Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7356 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 26/03/2010), n.7356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, rappresentata e difesa

dall’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.D.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIOVANNI BETTOLO 4, presso lo studio dell’avvocato BROCHIERO MAGRONE

FABRIZIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PAGLIARELLO ANGELO GIOACCHINO MARIA, giusta delega in calce al

controricorso;

O.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DON

MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato AFELTRA ROBERTO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZEZZA LUIGI, giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

S.O.D., N.A., P.L.;

– intimati –

e sul ricorso 8175-2006 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI

GENTILE 8, presso lo studio dell’avvocato MARTORIELLO MASSIMO,

rappresentata e difesa dall’avvocato COGO GIOVANNA, giusta delega in

calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, rappresentata e difesa

dall’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE giusta delega a margine del ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 910/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/12/2004 R.G.N. 1530/03 + altre;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

21/01/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;

udito l’Avvocato GIOVANNI G. GENTILE per delega PESSI ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per dichiarazione di inammissibilità

per O., e M., rigetto per gli altri.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi diretti al giudice del lavoro di Milano S. O., O.A., N.A., M.S. e P. L. con ricorso diretto a quello di Lecco chiedevano che fosse dichiarata la nullità del termine apposto ad una serie di contratti di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a..

Accolta la domanda, per tutti conseguiva la declaratoria dell’instaurazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la condanna del datore al pagamento delle retribuzioni arretrate.

Proposto appello da Poste Italiane, la Corte d’appello di Milano, riunite le cause, con sentenza 2-28.12.04, rigettava l’impugnazione quanto alla nullità del termine e, limitatamente alle posizioni S. e P., raccoglieva parzialmente condannando il datore a riassumere (e non a reintegrare) il primo ed a corrispondere alla seconda la retribuzione a titolo di risarcimento del danno dal tentativo di conciliazione.

Quanto alle posizioni S. e P., considerati i contratti stipulati in forza dell’art. 8 del CCNL Poste 26.11.94, come integrato dall’accordo 25.9.97, per esigenze eccezionali connesse alla fase di ristrutturazione dell’azienda, rilevava la Corte di merito che la causale era da ritenere ammessa solo per le assunzioni disposte fino alla data del 30.4.98, di modo che per quelle in questione, tutte successive a tale data, il termine era illegittimamente apposto.

Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione, cui rispondevano con controricorso solo O., M. e P., la quale proponeva anche ricorso incidentale, a sua volte ex adverso contrastato con controricorso.

Ha depositato memoria la ricorrente Poste Italiane spa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente debbono essere riuniti i due ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Poste Italiane s.p.a. ha depositato una dichiarazione, debitamente sottoscritta dal proprio procuratore e dal suo difensore, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., comma 2, con la quale essa rinuncia al ricorso nei confronti di O. e M. per intervenuta transazione in sede sindacale. Essendo stata la dichiarazione notificata alle controparti ai sensi del citato art. 390 c.p.c., comma 3, il giudizio deve essere dichiarato estinto nei confronti dei predetti ai sensi dell’art. 391 c.p.c..

Tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti e che costituisce il presupposto della rinuncia al ricorso, appare conforme a giustizia compensare integralmente tra le suddette parti le spese del giudizio di Cassazione.

Agli atti è depositato anche un verbale di conciliazione in sede sindacale del 12.4.06, dal quale risulta che N. ha raggiunto con la controparte un accordo transattivo concernente la controversia de qua e che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.u. 29.11.06 n. 25278).

Nulla deve statuirsi per le spese non essendosi la N. difesa nel giudizio di legittimità.

Passando alle residue posizioni di S. ed P., deve rilevarsi che la Corte d’appello ha per entrambi preso in esame i contratti a termine stipulati ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l.

26.11.94, come integrato dall’accordo 25.9.97, per soddisfare “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, quale condizione per la trasformazione della natura giuridica dell’Ente ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane” (contratti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) per S. e (OMISSIS), (OMISSIS) per P.).

Il contratto (OMISSIS), riguardante la posizione P., stipulato per il periodo (OMISSIS) ed avente ad oggetto l’assunzione per consentire lo svolgimento del servizio in concomitanza del godimento delle ferie da parte del personale avente diritto alla conservazione del posto, non è pertanto oggetto della pronunzia di merito e non è interessato neppure da impugnazione, principale o incidentale, di alcuna delle parti.

Per i contratti presi in considerazione la ragione dell’illegittimità è stata individuata dal giudice di merito nella circostanza che per i singoli rapporti il termine – legittimato dall’art. 8 del c.c.n.l. 1994 – fu stipulato dopo il 30.4.98, quando era venuta meno la deroga consentita dalla L. n. 56 del 1987, art. 23.

Tenuto conto di queste statuizioni del giudice di merito e dei motivi specificamente indirizzati contro le stesse (escludendo quindi le censure mosse a parti della sentenza riguardanti le altre posizioni definite in sede stragiudiziale), il ricorso di Poste Italiane può sintetizzarsi come segue: 1) (primo motivo) carenza di motivazione in quanto il giudice di merito prima riconoscerebbe e poi negherebbe la pienezza dell’autonomia delle parti sociali in relazione alla delega L. n. 56 del 1987, ex art. 23, affermando che è comunque richiesta la prova delle esigenze eccezionali e non tenendo conto che la delega conferita ex lege alla contrattazione collettiva non incontra limiti;

2) (secondo motivo) carenza di motivazione e violazione del citato art. 23, ove interpretato nel senso di consentire la delimitazione temporale al 30.4.98 della delega alla contrattazione collettiva in quanto la norma consente al contratto collettivo di legittimare il termine per qualunque situazione di fatto, anche di durata indeterminata, senza che il giudice possa sindacarne l’opportunità;

3) (terzo motivo) violazione degli artt. 1362 e segg. c.c., in relazione all’art. 8 del c.c.n.l. 26.11.94 e dell’accordo collettivo del 1997, in quanto la contrattazione collettiva può stabilire nuove ipotesi di apposizione del termine senza sottostare a condizionamenti preventivi o temporali, in particolare censurandosi l’omessa considerazione dell’addendum di proroga dell’accordo collettivo del 1997 fino al 31.12.98; 4) (quarto motivo) violazione degli artt. 1206, 1219, 2099 e 2697 c.c., nonchè della L. n. 230 del 1962, art. 1, sottolineandosi in subordine che, decorrendo la mora accipiendi dall’offerta della prestazione e non potendo considerarsi tale la notifica della richiesta di tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c., sarebbe mancata la prova della messa a disposizione della prestazione.

Con il ricorso incidentale P. ritiene che la Corte d’appello sia incorsa nel vizio di ultrapetizione, in quanto Poste Italiane con l’atto di appello aveva si era limitata a contestare il diritto dei lavoratori a percepire il risarcimento dei danni, ma non aveva chiesto in subordine la riduzione del danno alla data della messa in mora.

Ai fini dell’esame dei primi tre motivi del ricorso principale, da trattare in unico contesto in ragione del loro evidente collegamento, è necessario premettere un richiamo alla giurisprudenza di questa Corte in punto di rapporti tra la L. n. 56 del 1987, art. 23 e la contrattazione collettiva regolatrice del rapporto di lavoro dei dipendenti postali.

La costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., in particolare, Cass. 26.7.04 n. 14011, 7.3.05 n. 4862), specificamente riferita ad assunzioni a termine di dipendenti postali previste dall’accordo integrativo 25 settembre 1997, ritiene che l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 56, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato.

Questa Corte (v., ex plurimis, Cass. 23.8.06 n. 18378), ha confermato le sentenze dei giudici di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto dopo il 30 aprile 1998 a contratti stipulati in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, che ha consentito l’apposizione del termine, oltre che alle fattispecie già previste dall’art. 8 del c.c.n.l. 26.11.94, anche nella evenienza di esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione ecc …. Si è ritenuto, infatti, che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1, nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis, conv. dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (v. S.u. 2.3.06 n. 4588).

