Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7357 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 26/03/2010), n.7357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, rappresentata e difesa

dall’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato GALLEANO SERGIO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

P.G., D.T.P., elettivamente domiciliati

in ROMA, PIAZZALE DON MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato

AFELTRA ROBERTO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ZEZZA LUIGI, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

D.T.R.;

– intimata –

e sul ricorso 4220-2006 proposto da:

D.T.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI

BETTOLO 4, presso lo studio dell’avvocato BROCHIERO MAGRONE FABRIZIO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAGLIARELLO

ANGELO GIOACCHINO MARIA, giusta delega in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, rappresentata e difesa

dall’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE giusta delega a margine del ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 871/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/12/2004 R.G.N. 1285/03 + altre;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

21/01/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;

udito l’Avvocato GIVANNI G. GENTILE per delega PESSI ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per dichiarazione di

inammissibilità.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi diretti al giudice del lavoro di Milano D. T.P., P.G., D.T.R. e D. F. chiedevano che fosse dichiarata la nullità del termine apposto ad una serie di contratti di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a..

Accolta la domanda, per tutti conseguiva la declaratoria dell’instaurazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la condanna del datore al pagamento delle retribuzioni arretrate.

Proposto appello da Poste Italiane, la Corte d’appello di Milano, riunite le cause, con sentenza 19.10-22.12.04, rigettava l’impugnazione. Considerato che i contratti erano stipulati in forza dell’art. 8 del CCNL Poste 26.11.94, come integrato dall’accordo 25.9.97, per esigenze eccezionali connesse alla fase di ristrutturazione dell’azienda, rilevava la Corte di merito che la causale era da ritenere ammessa solo per le assunzioni disposte fino alla data del 30.4.98, di modo che per quelle in questione, tutte successive, il termine era illegittimamente apposto.

Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per Cassazione, cui rispondevano con controricorso D.T., P., D. e D.T., la quale proponeva anche ricorso incidentale, a sua volta ex adverso contrastato con controricorso.

Hanno depositato memoria la ricorrente Poste Italiane spa ed il controricorrente D..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente debbono essere riuniti i due ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Poste Italiane s.p.a. ha depositato una dichiarazione, debitamente sottoscritta dal procuratore della società ricorrente e dal suo difensore, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., comma 2, con la quale la società ha rinunciato al ricorso nei confronti di D.T. e D. per intervenuta transazione in sede sindacale. Essendo stata la dichiarazione ritualmente notificata alle controparti ai sensi del terzo comma del citato art. 390 c.p.c., il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ..

Tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti e che costituisce il presupposto della rinuncia al ricorso, è conforme a giustizia compensare integralmente tra le suddette parti le spese del giudizio di Cassazione.

Agli atti sono depositati anche due verbali di conciliazione in sede sindacale del 31.3.06 e del 13.11.08, dai quali risulta rispettivamente che D.T. e D.T. hanno raggiunto con la controparte un accordo transattivo concernente la controversia de qua e che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di Cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e dell’incidentale proposto da D.T., in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.u.

29.11.06 n. 25278).

Anche in questo caso, il tenore dell’atto di conciliazione integra l’esistenza di giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e così provvede:

– dichiara estinto il giudizio nei confronti di D.T. e D., con compensazione delle spese tra le parti;

– dichiara inammissibili il ricorso principale nei confronti di P. e D.T., nonchè il ricorso incidentale proposto da quest’ultima, con compensazione delle spese tra le parti.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

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