Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7358 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 16/03/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 16/03/2021), n.7358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10970/2015 proposto da:

COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A., (già ALITALIA COMPAGNIA AEREA

ITALIANA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio

degli avvocati ROBERTO PESSI, e MAURIZIO SANTORI, che la

rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

F.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati PAOLO PERUCCO, ANDREA BORDONE, FERDINANDO

FELICE PERONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 782/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/10/2014 r.g.n. 188/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2020 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

assorbito il secondo;

udito l’Avvocato MAURIZIO SANTORI;

udito l’Avvocato MARA PARPAGLIONI, per delega Avvocato ANDREA

BORDONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 28.10.2014, respingeva il gravame proposto dalla s.p.a. Alitalia CAI avverso la decisione del Tribunale della stessa sede che aveva accolto le domande proposte da F.A. dichiarando la nullità del termine apposto al primo contratto stipulato, per esigenze sostitutive, con Alitalia CAI per il periodo dal 1.10.2010 al 28.2.2011 e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti a far tempo dal 23.9.2010, con condanna della società al ripristino del rapporto ed al risarcimento del danno in misura di quattro mensilità dell’ultima retribuzione.

2. Il giudice del gravame osservava, per quel che in questa sede ancora rileva, che la prova fornita era stata in modo condivisibile ritenuta insufficiente dal primo giudice per avere la società fatto riferimento solo ad un elenco indistinto e poco comprensibile relativamente alla dimostrazione del picco di 700 giornate di assenza per malattia asseritamente registratosi; aggiungeva che non era stato possibile verificare la congruità delle assunzioni rispetto alle esigenze della sostituzione per malattia e che ciò si rifletteva in termini di mancata prova del nesso causale tra assunzione del F. e ragione sostitutiva addotta. Anche la prova testimoniale era inammissibile in quanto generica.

3. Quanto affermato incideva in termini di assorbimento del secondo rilievo relativo alla clausola di contingentamento, in ordine alla quale peraltro andava osservato che l’onere relativo non era stato assolto da CAI, che non aveva consentito di conoscere il dato complessivo dei contratti a termine stipulati nel periodo di riferimento.

4. Di tale pronuncia ha domandato la cassazione la società affidando l’impugnazione a due motivi, cui ha resistito, con controricorso, il F..

5. La causa, rinviata a nuovo ruolo nell’adunanza camerale del 16.4.2019, per consentirne la trattazione pubblica, è stata fissata all’odierna udienza.

6. La società ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la CAI s.p.a. denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2 e art. 10, art. 2697, degli artt. 421 e 115 e 116 c.p.c., nonchè dell’art. 41 Cost., assumendo che la Corte d’appello si sia discostata dall’orientamento del giudice di legittimità, avallato anche dalla giurisprudenza Europea, secondo il quale il contratto a termine stipulato per esigenze sostitutive possa in termini di legittimità dell’apposizione della clausola temporale essere supportato, in relazione a realtà aziendali complesse, dalla enunciazione di elementi ulteriori quali l’ambito territoriale di riferimento, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto.

1.1. Adduce la compagnia di avere prodotto documentazione idonea a comprovare il verificarsi di un ingente numero di assenze per malattia tra gli assistenti di volo adibiti alla base di (OMISSIS), che i dati erano espressi nel doc. 6 allegato alla memoria di primo grado e che era stato anche depositato il prospetto recante i singoli giorni di assenza per malattia del personale Alitalia CAI assunto a tempo indeterminato con base a (OMISSIS) e ricoprente le stesse mansioni del F..

2. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2 e art. 2, comma 1, art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè violazione dell’art. 111 Cost., comma 1, art. 2697 c.c., art. 421 c.p.c. e, nuovamente, degli artt. 115 e 116 c.p.c., adducendo di avere fornito idonea documentazione probatoria a supporto della legittimità dei contratti a tempo determinato stipulati con il F., sotto il profilo dell’avvenuto rispetto della clausola di contingentamento, per avere indicato il dato dei contratti a tempo determinato stipulati mese per mese ed il dato degli assunti a tempo indeterminato dal 1 gennaio dell’anno di riferimento.

3. Il primo motivo è fondato.

3.1. Le rationes decidendi che emergono dalle motivazioni delle sentenza impugnata non sono autonome, perchè il contratto a termine stipulato potrebbe considerarsi acausale, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, solo ove risulti illegittimamente stipulato ai sensi dell’art. 1 per esigenze sostitutive, per il quale l’art. 10, comma 7, non prevede il rispetto di limiti percentuali.

3.2. Tanto premesso, devono ritenersi pertinenti ed idonee a confutare l’iter argomentativo del decisum le indicate deduzioni con riguardo alla prova del nesso causale tra assunzione del F. ed esigenze sostitutive relative al periodo di riferimento.

3.3. Ed invero, per le esigenze sostitutive, questa Corte ha reiteratamente affermato che, nelle realtà aziendali complesse, come deve ritenersi quella della C.A.I., l’indicazione della ragione sostitutiva, accompagnata da indicazione dell’ambito territoriale, delle mansioni dei lavoratori da sostituire, con diritto alla conservazione del posto, possa rivelarsi sufficiente ad integrare la prova della ragione sostitutiva posta a fondamento della stipulazione a termine.

3.4. Il principio affermato è quello secondo cui “in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità” (cfr. Cass. 1576/2010, e, tra le altre conformi, Cass. 17.1.2012 n. 4565, Cass. 4.6.2012 n. 8966, Cass. 26.7.2012 n. 13239 e, da ultimo, Cass. 23.8 2019 n. 21681).

3.5. Nel pervenire alla decisione sfavorevole all’azienda, la Corte distrettuale ha mancato di considerare detti principi e di farne applicazione alla fattispecie esaminata, ciò che denota la contrarietà a diritto della pronunzia, che va cassata in relazione alla questione prospettata nel primo motivo, il cui accoglimento determina l’assorbimento dell’altro, relativo alla deduzione della erroneità della valutazione compiuta con riferimento al rispetto del limite percentuale della clausola di contingentamento.

4. Alla cassazione della decisione consegue il rinvio della causa dinanzi alla Corte quale designata in dispositivo, che dovrà uniformarsi ai principi richiamati nel procedere a nuovo esame.

5. Al giudice del rinvio va demandata la determinazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere alla liquidazione anche delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

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