Dato che in forza di tale delega le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui al citato accordo integrativo del 25.9.97, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data ed al successivo accordo attuativo sottoscritto in data 16.1.98, ha ritenuto che con tali accordi le parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31.1.98 (e poi in base al secondo accordo attuativo, fino al 30.4.98), della situazione di cui al citato accordo integrativo, con la conseguenza che per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione l’impresa poteva procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto tempo determinato. Da ciò deriva che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine stipulati per il soddisfacimento di esigenze eccezionali ecc. dopo il 30 aprile 1998, in quanto privi di presupposto normativo.

La giurisprudenza ha, altresì, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo 18.1.01 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato.

Ammesso che le parti avessero espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25.9.97 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la suddetta conclusione è comunque conforme alla regula iuris dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento del l’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12.3.04 n. 5141).

Il giudice di merito ha fatto applicazione dei suddetti principi e, considerato che i contratti in considerazione erano motivati dal soddisfacimento di esigenze eccezionali ecc. ed erano riferiti a periodo successivo al 30.4.98, per entrambi i ricorrenti in considerazione ha ritenuto nullo il termine apposto fin dal primo dei contratti ed ha dichiarato che dall’inizio dello stesso, sempre per entrambi, decorre il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Essendo tale pronunzia conforme alla giurisprudenza di questa Corte, i primi tre motivi del ricorso principale debbono essere rigettati.

Quanto ai profili economici conseguenti all’illegittimità del termine, deve premettersi, rispondendo all’impugnazione incidentale di P., che il giudice di appello non è andato extra petita, avendo accertato un presupposto della domanda di risarcimento (l’esistenza della mora credendi), sulla cui esistenza nel giudizio di merito parte convenuta sia in primo che in secondo grado aveva mosso specifica eccezione.

Nel merito, la Corte d’appello ha sul punto affermato che il lavoratore ha diritto alla retribuzione solo per i periodi per i quali ha provato di essersi tenuto a disposizione della società ed ha condannato quest’ultima a corrispondere la retribuzione dalla data della costituzione in mora.

Tale pronunzia è conforme alla giurisprudenza di questa Corte (cfr.

Cass. S.u. 8.10.02 n. 14381 nonchè, da ultimo, Cass. 13.4.07 n. 8903) che, con riferimento all’ipotesi della trasformazione in unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato di più contratti a termine succedutisi tra le stesse parti, per effetto dell’illegittimità dell’apposizione dei termini, o comunque dell’elusione delle disposizioni imperative della L. n. 230 del 1962, ha affermato che il dipendente che cessa l’esecuzione delle prestazioni alla scadenza del termine previsto può ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell’impossibilità della prestazione derivante dall’ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di riceverla – in linea generale in misura corrispondente a quella della retribuzione – qualora provveda a costituire in mora lo stesso datore di lavoro ai sensi dell’art. 1217 c.c..

In conclusione, deve essere rigettato il ricorso principale nei confronti di S. e P. e quello incidentale proposto da quest’ultima.

Quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, fermo restando quanto già previsto per le posizioni definite stragiudizialmente, Poste Italiane spa deve essere condannata in favore di P. essendo prevalente la propria soccombenza. Nulla deve, invece, statuirsi nel rapporto Poste Italiane – S., non avendo quest’ultimo svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e così provvede:

– rigetta il ricorso principale nei confronti di S. e P., nonchè il ricorso incidentale proposto da quest’ultima, e condanna la ricorrente alle spese in favore di P. nella misura complessiva di Euro 20,00 per esborsi e di Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa;

– dichiara estinto il giudizio nei confronti di O. e M., con compensazione delle spese;

– dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di N.;

– nulla per le spese nei confronti di S. e N..

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA