Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7358 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.22/03/2017),  n. 7358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11746/2016 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), PREFETTURA REGGIO CALABRIA,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

S.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1416/2015 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA,

depositata il 05/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/02/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato che la Prefettura di Reggio Calabria e il Ministero dell’Interno hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza 5.11.2015 del Tribunale di Reggio Calabria con cui era stato dichiarato inammissibile l’appello da essi proposto contro la sentenza 6.3.2013 del Giudice di Pace di Gallina emessa nel giudizio promosso con ricorso 15.7.2010 da S.D. in materia di opposizione ad un verbale di contestazione elevato dalla Polizia Stradale di Reggio Calabria;

che il Tribunale ha motivato la propria decisione ritenendo trattarsi di sentenza non appellabile perchè pronunciata in causa di valore inferiore ai millecento euro e quindi secondo equità, sicchè, trovava applicazione il combinato disposto l’art. 339 c.p.c., comma 3 e art. 113 c.p.c., non ricorrendo le espresse ipotesi di deroga al divieto di appellabilità (violazione delle norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia);

rilevato che con l’unico motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., comma 2, art. 339 c.p.c., comma 3 e art. 204 bis C.d.S., comma 2 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 151 del 2011, art. 34, comma 6, lett. a, in relazione alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1), rimproverando al Tribunale di avere errato nel ritenere, nel caso in esame, non appellabile la sentenza del Giudice di Pace;

rilevata la manifesta fondatezza del ricorso perchè, trattandosi di opposizione a verbale di contravvenzione stradale introdotta con ricorso 15.7.2010 davanti al Giudice di Pace, doveva applicarsi, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 204 bis C.d.S., comma 2, la L. n. 689 del 1981, art. 23 e quindi, evidentemente, anche il comma 11 (a norma del quale “nel giudizio di opposizione al giudice di pace non si applica l’art. 113 c.p.c., comma 2”): logica conseguenza era l’appellabilità della sentenza di primo grado perchè, essendo stata pubblicata dopo la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, trovava applicazione, il D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, comma 1, lett. b, con cui era stata abolita la regola della inappellabilità contenuta della L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c. (v. per la disciplina intertemporale, dello stesso D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 5);

ritenuto pertanto che nella fattispecie in esame il mezzo di impugnazione contro la sentenza del Giudice di Pace era l’appello, il giudice investito del gravame avrebbe dovuto pronunciarsi su di esso e non dichiararlo inammissibile, non trovando applicazione, per espressa previsione legislativa, l’art. 113 c.p.c., comma 2 (v. al riguardo anche Sez. 2, Sentenza n. 23978 del 19/11/2007 (Rv. 600682-01; Sez. 1, Sentenza n. 5297 del 10/03/2005 Rv. 580308-01);

che, pertanto, accolto il ricorso, la sentenza deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria in diversa composizione soggettiva per l’esame dell’appello proposto dalle Amministrazioni dello Stato.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Reggio Calabria in diversa composizione soggettiva.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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