Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7355 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2011, (ud. 10/01/2011, dep. 31/03/2011), n.7355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.C., elettivamente domiciliato in Roma, piazzale delle

Medaglie d’Oro n. 7, presso l’avv. Cristini Edoardo, che lo

rappresenta e difende unitamente al l’avv. Daniela Capuzzi giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ed AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 49/19/06, depositata il 28 maggio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10

gennaio 2011 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FEDELI Massimo il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. B.C. propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, è stata affermata la legittimità dell’avviso di accertamento con cui era stato rettificato il reddito d’impresa del contribuente per l’anno 1997, contestando al medesimo di avere occultato incassi per L. 15.220.000 e costi per L. 138.538.000, in relazione a rapporti intrattenuti con la società Agenzia Trasporti Vettore s.n.c., come rilevato da indagine bancaria eseguita nei confronti di P.C., amministratore delegato della predetta società.

Il giudice a quo, in particolare, ha ritenuto che nessuna giustificazione è stata fornita dal contribuente in ordine alla movimentazione di denaro esistente tra lui e il P., risultante dall’esame della Guardia di finanza basato ‘sulle schede contabili riepilogative degli assegni bancari emessi dal P. a favore del B. nonchè degli altri emessi e/o girati da quest’ultimo a favore del primo”.

2. Non si sono costituiti nè il Ministero dell’economia e delle finanze, nè, a seguito della rinnovazione della notificazione del ricorso, disposta da questa Corte con ordinanza n. 49 del 2010, l’Agenzia delle entrate.

3. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente osservato che l’istanza di differimento dell’udienza, depositata da uno dei difensori del ricorrente in data 14 dicembre 2010, deve intendersi rinunciata a seguito del successivo deposito di memoria ex art. 378 cod. proc. civ., sottoscritta da entrambi i difensori, nella quale detta istanza non è riproposta e si insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso.

2, Con il primo motivo, il ricorrente, denunciando la violazione dell’art. 2702 cod. civ., e degli artt. 215 e 216 cod. proc. civ. e deducendo di aver tempestivamente disconosciuto la firma di girata degli assegni posti dall’Ufficio a fondamento dell’accertamento, chiede a questa Corte “se, nel caso di specie, visto il disconoscimento, operato tempestivamente dal ricorrente, della girata apposta sul retro degli assegni indicati a fondamento dell’accertamento impugnato dall’Agenzia delle entrate di Padova, ed in difetto di verificazione della medesima scrittura, la Commissione tributaria regionale di Venezia avrebbe dovuto dichiararne l’inefficacia e la conseguente inutilizzabilità, a fini probatori, nel processo, ai sensi dell’art. 2702 c.c., artt. 215 e 216 c.p.c.”.

Il motivo è fondato, nei sensi di seguito precisati.

Va premesso che dall’esame del ricorso introduttivo, riprodotto nel presente ricorso e depositato in atti, risulta che effettivamente il contribuente aveva formalmente negato la propria firma sugli assegni comprovanti, ad avviso dell’Ufficio, la sussistenza della movimentazione finanziaria posta a fondamento dell’avviso di accertamento.

Ciò posto, non sussistendo ragioni – in virtù del rinvio operato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, alle norme del codice di procedura civile – per escludere l’applicabilità nel processo tributario dell’istituto del disconoscimento delle scritture private (Cass. n. 2483 del 2006), categoria alla quale appartengono gli assegni bancari (Cass. n. 2332 del 2006), deve ritenersi che, a fronte di un tale disconoscimento, il giudice tributario ha l’obbligo di accertare la autenticità delle sottoscrizioni, non potendo, altrimenti, tenere conto, ai fini della decisione, delle scritture (assegni) dei quali è stata disconosciuta la firma; e a detto accertamento, naturalmente, il giudice medesimo deve procedere semprechè sussistano le condizioni prescritte dalle norme codicistiche per l’esperibilità della procedura di verificazione, e, in caso affermativo, con l’esercizio dei poteri istruttori nei limiti consentiti dalle disposizioni speciali dettate per il processo tributario.

3. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento delle altre censure (proposte con il secondo, terzo e quarto motivo), tutte attinenti alla questione della utilizzabilità dei documenti disconosciuti, o alla stessa subordinate.

4. In conclusione, va accolto il primo motivo, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al principio di diritto enunciato al par. 2, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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