Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7358 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 31/03/2011), n.7358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29548-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

INDUSTRIALFERRO SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 68, presso lo studio

dell’avvocato PUOTI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende, giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 123/2004 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 06/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il resistente l’Avvocato PUOTI, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro e l’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Sicilia dep. il 6/10/2005 che aveva, rigettando l’appello dell’Ufficio,confermato la sentenza della CTR di Catania che aveva accolto il ricorso della Società Industrialferro s.r.l.

avverso l’avviso di accertamento Irpeg e Ilor per l’anno 1990.

La società contribuente ha resistito con controricorso illustrato con memoria.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere rilevata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero, che non era parte nel giudizio di appello dal quale doveva intendersi tacitamente estromesso perchè iniziato dopo il 01/01/2001, e, pertanto, dopo l’entrata in funzione delle Agenzie delle Entrate (Cass. SS.UU. n. 3116/2006, n. 3118/2006).

Le relative spese possono compensarsi, essendo la superiore giurisprudenza consolidata dopo la proposizione del ricorso.

Benchè la ricorrente Agenzia intesti i motivi del ricorso “violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 39 …” esplicitando il motivo come successivamente indicato, nel corpo della illustrazione si duole anche di omessa o insufficiente motivazione in ordine al punto controverso e decisivo costituito dalla “fondatezza dell’accertamento e dalla incontrovertibilità de dati effettivamente riscontrati”.

Entrambi i rilievi però peccano di autosufficienza. Questa Corte(tra le altre Cass. n. 1147/2010) ha affermato:

“a) il ricorso per Cassazione – in ragione del principio, desumibile dall’art. 366 c.p.c., detto di autosufficienza – deve contenere in sè (Cass., 3, 24 maggio 2006 n. 12362; id., 2, 4 aprile 2006 n. 7825; id., 3, 20 gennaio 2006 n. 1113; id., 1 21 ottobre 2005 n. 20454, tra le recenti), a espressa pena di inammissibilità, tutti gli elementi necessari a rappresentare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere a questa Corte la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio o di accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o ad atti attinenti al pregresso giudizio di merito;

(b) il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) consiste (Cass., trib., 10 febbraio 2006 n. 2935; id., trib., 20 gennaio 2006 n. 1127; id., 9 novembre 2005 n. 21767; id., 1, 11 agosto 2004 n. 15499) nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge assegnata a questa Corte dall’art. 65 cit.) … : il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi (violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa;

(c) detto vizio, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilità (Cass., 2, 12 febbraio 2004 n. 2707; id., 2, 26 gennaio 2004 n. 1317), dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita, dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito a questa Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione;

(d) il vizio di omessa od insufficiente motivazione (denunciabile con il ricorso per Cassazione; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) sussiste soltanto quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in 1 guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della ratio decidendi, e cioè l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione adottata (Cass., lav., 12 agosto 2004 n. 15693;

id., lav., 9 agosto 2004 n. 15355);

(e) questi vizi motivazionali non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte perchè spetta solo a detto giudice (1) individuare le fonti del proprio convincimento, (2) valutare le prove, (3) controllarne l’attendibilità e la concludenza, (4) scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, (5) dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi (non ricorrenti nella specie) tassativamente previsti dalla legge in cui è assegnato alla prova un valore legale;

(f) il ricorrente che nel giudizio di legittimità deduca l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l’onere, sempre in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione (art. 366 c.p.c.), di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non valutate o mal valutate, nonchè di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse atteso che il mancato esame di una (o più) risultanze processuali può dar luogo al vizio di omessa o insufficiente motivazione unicamente se quelle risultanze processuali non valutate o mal valutate siano tali da invalidare l’efficacia probatoria delle altre sulle quali il convincimento si è formato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base (Cass., 2 v, 17 febbraio 2004 n. 3004)”.

Ora, sotto il primo rilievo (violazione di legge) l’Agenzia ricorrente si limita ad una esposizione astratta della normativa al riguardo senza alcun riferimento concreto alla fattispecie in esame.

In particolare il ricorso si sofferma sulla legittimità della motivazione per relationem dell’avviso di accertamento dell’Ufficio al PVC della Guardia di Finanza, questione che non fa parte della ratio decidendi; di poi, assume il legittimo ricorso alle presunzioni tra cui anche le informazioni di terzi.

Il principio non è certo inesatto, ma in relazione al giudizio di fatto espresso dalla CTR (non sufficienza delle dichiarazioni di terzi, ma necessità di un controllo del magazzino) l’Ufficio avrebbe dovuto censurarlo con l’unico mezzo possibile e cioè il vizio motivazionale che, da quanto è possibile extrapolare dal corpo del motivo, è, invece, riferito genericamente alla fondatezza dell’accertamento e alla incontrovertibilità dei dati effettivamente riscontrati, laddove la ricorrente avrebbe dovuto indicare specificamente il contenuto delle invocate dichiarazioni dei terzi e, in tal modo, supportare la dedotta insufficienza della motivazione.

Invero la mancata possibilità della Corte di accedere agli atti e la mancata possibilità, in relazione al vizio di autosufficienza del ricorso, in ordine al contenuto delle dichiarazioni di terzi (non già per una valutazione d merito preclusa a questa Corte, bensì quale parametro valutativo del vizio motivazionale dedotto) rendono inammissibile il profilo di vizio motivazionale. Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con ogni conseguenza in tema di spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero e compensa le relative spese; rigetta il ricorso dell’Agenzia e condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 10.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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