Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7356 del 07/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 07/03/2022, (ud. 19/10/2021, dep. 07/03/2022), n.7356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21104-2020 proposto da:

TALETE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVIO ANDRONICO, 25, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DI PIETRO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

B.M.C., B.P., REGIONE LAZIO;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1387/2019 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata

il 26/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 253/16 Talete S.p.a. venne condannata dal Giudice di pace di Viterbo al pagamento dell’importo di Euro 350,00, in favore, in solido tra loro, delle attrici B.M.C. e B.P., utenti dei servizi idrici forniti dalla predetta società nell’ambito della zona di competenza dell’ATO (OMISSIS) Lazio Nord, a titolo di risarcimento del danno per eccessivo quantitativo di arsenico nell’acqua, mentre venne rigettata la domanda di restituzione del 50% dei canoni di acqua formulata dalle attrici e venne, altresì, rigettata la domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti della Regione Lazio, chiamata in causa unitamente all’Autorità d’Ambito (OMISSIS) Lazio Nord Viterbo dalla Talete S.p.a..

Va precisato che, nelle more del giudizio di primo grado, la convenuta aveva rinunciato alla domanda di manleva proposta pure nei confronti della ATO n. (OMISSIS) Lazio Nord Viterbo, che aveva accettato la rinuncia ed era stata estromessa dal giudizio.

La decisione di primo grado venne appellata dalla Talete S.p.a. che chiese, in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto delle domande delle attrici e, in caso di accoglimento comunque di tali domande, la condanna della Regione Lazio a manlevare e garantire la Talete S.p.a. di ogni eventuale conseguenza dannosa dovesse derivarle in relazione ai fatti di causa e, in ogni caso, a restituire, in favore di Talete S.p.a., tutte le somme corrisposte nelle more del giudizio dall’appellante agli appellati, in esecuzione della sentenza di primo grado, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio di merito.

Si costituì la Regione Lazio chiedendo il rigetto dell’appello.

Si costituirono altresì B.M.C. e B.P. eccependo l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c., e chiedendone, comunque, il rigetto.

Con sentenza n. 1387/2019, pubblicata il 26 novembre 2019, il Tribunale di Viterbo dichiarò l’inammissibilità dell’appello per essere stato il gravame proposto oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c., e condannò l’appellante alle spese di quel grado, da distrarsi, per le appellanti attrici in primo grado, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Avverso la sentenza di appello Talete S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, rubricato “Violazione degli artt. 115,133 c.p.c., dell’art. 2719 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″, la ricorrente censura la sentenza impugnata in questa sede laddove il Tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello, risultando la sentenza di primo grado depositata in cancelleria il 22 dicembre 2015 ed essendo stato l’appello notificato in data 13 luglio 2016, quindi, oltre il termine di sei mesi dal deposito, restando irrilevante che la comunicazione alle parti fosse stata effettuata il 12 febbraio 2016.

La ricorrente sostiene che gli appellati ” B. + altri” non avevano eccepito nella comparsa di risposta la tardività dell’appello ed eccepisce che in data 21-22 dicembre 2015 era stata semplicemente depositata la minuta della sentenza di primo grado e non già “la sentenza definitiva”, evidenziando che dalla certificazione rilasciata dall’Ufficio del Giudice di pace risultava che la sentenza 253/2016 era stata pubblicata il 12 febbraio 2016, sicché l’appello era stato tempestivamente proposto. Assume la ricorrente di aver anche documentato la prassi (dell’Ufficio) del Giudice di pace di Viterbo di utilizzare quale primo timbro quello del deposito della minuta mentre un diverso timbro per il deposito della sentenza definitiva. Ad avviso della ricorrente la data in cui il procedimento di pubblicazione si è completato con l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico delle sentenze esistente presso la Cancelleria, con l’assegnazione del numero identificativo è soltanto il 12 febbraio 2016, sicché la notifica dell’appello, avvenuta in data 13 luglio 2016, sarebbe tempestiva.

2. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione dell’art. 101 c.p.c., violazione del diritto di difesa – omesso contraddittorio e termini a difesa su di una questione non sollevata formalmente dalle parti e rilevata d’ufficio”, la ricorrente deduce che, non essendo stata sollevata alcuna formale eccezione in merito alla tardività dell’appello da parte degli appellati ” B. + altri” e Regione Lazio, il Tribunale avrebbe rilevato d’ufficio la questione senza concedere alle parti alcun termine per poter prendere posizione sul punto, con conseguente violazione del suo diritto di difesa.

3. Con il terzo motivo, rubricato “Violazione degli artt. 115,116,133 c.p.c., dell’art. 2719 c.c., del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 2712, e art. 23, comma 2, e art. 23 quarter (C.a.d.) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, la ricorrente sostiene che: 1) tutte le predette parti appellate, in sede di costituzione in secondo grado, non avrebbero proposto eccezione di tardività del gravame; 2) le medesime non avrebbero mai contestato, nelle successive difese, la corrispondenza all’originale della “copia fotografica” della certificazione relativa alla data di pubblicazione della sentenza risultante da un sito internet; 3) le stesse non avrebbero mai contestato il fatto allegato dalla TALETE S.p.a., e cioè che “il procedimento di pubblicazione, con l’inserimento dell’atto oggetto del deposito nell’elenco cronologico esistente presso la suddetta cancelleria e con assegnazione del numero identificativo, si sia completato solo in data 12.02.2016”. Tutto ciò comporterebbe, ad avviso della ricorrente, che quel fatto dovrebbe ritenersi ormai definitivamente provato ai sensi dell’art. 2719 c.c..

4. Con il quarto motivo, rubricato “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”, la ricorrente lamenta che quanto rappresentato nei precedenti motivi avrebbe “impedito al Tribunale di Viterbo di valutare in concreto la rilevanza di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, quale è il mancato inserimento dell’atto oggetto di deposito nell’elenco cronologico delle sentenze esistente presso la suddetta cancelleria, con assegnazione del numero identificativo, non alla data del 21-22.12.2015 ma, invece, l’inserimento di quell’atto solo alla data del 12.02.2016. Fatto certamente decisivo per il giudizio, in quanto da esso dipende l’individuazione del momento in cui è avvenuta la pubblicazione e dal quale perciò inizia a decorrere il termine per l’impugnazione della sentenza di primo grado”.

5. Il ricorso – articolato nei motivi sopra riportati, che, essendo strettamente connessi, ben possono essere congiuntamente esaminati – è infondato nella parte in cui in esso si deduce che il Tribunale avrebbe rilevato d’ufficio l’inammissibilità dell’appello per tardività senza assegnare un termine alle parti per poter controdedurre al riguardo, con conseguente violazione del diritto di difesa della ricorrente.

Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, l’inammissibilità dell’impugnazione derivante dall’inosservanza dei termini all’uopo stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela di interessi di carattere generale e, come tale, è insanabile per effetto della costituzione della parte appellata, oltre che rilevabile d’ufficio (Cass., sez. un., 5/04/2005, n. 6983; Cass. 22/06/2007, n. 14591, Cass. 5/06/2015, n. 11666).

Inoltre si osserva che la giurisprudenza di questa Corte interpreta l’art. 101 c.p.c., comma 2, come riferibile solamente alla rilevazione d’ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti (Cass. 27/04/2010, n. 10062; Cass. 13/07/2012, n. 11928; Cass. 23/05/2014, n. 11453).

Come precisato da questa Corte (Cass., ord., 18/11/2019, n. 29803, non massimata), la tardività dell’impugnazione, che costituisce una circostanza obiettiva che emerge dalla documentazione già in possesso delle parti e che le stesse possono agevolmente rilevare, non configura quello “sviluppo inatteso” per il quale si renda necessaria l’instaurazione del contraddittorio mediante l’assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive. In particolare, il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, art. 6, paragrafo 1, il quale – nell’interpretazione data dalla Corte Europea ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (Cass. 21/07/2016, n. 15019). Alla luce delle considerazioni che precedono, va dunque ribadito il principio di diritto secondo cui “Non soggiace al divieto posto dall’art. 101 c.p.c., di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell’impugnazione o dell’intervenuta decadenza dall’opposizione. Ciò in quanto l’osservanza dei termini perentori entro cui devono… essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d’ufficio dell’eventuale violazione di siffatti termini” (v. Cass., ord., n. 29803/2019, già richiamata).

