Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 736 del 13/01/2011

Cassazione civile sez. I, 13/01/2011, (ud. 13/12/2010, dep. 13/01/2011), n.736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.N.G., rappresentato e difeso dall’Avv. CALTABIANO

Giuseppe, come da procura a margine del ricorso, domiciliato per

legge presso la cancelleria della Corte di Cassazione in Roma;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Catania

depositato il 13 novembre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.N.G. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 8.100,00 per anni tredici e mesi sei di ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al Tar di Catania dal dicembre 1991 e non ancora definito alla data di presentazione della domanda (giugno 2008).

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

La causa è stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i tre motivi di ricorso, che per la loro sostanziale complementarietà possono essere discussi unitariamente, si censura la liquidazione dell’indennizzo ex lege n. 89 del 2001, operata in misura di Euro 600,00 all’anno per il periodo di durata del processo eccedente quello triennale ritenuto ragionevole.

I motivi sono manifestamente infondati in quanto, secondo la recente giurisprudenza della Corte (sentenza n. 14753/2010), in fattispecie in cui non sia applicabile il disposto del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, l’importo dell’indennizzo per giudizi avanti a giudice amministrativo protrattisi per lungo tempo in assenza di iniziative sollecitatorie l’indennizzo può essere liquidato in via forfettaria e nella fattispecie la liquidazione non si è discostata dai parametri utilizzati in casi simili (nella citata sentenza sono stati liquidati Euro 5.000,00 per un procedimento durato una decina d’anni).

Il ricorso deve dunque essere rigettato.

Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011

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