Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7355 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 12/01/2017, dep.22/03/2017),  n. 7355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10813-2016 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO

CANTO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.G., FONDIARIA SAI SPA, ALAMIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1559/2015 della COME D’APPELLO di PALERMO del

29/09/2015, depositata il 23/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 23/10/2015, la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, tra le restanti statuizioni, ha condannato S.M., in solido con la Fondiaria Sai s.p.a., al risarcimento dei danni sofferti da B.G. a seguito del sinistro stradale dedotto in giudizio.

2. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione S.M. sulla base di un unico motivo di impugnazione.

3. Nessuno dei restanti intimati ha svolto difese in questa sede.

4. A seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di impugnazione proposto, il S. censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 24 Cost., nonchè dell’art. 2700 c.c. (in relazione all’art. 360c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente determinato la responsabilità del ricorrente in applicazione dell’art. 2054 c.c., in contrasto con gli elementi di prova complessivamente acquisiti al giudizio, incorrendo altresì nella violazione dell’art. 2700 c.c. ignorando il valore probatorio assunto dal contenuto dell’atto pubblico redatto dai carabinieri intervenuti sul luogo del fatto.

2. Il motivo è inammissibile.

Con il motivo in esame, il ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge – allega un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente il S. nella valorizzazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo.

Nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti.

Si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato.

Ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892).

Quanto alla pretesa violazione dell’art. 2700 c.c., è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (che il collegio condivide e al quale ritiene di dover assicurare continuità), secondo cui i verbali redatti dai pubblici ufficiali fanno prova, ex art. 2700 c.c., dei fatti che il verbalizzante attesti essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, mentre le altre circostanze che egli indichi di avere accertato, per averle apprese de relato, ovvero che siano frutto di sue deduzioni, costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutarne l’importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento (Sez. 3, Sentenza n. 10128 del 25/06/2003, Rv. 564567).

Nella specie, essendo i pubblici ufficiali intervenuti sul luogo del fatto solo dopo la verificazione dello stesso, al verbale dagli stessi redatto non può essere attribuito il valore di vero e proprio accertamento, circa le modalità di accadimento del sinistro, apportando detto verbale unicamente il conforto di semplice materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, come nella specie correttamente avvenuto.

3. All’inammissibilità del ricorso – cui la memoria successivamente depositata non ha apportato significativi elementi di valutazione di segno contrario – non segue l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, non avendo nessuno degli intimati svolto difese in questa sede.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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