Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7357 del 07/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 07/03/2022, (ud. 19/01/2022, dep. 07/03/2022), n.7357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. RG 22318-2021 proposto da:

C.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.

MILLEVOI, 503, presso il proprio studio, rappresentata e difesa da

se medesima;

– ricorrente –

contro

C.A., CA.AD., C.M., G.E.,

G.M., domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi

dall’Avvocato Assunta Massaro;

– controricorrenti-

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza RG 2275/2018 del

TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, depositata il 02/08/2021;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CRICENTI;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. TRONCONE FULVIO, il quale

conclude che codesta Corte voglia rigettare il ricorso.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. – L’avvocato C.B. ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di alcuni suoi clienti, e precisamente C.A., Ca.Ad., C.M., G.E. e G.M. per il pagamento di competenze professionali dovute al fatto di avere svolto in favore di quest’ultime attività professionale davanti al Tribunale di Reggio Calabria, onde ottenere il risarcimento dei danni per l’occupazione abusiva di alcuni terreni.

2. – Il Tribunale di Reggio Calabria ha ritenuto la competenza esclusiva del Tribunale di Messina, quale foro del consumatore che prevale su quello indicato dalla ricorrente.

3. – L’avvocato C. ha proposto regolamento di competenza avverso tale decisione con un motivo articolato in due censure: v’e’ controricorso delle parti intimate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. – La prima censura denuncia violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, in tema di compensi ed onorari degli avvocati. Sostiene la ricorrente che il foro debba essere individuato nel luogo in cui l’avvocato ha patrocinato la causa e non secondo altri criteri.

Il motivo è infondato.

Infatti, “nei rapporti tra avvocato e cliente quest’ultimo riveste la qualità di “consumatore”, ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 3, comma 1, lett. a), a nulla rilevando che il rapporto sia caratterizzato dall'”intuitu personae” e sia non di contrapposizione, ma di collaborazione (quanto ai rapporti esterni con i terzi), non rientrando tali circostanze nel paradigma normativo; conseguentemente, alle controversie in tema di responsabilità professionale dell’avvocato si applicano le regole sul foro del consumatore di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. u) (Cass. n. 21187/ 2017).

Il foro del consumatore può essere derogato solo quando la prestazione sia stata resa in un giudizio riguardante l’attività professionale o imprenditoriale svolta dal cliente (Cass. 151 del 2015; Cass. n. 38264/2021).

Non né il caso che ci occupa, per come risulta chiaramente dagli atti.

6. – La seconda censura lamenta violazione degli artt. 38 e 183 c.p.c.: è fondata sulla circostanza che la incompetenza non è stata rilevata d’ufficio alla prima udienza di trattazione, come avrebbe dovuto essere.

7. – Il motivo è infondato in quanto l’eccezione era stata svolta dalle parti nella prima udienza, e dunque tempestivamente, con la conseguenza che il Tribunale ha deciso su tale eccezione e non l’ha invece rilevata d’ufficio tardivamente come assume la ricorrente.

8. – Il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Dichiara la competenza del Tribunale di Messina. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in 2000,00 Euro, oltre 200,00 Euro di spese generali in favore di ciascuno dei controricorrenti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2022

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