Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7356 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 31/03/2011), n.7356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14745-2005 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PISANELLI

4, presso lo studio dell’avvocato GIGLI GIUSEPPE, rappresentato e

difeso dall’avvocato BERTANZETTI OSCAR, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA GENERALE DELLE ENTRATE DI ROMA in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 129/2002 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 13/11/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 109/02 della Commissione Regionale della Lombardia, depositata il 04/10/1999, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso del contribuente in ordine agli avvisi di accertamento per IRPEF ed ILOR per gli anni dal 1989 al 1994; la CTR, in particolare, riformando la sentenza gravata, riteneva validi gli avvisi di accertamento per gli anni 1989, 1992,1993 e 1994, escludeva la validità del condono per l’anno 1990 e riteneva validi gli accertamenti bancari per l’anno 1991. Pone il ricorrente a sostegno del ricorso dodici motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa veniva rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto nel punto in cui la sentenza aveva ritenuti validi gli avvisi di accertamento emessi da. un inesistente Ufficio Distrettuale delle Imposte dirette di Olginate e portanti un timbro e una firma illeggibile e, pertanto, affetti da vizio attinente la formazione dell’atto.

Il motivo è inammissibile in quanto si invoca genericamente la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, senza indicare alcuna disposizione di legge, e introduce surrettiziamente una censura di fatto in ordine alla valutazione, di merito, della irrilevanza dell’errore, su cui v’è adeguata motivazione non censurata sotto tale rispetto.

Col secondo motivo il ricorrente sotto il titolo “violazione e falsa applicazione di norme di diritto omessa insufficiente motivazione.

Onere della Prova dell’esistenza dell’autorizzazione della Guardia di Finanza” deduce violazione dell’onere della prova in ordine alla esistenza della predetta autorizzazione, non potendo la stessa dedursi dal PVC, che non era fidefaciente sul punto, ma dovendo essere prodotta dall’Ufficio, avendo proposto querela di falso nell’atto del 8 gennaio 2001 (controdeduzioni e appello incidentale) e la CTR non aveva motivato sul punto. Il motivo è infondato e, per taluni profili, inammissibile.

Questa Corte (Cass. n. 7208/2003) ha ritenuto necessaria la querela di falso per negare l’esistenza dell’autorizzazione che si dice essere esistente nel p.v.c..

Vero che il contribuente deduce di avere nell’atto sopra indicato presentato tale querela, ma sul punto il ricorso per la sua genericità non è autosufficiente, non consentendo le mere indicazioni senza trascrizione del contenuto degli atti valutare i termini della dedotta presentazione della querela e la sua ammissibilità. Ai fini poi della rilevanza della deduzione, pur rilevando la non impugnazione sotto il corretto profilo(art. 112 c.p.c.) della omessa pronunzia, non può non rilevarsi che il contribuente avrebbe comunque potuto proporre querela di falso in via autonoma, con la consequenziale necessità di emissione dei provvedimenti intesi a regolare la contemporanea pendenza dei due procedimenti.

Col terzo motivo il ricorrente deduce”violazione e falsa applicazione di norme di diritto omessa insufficiente motivazione. D.P.R. del 29 settembre, n. 600, art. 32″. Assume, in particolare, che la omessa produzione dell’autorizzazione non consente di valutare se fosse motivata e se sussistessero le condizioni di legge per la sua emissione e per quali motivi si fossero potuti acquisire, nel corso di una indagine sulla COM-CAR i dati bancari di un soggetto estraneo alla gestione di tale società; che in ogni caso gli elementi acquisiti erano inutilizzabili per il principio immanente nell’ordinamento che il vizio dell’atto presupposto si ripercuote sull’atto dipendente.

Il motivo è infondato.

Questa Corte (Cass. n. 16874/2009) esclude che la autorizzazione debba essere motivata; in ogni caso (Cass. n.1 423/07) richiede che dalla mancanza di autorizzazione occorre che derivi alla parte concreto pregiudizio che deve essere dedotto dall’interessato e che, nel caso in esame, non risulta dedotto.

