Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 736 del 15/01/2020

Cassazione civile sez. I, 15/01/2020, (ud. 25/11/2019, dep. 15/01/2020), n.736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11584/2016 proposto da:

M. Petroli di M.A.R. & c. s.n.c., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Augusto Bevignani 12, presso lo studio dell’avvocato

Stefano Palma e rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco

Larocca in forza di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A., C.M., O.P. quali eredi di

C.G.;

– intimati –

e contro

Totalerg s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in Roma Via A. Depretis 86, presso lo

studio dell’avvocato Pietro Cavasola che lo rappresenta e difende in

forza di procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 858/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 30/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/11/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Totalfina Elf Italia s.p.a., poi divenuta Totalerg s.p.a. con atto di citazione del 1/2/2002, dopo il favorevole esito di un procedimento cautelare ante causam, aveva citato C.G. e la M. Petroli s.n.c. dinanzi al Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di Ostuni, esponendo di aver stipulato con il primo, proprietario e gestore di un impianto di distribuzione di carburante in (OMISSIS), un contratto denominato “convenzione di colore” di somministrazione di carburante in esclusiva, contratto poi ceduto alla subentrante M. Petroli s.n.c., e lamentando che quest’ultima avesse violato il patto di esclusiva e avesse esposto il marchio dell’attrice pur vendendo prodotti altrui e di provenienza sconosciuta.

Il Tribunale adito con sentenza del 14/10/2010 ha condannato M. Petroli al pagamento della somma di Euro 1.000,000 per abusiva esposizione dei marchi, nonchè della somma di Euro 258,22 quale penale per ogni approvvigionamento di carburante effettuato da terzi nel periodo 20/2/2002-31/12/2005, col favore di metà delle spese processuali, per il resto compensate, mentre ha respinto ogni domanda rivolta verso C.G., nel frattempo deceduto e dei suoi eredi O.P., C.A. e C.M., con il favore di spese per questi ultimi.

2. M. Petroli ha proposto appello contro la sentenza di primo grado, a cui ha resistito l’appellata Totalerg, proponendo altresì appello incidentale con riferimento sia alla quantificazione del danno da illecita esposizione del marchio, sia al rigetto della domanda da essa proposta verso C.G. e i suoi eredi.

Questi ultimi sono rimasti contumaci.

La Corte di appello di Lecce con sentenza del 30/10/2015, ha respinto il gravame principale e incidentale, con la conferma della sentenza di primo grado e la condanna di M. Petroli alla rifusione di metà delle spese dell’appellata Totalerg del secondo grado di giudizio.

3. Avverso la predetta sentenza del 30/10/2015, non notificata, con atto notificato il 29/4/2016 ha proposto ricorso per cassazione la s.n.c. M. Petroli, svolgendo sei motivi.

Con atto notificato l’8/6/2016 ha proposto controricorso Totalerg, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.

Gli intimati eredi C. non si sono costituiti in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla L. 5 marzo 2001, n. 57, art. 19 e al D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, art. 1, comma 6, nonchè motivazione omessa, insufficiente, illogica o contraddittoria, con riferimento al rigetto della sua eccezione di improcedibilità per mancato preventivo esperimento del tentativo di conciliazione.

1.1. Secondo la ricorrente, la mancanza di accordi successivi alla normativa succitata non esonerava la parte interessata dall’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, perchè in mancanza di un organismo all’uopo delegato dagli accordi, la parte avrebbe dovuto procedervi dinanzi agli organismi esistenti e preordinati alla conciliazione, e cioè presso la Camera di Commercio, sempre competente della L. 29 dicembre 1993, n. 580, ex art. 2, comma 2, lett. g), che prevede espressamente che le Camere di Commercio svolgano funzioni e compiti relativi alla costituzione di commissioni arbitrali o conciliative per la risoluzione di controversie fra imprese o fra imprese e privati.

1.2. La L. 5 marzo 2001, n. 57, art. 19, comma 3, ha previsto che, in conformità alle prescrizioni dettate dal Regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione del 22/12/1999, i rapporti economici fra i soggetti titolari di autorizzazione, concessione, o fornitori e le associazioni di categoria dei gestori di impianti di distribuzione dei carburanti fossero regolati secondo modalità e termini definiti nell’ambito di specifici accordi aziendali, stipulati tra ciascun soggetto titolare di autorizzazione, concessione, o fornitore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori e che tali accordi, tra l’altro, dovessero definire anche le modalità per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali.

In precedenza il D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, art. 1, comma 6, aveva pure previsto accordi interprofessionali volti a disciplinare un tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie contrattuali individuali secondo le modalità e i termini ivi definiti.

1.3. La Corte territoriale ha escluso che i predetti accordi fossero stati stipulati e che la conseguente lacuna potesse essere colmata dai precedenti accordi interprofessionali del 29/7/1997 e del 23/7/1998, anteriori alla legge del 2001, che ad essi quindi non poteva riferirsi.

