Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7357 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.22/03/2017),  n. 7357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO MAURO – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10573-2016 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), PREFETTURA REGGIO CALABRIA,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO FRATI 7,

presso lo studio dell’avvocato PIER GIUSEPPE ALFARANO, rappresentata

e difesa dall’avvocato ANTONIO FIAMINGO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 77/2016 del TRIBUNALE di LOCRI, depositata il

27/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/02/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato che la Prefettura di Reggio Calabria e il Ministero dell’Interno hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza 77/2016 del Tribunale di Locri con cui, in accoglimento dell’appello contro la sentenza 201/2013 del locale Giudice di Pace era stato accolto l’opposizione proposta da R.L. contro l’ordinanza ingiunzione 8.1.2013 emessa dalla Prefettura U.T.G. di Reggio Calabria in relazione all’emissione di un assegno bancario senza provvista;

che la decisione di riformare la sentenza di primo grado è stata motivata dal Tribunale sul rilievo della tardiva produzione documentale da parte della Prefettura e quindi sulla mancanza di elementi sufficienti per accertare la responsabilità della R. per la violazione contestata;

rilevato che con l’unico motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 8 e art. 437 c.p.c., comma 2 richiamato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 1 rimproverando al Tribunale di avere errato nel ritenere tardiva la produzione documentale da parte dell’Amministrazione oltre la prima udienza: secondo la tesi di parte ricorrente, il giudizio di opposizione ex lege n. 689 del 1981 è caratterizzato da uno schema atipico in materia di prove, sicchè la produzione tardiva di documenti è una mera irregolarità e, comunque, essendo richiamato il rito del lavoro, è consentita l’acquisizione di ufficio di ogni prova utile alla decisione;

ritenuta l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità del motivo (art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6) perchè non si indica quale fosse la documentazione da prendere in esame e quale la sua portata decisiva (v. in proposito Sez. 3, Sentenza n. 18506 del 25/08/2006 Rv. 591899 – 01 secondo cui, qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione);

ritenuto che le spese vanno poste a carico della parte soccombente.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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