Per le altre doglianze,esclusa in diritto la dedotta inutilizzabilità (Cass. n. 4987/2003) le doglianze relative all’utilizzo di elementi della COM-CAR sono prive di autosufficienza e comunque investono questioni di fatto in quanto la CTR ha dato atto che le indagini erano rivolte nei confronti della” ditta individuale G.G., agente di commercio nel settore edilizio, con sede in Olginate” ed è adeguatamente motivato anche con i rilievi sulla ingerenza del G. socio accomandante nell’attività della società e sulla completa confusione tra la propria sfera di attività e quella della società, che fa apparire, di conseguenza, quest’ultima quale mero paravento della attività individuale.

Col quarto motivo intestato “violazione e falsa applicazione di norme di diritto. D.P.R. del 29 settembre, n. 600, art. 32, commi 1 e 2” il G. si duole che non avendo risposto ai questionari, tutti gli importi sui conti intestati alla COM-CAR sono stati a lui imputati, mentre tuttalpiù avrebbero dovuto essere imputati alla società e, poi, proporzionalmente a lui, come afferma la sentenza ma in contrasto con quanto risultante dagli avvisi di accertamento.

Il motivo implica accertamenti di fatto, investendo le medesime questioni risolte nel precedente motivo a seguito della ritenuta, da parte della CTR, fittizietà dell’attività sociale ed è, comunque, privo di autosufficienza in ordine alla mancata trascrizione (o esaustiva indicazione) dei dati di cui agli avvisi di accertamento.

Col quinto motivo il G. deduce “violazione e falsa applicazione di norme di diritto omessa insufficiente motivazione”in quanto la sentenza si limita ad affermare che lo stesso non era stato in grado di contrastare la verifica confluita negli avvisi di accertamento e ciò nonostante la enorme mole di documentazione prodotta da cui risultavano le ragioni dei prelievi e dei versamenti e che il conto (OMISSIS) del Credito Bergamasco era intestato alla GSEV srl di cui era socio amministratore e che era stato a lui erroneamente imputato come risultava dalle dichiarazioni rese nel processo penale dal finanziere operante D.M.G.; che risultava dal giudicato penale che tali importi erano stati dichiarati dalla predetta società. Anche per tale motivo valgono i rilievi di cui al precedente. Per verificare tal circostanze, occorrerebbe esaminare gli atti, attività che è inibita a questa Corte non essendo la stessa giudice del fatto o di terza istanza, mentre la carente trascrizione nel ricorso di tali atti impedisce di esaminare il profilo motivazionale.

Col sesto motivo il G. deduce “violazione e falsa applicazione di norme di diritto insufficiente contraddittoria motivazione” in quanto la sentenza distingue, formalmente, i versamenti e i prelevamenti, ma l’avviso aveva tenuto conto solo dei versamenti, laddove in ordine ai prelevamenti egli aveva indicato i beneficiari.

Valgono i rilievi di cui al precedente motivo.

Col settimo motivo il G. deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto insufficiente ~ contraddittoria motivazione” in quanto la CTR aveva “dai tipi di violazione e dai ricavi rilevati” ritenuto sussistere i presupposti per applicare l’ILOR non avendo esercitato alcuna attività imprenditoriale avendo la G. di F. rilevato che il G. aveva svolto attività non abituale di lavoro autonomo; che, in ogni caso, la percentuale di redditività del 30% era arbitraria.

Il motivo non è autosufficiente e comunque introduce una censura di merito in ordine alla natura dell’attività svolta su cui (punto n. 3 che precede) la CTR ha adeguatamente motivato, mentre l’ultimo rilievo non appare investire la ratio della sentenza da cui risulta che si è fatto ricorso al cosiddetto redditometro.

Coll’ottavo motivo il G. deduce “violazione e falsa applicazione di norme di diritto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43″ in quanto la CTR aveva ritenuto validi gli accertamenti per gli anni 1990 e 1991 in base ad elementi nuovi non esplicitati che erano stati annullati in sede giurisdizionale e non revocati.

