Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7359 del 07/03/2022

Cassazione civile sez. II, 07/03/2022, (ud. 23/11/2021, dep. 07/03/2022), n.7359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18335/2018 proposto da:

MOVARTIS LIMOUSINE SERVICE COOP, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE PRO

TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA 2,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO RUGGIERO, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4801/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

06/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/11/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La società Movartis Limousine Service Coop (di seguito: Movartis) ha chiesto la cassazione della sentenza n. 4801/2018 con cui il Tribunale di Roma, confermando la sentenza del Giudice di Pace della stessa città, ha rigettato il suo ricorso avverso il verbale dell’8 agosto 2016 con cui la Polizia municipale di Roma Capitale le aveva contestato la violazione dell’art. 85 C.d.S., in riferimento alla L. n. 21 del 1992, conseguentemente sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo e ritirando la relativa carta di circolazione.

In particolare, l’impugnato verbale contestava il mancato rispetto delle condizioni fissate nell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio con conducente, giacché il veicolo era uscito “dall’autorimessa sprovvisto di servizio con il cliente, servizio che poi reperiva in un secondo momento, come da dichiarazione resa da uno dei clienti trovati sul luogo” (pag. 1, primo cpv., della sentenza).

Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto che la condotta della società fosse contraria al disposto della L. n. 21 del 1992, artt. 3 e 11, come modificata del D.L. n. 207 del 2008, art. 29, comma 1 quater, convertito con la L. n. 14 del 2009.

Il Tribunale ha ritenuto che all’epoca dei fatti le disposizioni introdotte dal D.L. n. 207 del 2008, fossero vigenti.

Il ricorso per la cassazione della società Movarits si articola in quattro motivi.

L’intimata Roma Capitale non ha depositato controricorso.

Il terzo mezzo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia la violazione del D.L. n. 244 del 2016, art. 9, comma 3, convertito nella L. n. 19 del 2017, là dove esso prevede che “la sospensione dell’efficacia disposta del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, art. 7-bis, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017”.

Tale disposizione, secondo il ricorrente, recherebbe una interpretazione autentica, con effetto retroattivo, delle norme contenenti le precedenti proroghe del termine originariamente stabilito del D.L. n. 5 del 2009, art. 7-bis, comma 1, per l’entrata in vigore delle modifiche portate alla L. n. 21 del 1992, D.L. n. 207 del 2008, art. 29, comma 1 quater. Interpretazione alla cui stregua, in definitiva, dette modifiche non sarebbero mai entrate in vigore prima del 31/12/2017.

Il Collegio ritiene che la questione posta nel terzo mezzo di ricorso meriti l’approfondimento della pubblica udienza.

P.Q.M.

Dispone rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2022

 

 

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