Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7354 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 26/03/2010), n.7354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLO

TARTAGLIA 21, presso lo studio dell’avvocato FORGIONE SALVATORE,

rappresentata e difesa dall’avvocato PANEDIGRANO NICOLINO, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

GIUSEPPE, TRIOLO VINCENZO, DE ROSE EMANUELE, giusta mandato in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1194/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 24/10/2005 r.g.n. 491/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

20/01/2010 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Lamezia Terme aveva rigettato la domanda, proposta da B.F. contro l’Inps, di riconoscimento del suo diritto alle indennità di maternità per astensione obbligatoria e per astensione facoltativa, in relazione al parto avvenuto il (OMISSIS).

La Corte d’appello ricordava che l’Inps, a seguito di accertamenti compiuti mediante propri funzionari, aveva negato dette prestazioni previdenziali, contestando l’effettività del rapporto di lavoro che la B., in qualità di bracciante agricola, avrebbe intrattenuto con B.E.. Mentre, a seguito di tale contestazione, l’assicurata avrebbe dovuto fornire la prova sia dell’effettività dello svolgimento dell’attività lavorativa sia della inerenza della stessa a un rapporto di lavoro subordinato, tale prova non poteva ritenersi conseguita. Infatti le dichiarazioni rese dai testimoni escussi in appello, parenti dell’appellante, potevano al più confermare la presenza della appellante sul fondo dello zio, ma, stante la loro genericità, non erano idonee a evidenziare i periodi e l’orario del lavoro eventualmente prestato e l’effettiva corresponsione della retribuzione, anche perchè sul punto si ponevano in contraddizione con la dichiarazione resa dal presunto datore di lavoro ai funzionari dell’Istituto, che aveva riferito di avere compensato la B. con prodotti ricavati dalla coltivazione dei terreni.

La B. ricorre per cassazione. L’Inps resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia omessa motivazione circa un punto decisivo con violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione al combinato disposto degli artt. 416 e 436 c.p.c..

Si lamenta che il giudice di appello, trascurando la relativa specifica censura, non abbia preso in considerazione il fatto che l’Inps aveva già riconosciuto la validità del rapporto di lavoro in questione, avendo precedentemente corrisposto indennità di maternità in forza dello stesso rapporto di lavoro bracciantile.

Il motivo non è fondato per un duplice ordine di ragioni. Da un lato deve ricordarsi che nei giudizi relativi a prestazioni previdenziali di fatto non riconosciute dall’ente competente, che resista all’azione, non hanno efficacia vincolante eventuali precedenti riconoscimenti intervenuti nella sede amministrativa (Cfr. Cass. 5744/2001 e 12256/2003). Dall’altro deve rilevarsi che, comunque, il riconoscimento di prestazioni previdenziali in epoche precedenti sarebbe correlato alla sussistenza di presupposti contributivi relativi a periodi di riferimento non coincidenti con quelli ora rilevanti.

Il secondo motivo denuncia omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo, con violazione e falsa applicazione dei combinati disposti degli artt. 2094 – 2099 – 2967 e 2699 – 2700 c.c..

Richiamata l’efficacia probatoria dell’iscrizione del lavoratore negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, la limitata efficacia probatoria dei verbali ispettivi, la non idoneità del vincolo di parentela tra datore di lavoro e lavoratore a superare la presunzione di onerosità dei rapporti di lavoro quando i soggetti non siano conviventi, ed anche la circostanza specifica che l’Inps aveva contestato non l’esistenza del rapporto di lavoro ma la sua natura subordinata e che l’attuale ricorrente aveva fornito la prova della non convivenza, si censura la ritenuta esclusione della prova del rapporto di lavoro subordinato.

Si deduce anche che la Corte di merito non abbia proceduto ad un adeguato e prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie.

Anche questo motivo non merita accoglimento, in quanto il giudice di merito ha proceduto ad un accertamento di fatto adeguatamente motivato, insindacabile in questa sede di legittimità anche per quanto riguarda l’interpretazione e la valutazione dei verbali ispettivi circa le dichiarazioni in merito ai compensi in natura ricevuti dall’attuale ricorrente. Lo stesso accertamento risulta coerente con i principi enunciati in materia da questa Corte, secondo cui, con riferimento all’attività lavorativa prestata in agricoltura a favore di parenti ed affini, nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà, la mera prestazione di detta attività non è sufficiente a far configurare un rapporto di lavoro subordinato, la dimostrazione della subordinazione e dell’onerosità delle prestazioni richiedendo, quando difettino gli elementi sintomatici della subordinazione, come il rispetto di orari precisi, l’inserimento delle prestazioni in una struttura organizzativa aziendale, ecc, che siano forniti altri elementi idonei a dimostrare almeno un nesso di corrispettività tra la prestazione lavorativa e quella retributiva, entrambe caratterizzate dalla obbligatorietà, e l’esistenza di quel tanto di direttive e controlli in merito alla prestazione lavorativa che valgano a differenziare il rapporto dal lavoro autonomo, pur in un eventuale quadro di elasticità di orari e di altre modalità (cfr. Cass. 3975/2001,17584/2004).

In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Non deve disporsi per le spese del giudizio, ex art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, non applicabile ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

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