Anche tale motivo è del tutto privo di autosufficienza, in quanto non consente di valutarne la portata senza l’esame degli atti che, come s’è visto, è inibito a questa Corte.

Col nono motivo il G. deduce”violazione e falsa applicazione di norme di diritto insufficiente contraddittoria motivazione” in quanto la CTR aveva ritenuto di rigettare la istanza di cessazione della materia del contendere per dichiarazione integrativa perchè rigettata dall’Ufficio, mentre egli aveva prodotto sentenza favorevole in primo grado, della quale avrebbe dovuto l’Ufficio provare che era gravata d’appello, e la CTR avrebbe dovuto, se del caso, sospendere il procedimento ex art. 295 c.p.c..

Il motivo è inammissibile perchè proposto in termini ipotetici (se l’Ufficio avesse impugnato la sentenza e se la questione fosse sub iudice, il procedimento andrebbe sospeso) tali da non dimostrare l’effettivo interesse alla sospensione. Sotto l’aspetto probatorio è poi il contribuente che deve dar prova delle condizioni sostanziali e formali per potere beneficiare della estinzione del giudizio.

Col decimo motivo il G. deduce”violazione e falsa applicazione di norme di diritto insufficiente contraddittoria motivazione” in quanto la CTR aveva omesso ogni pronunzia sul rilievo della G.di F. che le violazioni amministrative relative agli anni 1989, 1990 e 1991 sarebbero prescritte mentre l’Ufficio, pur rifacendosi al PVC, le aveva contestate.

Il motivo è evidentemente non autosufficiente e in ogni caso non si deduce la circostanza che le infrazioni fossero effettivamente prescritte (ma che l’Ufficio, pur ritenendole la G. di F. prescritte, le avesse applicate) e pertanto difetta l’interesse.

Coll’undicesimo motivo il G. deduce “violazione e falsa applicazione di norme di diritto insufficiente contraddittoria motivazione” in quanto la CTR aveva ritenuto irrilevante la violazione dell’art. 364 c.p.p..

Il motivo è infondato.

Questa Corte (Cass. n. 8990/2007)ha ritenuto che “In tema di accertamenti tributari, nelle indagini svolte, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 52 e 63 la guardia di finanza che, cooperando con gli uffici finanziari, proceda ad ispezioni, verifiche, ricerche ed acquisizione di notizie, ha l’obbligo di uniformarsi alle dette disposizioni, sia quanto alle necessarie autorizzazioni che alla verbalizzazione. Tali indagini hanno carattere amministrativo – con conseguente inapplicabilità dell’art. 24 Cost. in materia di inviolabilità del diritto di difesa, essendo applicabili, nella successiva ed eventuale procedura contenziosa, le garanzie proprie di questa – e vanno pertanto considerate distintamente dalle indagini, che la stessa guardia di finanza conduce in veste di polizia giudiziaria, dirette all’accertamento dei reati, con l’osservanza di tutte le prescrizioni dettate dal codice di procedura penale a tutela dei diritti inviolabili dell’indagato. La mancata osservanza di tali prescrizioni, rilevante al fine della possibilità di utilizzare in sede penale i risultati dell’indagine, non incide – purchè non siano violate le dette disposizioni del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33 e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 52 e 63 – sul potere degli uffici finanziari e del giudice tributario di avvalersene a fini meramente fiscali, senza che ciò costituisca violazione dell’art. 24 Cost.”.

Da questa giurisprudenza il collegio non ritiene di distaccarsi non essendo state dedotte valide ragioni contrarie.

Col dodicesimo motivo il G. deduce”violazione e falsa applicazione di norme di diritto insufficiente contraddittoria motivazione” in quanto la CTR aveva ritenuto la norma di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, n. 2 operante sul piano processuale- probatorio e non sul piano sostanziale e pertanto irrilevante la questione della retroattività della relativa presunzione. Il motivo pecca di genericità non essendosi indicato a quali ipotesi la norma sia stata retroattivamente applicata e con quale pregiudizio per il contribuente.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con ogni conseguenza in tema di spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 8.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 12 gennaio (2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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