Quanto al decreto del 1998, la Corte ha osservato che l’accordo del 23/7/1998, stipulato dopo la sua entrata in vigore non aveva disciplinato il tentativo obbligatorio di conciliazione, ma si era limitato a prorogare il termine di cui al punto 3 del precedente accordo del 29/7/1997, relativo alla possibilità di ricorso alla Camera da parte di tutti i contratti in scadenza fino al 30/6/1999.

1.4. La censura mossa dalla ricorrente è per un verso inammissibile, poichè propone una prospettazione nuova, estranea ai temi sollevati dinanzi ai Giudici del merito.

Per altro verso, la censura è comunque infondata, visto che la ricorrente si limita a sostenere che esisteva una possibilità di ricorso conciliativo dinanzi alla Camera di Commercio, ma non dimostra affatto che la disciplina del tentativo obbligatorio di conciliazione preventiva fosse possibile con le modalità previste dalla legge, come negato motivatamente dalla Corte salentina e come sarebbe stato necessario per ritenere operativa la limitazione alla possibilità di agire in giudizio senza il suo preventivo esperimento, quale condizione di procedibilità.

Inoltre emerge dalla stessa impugnata che lo stesso riferimento all’istituto di cui al D.Lgs. n. 32 del 1998, era stato formulato dalla ricorrente solo con la comparsa conclusionale di secondo grado e quindi tardivamente.

Infine non si può trascurare il principio per cui le disposizioni che prescrivono condizioni di procedibilità costituiscono una deroga all’esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito dall’art. 24 Cost. e debbono quindi essere interpretate restrittivamente (Sez. 2, 08/09/2017, n. 20975).

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 81, n. 1, del Trattato della Comunità Europea e alla L. n. 287 del 1990, art. 2.

2.1. Secondo la ricorrente, la cosiddetta “Convenzione di colore” costituiva non solo un accordo verticale ma anche una pratica concordata anticoncorrenziale, idonea a produrre effetti distorsivi della concorrenza; si trattava quindi di un accordo vietato, nullo di pieno diritto.

Pertanto l’accordo, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, non poteva essere ritenuto esentato perchè nullo.

In ogni caso la controparte non aveva avviato la procedura per richiedere l’esenzione.

2.2. La censura non coglie il segno e non si confronta in modo pertinente con le motivazioni esposte nella sentenza impugnata.

La Corte territoriale non ha affatto negato che la convenzione di colore, ossia l’accordo di rifornimento in esclusiva fra l’impresa produttrice e il distributore di carburante integrasse un accordo restrittivo della concorrenza vietato ai sensi dell’art. 81, comma 1 del Trattato CE e quindi nullo di pieno diritto a norma del comma 2 dello stesso articolo.

Tali disposizioni sanciscono infatti l’incompatibilità con il mercato comune e il divieto di tutti gli accordi tra imprese, di tutte le decisioni di associazioni d’imprese e di tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.

La Corte di appello ha osservato, tuttavia, che il comma 3 dello stesso articolo del Trattato prevede che la possibilità in certi casi di dichiarare inapplicabili le disposizioni del paragrafo 1 attraverso una procedura di esenzione e che la Commissione aveva adottato una disciplina generale di esenzione per gli accordi verticali, intercorrenti fra imprese operanti a livelli diversi della catena produttiva, con il Regolamento CE n. 2790/1999.

Più in particolare, proprio con riferimento alle convenzioni di colore in materia di distribuzione del carburante, era stata disposta appunto una esenzione per categoria con il Regolamento CEE n. 1984/83 della Commissione del 22/6/1983, in particolare con il relativo art. 10.

Tale Regolamento era stato abrogato dal Regolamento CE n. 2790/1999 della Commissione del 22/12/1999 che aveva generalizzato il regime di estensione a tutti gli accordi verticali.

L’art. 2 del Regolamento ha disposto che conformemente all’art. 81, paragrafo 3, del Trattato, e salvo il disposto del Regolamento, il paragrafo 1 di detto articolo era dichiarato inapplicabile agli accordi o alle pratiche concordate conclusi tra due o più imprese, operanti ciascuna, ai fini dell’accordo, ad un livello differente della catena di produzione o di distribuzione, e che si riferivano alle condizioni in base alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi (“gli accordi verticali”).

L’esenzione si applicava nella misura in cui tali accordi contenessero restrizioni della concorrenza rientranti nel campo di applicazione dell’art. 81, paragrafo 1 (“le restrizioni verticali”).