Va pure rilevato che nel resto le censure proposte sono inammissibili, per difetto di autosufficienza, in quanto non è stata riportata, alla lettera, nel ricorso, la parte della sentenza di primo grado relativa alla data del deposito della stessa e alla data del deposito della minuta, date che, secondo la tesi della società ricorrente, sarebbero difformi e tale questione risulta sottesa e permea, in sostanza, ogni motivo del ricorso; inoltre, neppure risulta specificato nel ricorso quando la documentazione cui si fa riferimento a p. 8 di tale atto sia stata depositata in secondo grado, non risultando al riguardo sufficiente la generica indicazione “tutti i documenti già in atti nel grado di appello” ivi riportata, evidenziandosi che la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass., sez. un., 19/04/2016, n. 7701; Cass., sez. un., 27/12/2019, n. 34469).

A quanto precede va comunque aggiunto che nella copia in atti della sentenza 253/16, richiesta dallo stesso difensore della ricorrente in data 8 giugno 2016, risulta indicata, con riferimento al deposito della stessa, la sola data del 22 dicembre 2015 mentre per gli avvisi alle parti è indicata la data 12 febbraio 2016, irrilevante ai fini che qui interessano.

Ne consegue che il riferimento alla giurisprudenza in tema di scissione tra data di deposito e data di pubblicazione della sentenza si appalesa inconferente dal momento che, come pure risulta dalla sentenza impugnata in questa sede, nel caso di specie si è in presenza di un’unica data di deposito della sentenza di primo grado, attestata in calce al provvedimento medesimo e fidefaciente fino a querela di falso.

Va infatti rimarcato che il principio affermato nell’arresto, più volte richiamato in ricorso, di Cass., sez. un., 22/09/2016, n. 18569 viene in rilievo solo nell’ipotesi in cui in calce alla sentenza siano apposte due diverse date: una di “deposito” della sentenza, l’altra di “pubblicazione”. Le Sezioni Unite, nella motivazione del provvedimento appena richiamato, dopo aver evidenziato in premessa che “le ripetute pronunce sulla questione riguardano tutte ipotesi in cui in calce alla sentenza sono state apposte dal cancelliere due date (individuate rispettivamente come di deposito e di pubblicazione)” (pag. 5 della sentenza), hanno sottolineato esplicitamente che “se… l’apposizione da parte del cancelliere di un’unica data impone di ritenere fino a querela di falso che la sentenza è “venuta ad esistenza” in quella data, con ogni relativo presupposto e conseguenza, l’apposizione di due date comporta la necessità di individuare il momento nel quale è effettivamente intervenuto il deposito/pubblicazione della sentenza…” (par. 4 della motivazione, pag. 14).

Di tale limitato ambito applicativo vi e’, infine, chiara indicazione anche nel principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, evidenziandosi in esso che l’accertamento in ordine al momento in cui la sentenza è divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria comportante l’inserimento di essa nell’elenco cronologico delle sentenze e l’attribuzione del relativo numero identificativo, diviene necessario (solo) “nel caso in cui risulti realizzata una impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione attraverso l’apposizione in calce alla sentenza di due diverse date”.

Non è pertanto, nella specie, rilevante il riferimento in ricorso alla certificazione attestante la data di inserimento della sentenza nel registro cronologico (v., in senso conforme, Cass., ord., 30/06/2020, nn. 12978 e 12979).

6. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

7. Non vi è luogo a provvedere per le spese del presente giudizio di legittimità, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva in questa sede.

8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2022

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