Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7356 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 27/01/2017, dep.22/03/2017),  n. 7356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29079-2015 proposto da:

A.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO

SARCI’, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO SEMINARA giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 20,

presso lo studio dell’avvocato CARLA RIZZO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALDO PACI in virtù di procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 687/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 13/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/01/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Palermo con la sentenza non definitiva n. 764 del 7/5/2014 ha rigettato il primo motivo dell’appello principale proposto da A.M.C. avverso la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva ritenuto che la piscina, oggetto della domanda di scioglimento della comunione proposta in primo grado, era comodamente divisibile, osservando che, essendo obiettivo primario della divisione, quello di assicurare possibilmente ad ogni condividente una quota in natura, dalle indagini svolte dal CTU, appariva possibile, anche dal punto di vista amministrativo, la frazionabilità del bene, previo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, dovendosi altresì escludere che il frazionamento determinasse un deprezzamento dell’immobile.

Con la successiva sentenza definitiva n. 687 del 13/5/2015, la Corte d’Appello, all’esito del supplemento di CTU, ed in accoglimento dell’appello incidentale, riteneva che l’oggetto della domanda di divisione era limitato alla sola piscina, senza possibilità di estenderlo anche alla superficie residua della particella in catasto alla partita n. (OMISSIS), sulla quale era stata realizzata la piscina, approvando pertanto il progetto di divisione, così come predisposto dall’ausiliare d’ufficio. Avverso questa sentenza A.M.C. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui ha resistito, con controricorso, A.G..

Preliminarmente occorre dare atto della tardiva produzione delle memorie di parte ricorrente solo in data 24 gennaio 2017, con la conseguenza che le stesse non possono essere prese in esame.

Ad avviso del Collegio il ricorso si palesa come manifestamente infondato.

In relazione al primo motivo, si rileva che sebbene lo stesso risulti rubricato come inteso a denunziare la violazione o falsa applicazione di legge, oltre ad omettere di indicare quale norma sia stata specificamente violata (omissione questa che ne determinerebbe già per questa sola ragione l’inammissibilità), si risolve a ben vedere in una surrettizia richiesta di rivalutazione di accertamenti in fatto, quali quelli attinenti alla comoda divisibilità del bene, esclusivamente riservati al giudice di merito, e nel caso di specie supportati da ampia ed esaustiva motivazione, con richiamo anche alle considerazioni del CTU. Il motivo peraltro appare redatto in evidente violazione del principio di specificità, risolvendosi nel richiamo e nella critica a considerazioni espresse dai consulenti d’ufficio, di cui non si trascrive il testo delle relazioni.

Quanto alla pretesa erronea applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione al motivo di appello incidentale promosso dal controricorrente, anche a voler superare la mancata denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la critica non coglie nel segno, in quanto la parte si richiama unicamente alla circostanza che originariamente la comunione investiva l’intera particella di cui al sub (OMISSIS), sicchè la domanda di divisione doveva necessariamente intendersi estesa anche alla residua porzione non interessata dalla costruzione della piscina.

Tuttavia, la Corte di merito, con puntuale richiamo al contenuto dell’atto introduttivo del giudizio ha ritenuto che la domanda fosse limitata alla sola piscina, laddove l’affermazione circa l’impossibilità di attribuire rilievo autonomo alla residua superficie non occupata dalla piscina, costituisce una sollecitazione ad una rivalutazione dei fatti di causa, avendo la Corte d’Appello, nell’ambito delle sue prerogative, ritenuto che la piscina e la residua superficie, che la ricorrente denomina come solarium, avessero una loro autonomia.

Il secondo motivo appare inammissibile non conformandosi alla novella disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 richiamando ancora la vecchia formulazione della norma.

In ogni caso, quanto al fatto sul quale la motivazione non sarebbe adeguata, e cioè la pretesa natura demaniale di una parte della quota attribuita alla ricorrente, trattasi di questione nuova, in quanto dalla sentenza impugnata, non risulta essere stata oggetto della decisione, nè la parte indica se e quando sia stata sottoposta all’attenzione del giudice di merito, e che mira del pari ad una indebita rivalutazione dei fatti di causa, senza che peraltro il ricorso si attenga al requisito dell’autosufficienza, omettendo di riportare il contenuto della CTU nella parte in cui è sottoposta a critica.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi Euro 4.300,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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