22377), ha stabilito, in via generale, che “Le misure di aiuto di Stato in oggetto, che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e a cui l’Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell’art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono incompatibili con il mercato interno”, salvo che si tratti di “aiuto individuale” che, “al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014”, ovvero dei regolamenti che prevedono gli aiuti c.d. de minimis (art. 2 della decisione) o che, “al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione del Reg. (CE) n. 994 del 1998, art. 1” (del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli artt. 92 e 93 (ora 87 e 88) del trattato che istituisce la Comunità Europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali) “o da ogni altro regime di aiuti approvato”), ma “fino a concorrenza dell’intensità massima prevista per questo tipo di aiuti” (art. 3).

7.2. La Commissione UE ha, inoltre, precisato che “una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sè aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perchè il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un’attività economica e che pertanto non vanno considerati come imprese oppure perchè il beneficio individuale è in linea con il regolamento de minimis applicabile oppure perchè il beneficio individuale è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esenzione)” (p. 134 della “decisione”).

Pertanto, spetta al giudice di merito verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (artt. 2 e 3 dec. cit.), “tenendo conto, in specie, che la regola de minimis, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l’art. 92, n. 1 TFUE, può considerarsi inapplicabile, costituisce un’eccezione alla generale disciplina relativa gli aiuti di Stato, di modo che, quando la soglia dell’irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza” (cfr., oltre alla citata Cass. ord. n. 2208/19, Cass. sez. 6-5, ord. 2018, n. 3070; Cass. sez. 5, ord. 13 novembre 2019, n. 29397; essendosi altresì precisato che, per il rispetto del principio de minimis, non basta che l’importo chiesto in rimborso oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata dal diritto dell’Unione, dovendo la prova riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere al momento del primo.

Deve infine ricordarsi che la succitata decisione della Commissione UE 2015/5549, del 14 agosto 2015, ha pure precisato che, per quanto riguarda gli aiuti individuali già concessi prima della data di avvio della decisione e dell’ingiunzione di sospensione, il regime va considerato compatibile con il mercato interno se, in virtù della deroga prevista dall’art. 107, par. 2, lett. b) TFUE, può essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dall’impresa in seguito alla calamità naturale e l’aiuto di stato concesso, dovendosi evitare casi di sovracompensazione rispetto ai danni subiti, dovuta al cumulo di aiuti, oppure se i benefici risultino in linea con il regolamento de minimis applicabile, cedendo il relativo onere probatorio a carico del soggetto che invochi il beneficio.

La sentenza impugnata va dunque cassata in accoglimento del primo motivo, restando infine assorbito il quarto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Siracusa – in diversa composizione, per gli accertamenti di fatto di cui sopra.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, rigettati il secondo ed il terzo e dichiarato assorbito il quarto.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Siracusa – in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2020

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