Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7359 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 26/03/2010), n.7359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresentata e difende,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 658/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 03/05/2005, R.G.N. 165/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

21/01/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;

udito l’Avvocato GIOVANNI G. GENTILE per delega PESSI ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per rinvio a nuovo ruolo per

consentire la nuova notifica del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con pronunzia del Tribunale di Pisa veniva dichiarata la nullità dell’apposizione del termine all’assunzione dal 3.02.00 di G. S. quale dipendente della Poste Italiane s.p.a., con declaratoria del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con condanna del datore al pagamento delle retribuzioni arretrate.

Proposto appello da Poste Italiane, la Corte d’appello di Firenze con sentenza 26.4-3.5.05 rigettava l’impugnazione.

Rilevava il giudice che – nell’ambito del sistema creato dalla L. n. 56 del 1987, art. 23, che aveva delegato le oo.ss. a individuare in sede di contrattazione collettiva nuove ipotesi di assunzione a termine – il contratto era stato stipulato in forza dell’art. 8 del CCNL Poste 26.11.94, come integrato dall’accordo sindacale 25.9.07, per fare fronte ad esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione aziendale e che le assunzioni a termine così motivate, per autonoma determinazione delle parti collettive stipulanti, erano da ritenere ammesse fino alla data del 30.4.98.

Essendo nella specie il contratto riferito a periodo successivo, Poste Italiane s.p.a. avrebbe dovuto provare l’effettiva necessità dell’assunzione con riferimento alla situazione dell’ufficio ove era stata destinata la dipendente; essendo insufficiente la prova fornita al riguardo, doveva ritenersi illegittima l’apposizione del termine.

Quanto alle conseguenze economiche, la Corte di merito disponeva che il datore corrispondesse le retribuzioni arretrate dalla data di notifica della richiesta di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione previa deduzione di quanto percepito dall’attrice nello svolgimento di altre attività lavorative.

Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per Cassazione. Non svolgeva attività difensiva l’intimata G..

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile, non essendo esso notificato all’intimata.

L’atto in questione fu avviato alla destinataria presso il domicilio eletto nel giudizio di merito a mezzo del servizio postale, ma non risulta notificato, in quanto il difensore domiciliatario non fu reperito dall’ufficiale postale all’indirizzo indicato (v. la certificazione apposta sull’avviso di ricevimento che reca la dichiarazione “mancata consegna del piego per irreperibilità del destinatario”).

Tale omissione non è sanabile atteso che quando il procedimento notificatorio non si è concluso mediante consegna di copia conforme all’originale dell’atto da notificare – il che rende la notifica non compiuta, ma solo tentata – ci si trova di fronte non ad un atto nullo, ma del tutto inesistente, perchè mai entrato a far parte della realtà dell’ordinamento. In relazione ad esso non si rende, perciò, applicabile la disposizione di cui all’art. 291 c.p.c., comma 1, secondo la quale la rinnovazione della notifica nulla impedisce ogni decadenza (giurisprudenza consolidata, v. per tutte Cass. 21.6.07 n. 14487).

Non può essere, pertanto, concesso un nuovo termine per la notifica in quanto parte ricorrente è ormai decaduta dall’impugnazione, in relazione al lasso di tempo intercorso dalla pubblicazione della sentenza di merito.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla deve statuirsi per le spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

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