Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7359 del 22/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.22/03/2017),  n. 7359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23571/2015 proposto da:

D.C., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 18, presso lo studio GREZ, rappresentato e difeso

dall’avvocato FABRIZIO LOFOCO;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso

lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MASSIMO CHIODA;

– controricorrente –

e contro

AZIENDA OSPEDALIERA (OMISSIS);

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 2535/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 25/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Corte di Appello di Milano ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dal D. avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto le sue richieste risarcitorie in adesione alle conclusioni della c.t.u. circa l’irrilevanza del ritardo diagnostico in relazione allo stadio della malattia oncologica, all’approccio terapeutico e alla prognosi;

la pronuncia di inammissibilità è basata sulla condivisione delle conclusioni della c.t.u. e sull’affermazione della correttezza delle valutazioni in fatto compiute dal primo giudice;

il D. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, affidandosi ad un unico articolato motivo, con cui ha dedotto la violazione degli artt. 1228 e 2043 c.c., nonchè la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed insufficiente e contraddittoria motivazione”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

a prescindere dall’accertamento sulla tempestività (posta in dubbio dalla controricorrente), il ricorso risulta erroneamente proposto avverso l’ordinanza, anzichè – come previsto dall’art. 348 ter c.p.c., comma 3, avverso la sentenza di primo grado, senza che siano stati dedotti vizi propri dell’ordinanza (nei termini previsti da Cass., S.U. n. 1914/2016);

peraltro, pur prospettando formalmente la violazione di norme di diritto, il ricorso deduce effettivamente censure che attengono alla valutazione dei fatti, in tal modo risultando ulteriormente inammissibile per il fatto di sollecitare un non consentito diverso apprezzamento di merito;

nè risulta prospettabile il vizio motivazionale (peraltro erroneamente declinato ai sensi del vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non applicabile ratione temporis), ostandovi la previsione dell’art. 348 ter c.p.c., comma 4, in quanto l’ordinanza di inammissibilità risulta basata sulle stesse ragioni di fatto poste a fondamento della decisione di primo grado;

ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese in favore della controricorrente;

trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 5.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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