L’art. 3 dello stesso Regolamento ha stabilito che l’esenzione di cui all’art. 2 si applicasse a condizione che la quota di mercato detenuta dal fornitore non superi il 30% del mercato rilevante in cui esso vende i beni o i servizi oggetto del contratto

Inoltre, in caso di accordi verticali che prevedano obblighi di fornitura esclusiva, l’esenzione di cui all’art. 2, si applica a condizione che la quota di mercato detenuta dall’acquirente non superi il 30% del mercato rilevante in cui esso acquista i beni o i servizi oggetto del contratto.

Ai sensi del suo art. 13 il Regolamento in questione è entrato in vigore il 1/1/2000 ed era applicabile a decorrere dal 1/6/2000, ad eccezione dell’art. 12, paragrafo 1, applicabile a decorrere dal 1/1/2000.

L’art. 12, ha però previsto una norma transitoria secondo cui l’esenzione di cui al Regolamento della Commissione (CEE) n. 1983/83, (CEE) n. 1984/83 era prorogata fino al 31/5/2000 e il divieto di cui all’art. 81, paragrafo 1, del trattato non si applicava durante il periodo compreso tra il 1/6/2000 e il 31/12/2001 agli accordi già in vigore al 31/5/2000 che, pur non rispettando le condizioni di cui al Regolamento 2790/99, soddisfacevano le condizioni di esenzione di cui al precedente Regolamento 1984/83.

Secondo la Corte leccese, l’accordo verticale restrittivo della concorrenza ravvisabile nella Convenzione di colore era esentato sia ai sensi del previgente Regolamento 1984/83 sia dal successivo Regolamento 2790/99, del quale rispettava le condizioni; in presenza di una esenzione per categoria non era necessario l’avvio di una procedura di esenzione, già sancita in via generale dal Regolamento; non era invece applicabile alla fattispecie ratione temporis il successivo Regolamento 16/12/2002 n. 12003/1/CE, applicabile a decorrere dal 1/5/2004.

1.4. Secondo la ricorrente, il nuovo Regolamento n. 1 del 2003 aveva introdotto un nuovo regime della prova, per cui, una volta dimostrato il carattere anticoncorrenziale dell’intesa, spettava all’impresa produttrice di carburante dimostrare la sussistenza dei presupposti per l’esenzione; il tenore dei paragrafi 10 e 11 del Regolamento dimostrava ulteriormente la non esenzione dell’accordo in oggetto.

La ricorrente aggiunge che la convenzione, poi, non aveva durata di soli 5 anni, perchè la durata iniziale del contratto era di 6 anni e 5 mesi dall’1/8/1997 al 31/12/2003 ed era stata ulteriormente prorogata di 5 anni in data 27/3/2000.

A parte il rilievo, di per sè ostativo dell’ammissibilità, che la ricorrente introduce riferimenti al contenuto di contratti dei quali non sintetizza neppure sommariamente il contenuto, la censura difetta anche di specificità perchè, nel rapportarsi alla sentenza impugnata, non indica per quali ragioni e su quali presupposti il Regolamento del 2003, applicabile dal 1/5/2004, sarebbe idoneo a regolare la presente fattispecie in contrasto con quanto affermato dal Giudice del merito e con il fatto affermato dallo stesso ricorrente che il contratto era stato stipulato nel 1997 e quindi prorogato nel 2000.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 1460 c.c., in relazione al mancato rilievo conferito all’omessa comunicazione del codice cliente da parte di Total Fina, nonchè omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, con riferimento alla insussistenza dell’obbligo di esclusiva, nonchè illogicità e contraddittorietà della motivazione.

3.1. Secondo il ricorrente, la Corte, in difformità dalla corretta decisione di primo grado, non aveva attribuito rilievo alla mancata comunicazione del codice cliente, prima del procedimento cautelare, nè alle giustificazioni fornite dal sig. M. per il periodo successivo ove si era dichiarato disposto ad adempiere purchè Total Fina lo ristorasse dei costi sostenuti per l’adeguamento della stazione di servizio alle nuove normative, indispensabile per continuare l’attività.

3.2. Il motivo è inammissibile. Da un lato, non sussiste il preteso omesso esame del fatto lamentato dalla ricorrente, perchè la Corte di appello ha specificamente affrontato e valutato nel p. 3, a pagina 9, della sentenza impugnata, il tema del peso relativo dei reciproci inadempimenti, concordando con la valutazione del Tribunale nel senso della maggior gravità dell’inadempimento della attuale ricorrente a fronte della minor gravità della condotta di Total Fina, pur rimasta silente dinanzi alle richieste di M. Petroli di raggiungere un accordo in ordine alle spese sostenute per l’adeguamento, reputata non tale da giustificare il ricorso alla exceptio inadempleti contractus.

Per altro verso, la censura verte sull’apprezzamento della gravità degli inadempimenti contrattuali, da parte del Giudice del merito, oggetto di motivazione satisfattiva della soglia del “minimo costituzionale” e non sindacabile in sede di legittimità.

4. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, quanto al giudicato penale, nonchè illogicità e contraddittorietà della motivazione.

4.1. La ricorrente osserva che M.A.R. era stato assolto dall’imputazione del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice per insussistenza del fatto con sentenza del 23/4/2007 della Corte di appello di Lecce, che era stata erroneamente interpretata dalla sentenza impugnata; ciò escludeva che vi fosse stata qualunque violazione dell’obbligo di approvvigionamento dopo l’emanazione del provvedimento cautelare impositivo.

Ciò comportava che l’inadempimento fosse circoscritto al periodo temporale anteriore al 10/1/2002.

4.2. Anche in questo caso il preteso omesso esame non sussiste a fronte dell’ampia motivazione addotta al proposito dalla Corte salentina nelle pagine 10 e 11, p. 4.

La ricorrente neppure si confronta, nel recriminare genericamente in ordine alla valutazione operata dalla Corte di appello, con le specifiche ragioni del diniego della rilevanza ostativa dell’accertamento penale, essenzialmente fondato sull’analisi della sentenza penale e in particolare sul fatto che i rifornimenti effettuati dall’attuale ricorrente presso terzi e presso lo stesso deposito di M. Petroli, pur oggettivamente accertati nella loro ontologica esistenza, non erano stati accompagnati e sorretti dal dolo di contravvenire all’ordinanza cautelare, in presenza di equivoci in ordine al rispetto del provvedimento giudiziario alimentati dai contrasti esistenti fra le parti circa la portata dei rispettivi obblighi; l’oggettiva esistenza dell’infrazione rilevava invece in sede civilistica per cui era sufficiente anche il coefficiente psicologico meramente colposo.

5. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, quanto all’insussistenza della violazione del divieto di esposizione dei marchi, nonchè illogicità e contraddittorietà della motivazione.

5.1. La ricorrente osserva che M. Petroli aveva sostituito le insegne Total Fina con le proprie già in data 15/11/2001 al momento dei lavori di adeguamento dell’impianto; anteriormente M. Petroli era stata costretta a utilizzare le insegne Fina per tenere aperto l’impianto malgrado l’omesso invio del codice da parte di Fina.

5.2. Anche in questo caso il preteso omesso esame non sussiste a fronte della motivazione addotta al proposito dalla Corte salentina a pagina 12, p. 5.

In ogni caso, i Giudici del merito hanno concordemente ritenuto accertato, fra l’altro sulla base delle stesse dichiarazioni della M. Petroli che le insegne Total Fina erano rimaste esposte nella stazione di servizio, rifornita direttamente da M. Petroli, dall’agosto al novembre del 2001.

La giustificazione addotta dalla ricorrente non è pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata che, a sua volta, ha ricordato il contenuto della decisione di primo grado sul punto, basata sulla scorrettezza e contrarietà a buona fede dell’esposizione delle insegne in un periodo in cui il carburante venduto non era quello di Total Fina, per poi osservare che l’appellante sul punto non aveva articolato alcuna censura.

6. Con il sesto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1460 e 1808 c.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, quanto alle domande riconvenzionali da essa proposte, nonchè illogicità e contraddittorietà della motivazione.

6.1. Secondo la ricorrente, l’adeguamento dell’impianto all’entrata in vigore dell’Euro era assolutamente necessario per la continuazione dell’attività e non poteva essere previsto in contratto, non essendo neppure immaginabile una tale evenienza.

Inoltre l’art. 9 del contratto prevedeva che le colonnine e le altre attrezzature fossero fornite da Total Fina, che quindi doveva provvedere alla loro sostituzione una volta che esse fossero divenute inutilizzabili; era pertanto applicabile l’art. 1808 c.c., comma 2, in tema di obbligo del comodante di rimborso delle spese straordinarie sostenute dal comodatario per la conservazione della cosa.

6.2. Anche in questo caso il preteso omesso esame non sussiste a fronte della motivazione addotta al proposito dalla Corte salentina a pagina 13, p. 6, e a pagina 9, p. 3.

Secondo la Corte di appello, la Convenzione poneva a carico del gestore tutte le spese, anche di manutenzione straordinaria derivanti dalla gestione e dall’esercizio del punto vendita (art. 8) come pure tutti gli interventi prescritti dalla normativa vigente, predisponendo i necessari dispositivi (art. 9), così derogando pattiziamente alla previsione dell’art. 1808 c.c., come consentito da detta norma; inoltre le spese in questione non erano state sostenute in via straordinaria per la conservazione della cosa comodata, ma erano spese di acquisto e messa in opera di una nuova attrezzatura (colonnine per la distribuzione del carburante aggiornate alla nuova moneta).

La ricorrente si limita a riproporre la stessa argomentazione senza affrontare e tantomeno confutare le ragioni esposte dalla sentenza impugnata.

7. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di Euro 5.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 25 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020

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