Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7358 del 17/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 17/03/2020), n.7358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. PUTATURO Donati Viscido di Nocera M.G. – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19760-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL ORA FALLITA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

ANNIBALIANO 18, presso lo studio dell’avvocato CARMEN TELESCA,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO PAOLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 36/2012 della COMM. TRIB. REG. BASILICATA,

depositata il 27/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2019 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Potenza n. 36/1/12, depositata il 27 febbraio 2012, che ha confermato la sentenza di primo grado, con cui era stato accolto il ricorso della (OMISSIS) s.r.l. avverso l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, ai fini IVA, per gli anni 2002, 2003, 2004;

2. il ricorso è affidato a cinque motivi;

3. resiste con controricorso la (OMISSIS) s.r.l.;

4. l’Agenzia ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., con la quale, oltre a insistere per l’accoglimento dei motivi di ricorso, ha precisato che un analogo accertamento nei confronti della stessa società controricorrente per gli anni 2005 e 2006 è stato ritenuto legittimo dalla CTR della Basilicata con sentenza n. 242/01/11 e che tale sentenza è stata confermata dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 1828/2019;

5. l’Agenzia ha in particolare sottolineato che l’ordinanza da ultimo citata ha tra l’altro disatteso un’eccezione di giudicato interno sulla effettività delle prestazioni, sollevata dalla società in termini del tutto analoghi a quelli fatti valere nel presente giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. deve preliminarmente essere rigettata l’istanza di interruzione del procedimento avanzata dalla controricorrente, basata sulla sentenza del Tribunale di Potenza n. 21/2014 del 30 ottobre 2014 con cui la società è stata dichiarata fallita;

2. deve essere infatti confermato l’indirizzo, costante e univoco, secondo cui il fallimento di una delle parti avvenuto dopo l’introduzione del giudizio di cassazione non ne determina l’interruzione, atteso che in tale giudizio, dominato dall’impulso d’ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (Cass. 23/03/2017, n. 7477, Cass. 13/10/2010, n. 21153);

3. con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 324 e 329 c.p.c., del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, dell’art. 2903 c.c.;

4. con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’insufficiente e illogica motivazione della sentenza impugnata su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione al mancato esame di documenti decisivi ai fini dell’accertamento dei fatti; in particolare, l’Agenzia delle entrate sostiene che l’accertamento oggetto del presente giudizio era fondato sul p.v.c. del 22 aprile 2009, relativo agli anni d’imposta 2002, 2003 e 2004, mentre il p.v.c. che la CTR afferma non aver rinvenuto nel fascicolo era quello del 10 novembre 2008, riguardante altre annualità d’imposta (2005, 2006, 2007) e all’origine di un autonomo avviso di accertamento, anch’esso impugnato e sul quale si è tra l’altro formato – secondo quanto dedotto nella memoria difensiva ex art. 380-bis 1 c.p.c. – il giudicato sfavorevole alla società odierna controricorrente, in forza dell’ordinanza n. 1828 del 23/01/2019 di questa S.C.;

5. con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 63, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, dell’art. 2700 c.c., degli art. 115 e 116 c.p.c.;

6. con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’insufficiente e illogica motivazione della sentenza impugnata su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione al mancato esame di prove prodotte dall’Agenzia delle entrate;

7. con il quinto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione degli art. 112 e 115 c.p.c., nonchè del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7;

8. il primo motivo è fondato;

9. la CTR, dopo aver affermato che la decisione della CTP era fondata su diverse motivazioni – l’una, riguardante l’inutilizzabilità delle dichiarazioni dei terzi, espressamente censurata dall’Agenzia con l’atto d’appello, l’altra, concernente l’effettività delle prestazioni descritte nelle fatture, accertata dalla CTP e non espressamente censurata con i motivi d’appello – ne ha tratto la conclusione che sull’esistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni si fosse formato il giudicato interno;

10. in realtà, l’atto d’appello, puntualmente riprodotto nel ricorso per cassazione nel rispetto del principio di autosufficienza, ha contestato l’affermazione della inutilizzabilità delle dichiarazioni dei terzi proprio al fine di dimostrare l’inesistenza delle operazioni intercorse tra la società e le presunte cartiere, ponendo inoltre l’accento sugli elementi, scaturenti dalle dichiarazioni dei terzi, ma anche dagli ulteriori mezzi di prova, che dimostrerebbero la fittizietà delle operazioni stesse;

11. come rilevato da questa S.C. nella citata ordinanza n. 1828 del 2019, relativa a un analogo accertamento, la contestazione dell’Ufficio avente per oggetto l’omessa considerazione degli elementi probatori posti a fondamento dei suoi assunti, ha altresì “contestato, necessariamente e logicamente, la ritenuta effettività delle prestazioni che la prova doveva rivelare come inesistenti (soggettivamente) attesa la limitata (e irrilevante) documentazione offerta dalla contribuente, afferendo, dunque, gli elementi valutati dal giudice di primo grado ad una unitaria “ratio decidendi” (pag. 3 della motivazione di Cass. n. 1828 del 2019);

12. non è dunque riscontrabile nessuna acquiescenza da parte dell’Agenzia rispetto ai passaggi della sentenza di primo grado in cui è stata affermata la sussistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni e nessun giudicato interno può dirsi formato;

13. i restanti motivi sono legati da intima connessione e sono perciò analizzabili unitariamente;

14. la sentenza impugnata, dopo aver richiamato gli orientamenti giurisprudenziali che considerano meri indizi, ai fini dell’accertamento dei presupposti impositivi, le dichiarazioni rese da terzi nell’ambito di un procedimento penale, ha rigettato l’appello dell’Agenzia, evidenziando che la stessa non aveva mai depositato, nel giudizio tributario, le dichiarazioni dei terzi di ritenuta chiamata in correità, nè il verbale di constatazione del 10 novembre 2008, redatto dall’Agenzia delle dogane di Potenza;

15. tali omissioni, secondo la CTR, le hanno reso impossibile valutare l’eventuale efficacia e validità indiziaria nel procedimento tributario delle dichiarazioni dei terzi e l’hanno condotta a confermare la decisione di primo grado;

16. in realtà, l’Agenzia delle entrate ha dimostrato, riportandone ampi e decisivi stralci nel ricorso e indicando anche la data e il momento processuale in cui esso è stato prodotto sin dal giudizio di primo grado, così rispettando il canone dell’autosufficienza, che l’accertamento oggetto del presente giudizio era fondato su un p.v.c. del 22 aprile 2009, relativo agli anni d’imposta 2002, 2003 e 2004, diverso da quello che la CTR afferma non aver rinvenuto nel fascicolo, del 10 novembre 2008, che in effetti non era stato depositato, ma perchè riguardante altre annualità d’imposta (2005, 2006, 2007) e all’origine di un autonomo avviso di accertamento;

17. alla luce di quanto appena esposto, deve condividersi l’assunto dell’Agenzia, secondo cui la CTR ha omesso di esaminare un fatto decisivo ai fini del giudizio, vale a dire il documento sul quale tutto l’accertamento era basato e che contiene, oltre ad altre risultanze probatorie, ampi stralci delle dichiarazioni rese da terzi nell’ambito del procedimento penale apertosi presso la Procura della Repubblica di Trento;

18. la sentenza impugnata va in conclusione cassata con rinvio, con rimessione ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Basilicata, la quale dovrà rinnovare la valutazione degli elementi probatori ritualmente versati nel processo, alla luce dei canoni interpretativi appena illustrati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA