Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7354 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 12/01/2017, dep.22/03/2017),  n. 7354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27269-2015 proposto da:

D.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO,

27, presso lo studio dell’avvocato CHIARA SRUBHK TOMASSY, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIA DI MARCHI

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EAGLE PICTURES SPA, in persona dell’amministratore delegato e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

XXIV MAGGIO 43, Presso lo studio dell’avvocato MONICA CURCURUTO, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati STEFANO MAZZOTTI

SEBASTIANO ZIMMITTI giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

ESSADAM IMMOBILIARE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3446/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO

dell’1/07/2015, depositata il 24/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 24/8/2015, la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione con la quale il tribunale della stessa città, in accoglimento della domanda proposta dalla Eagle Pictures s.p.a., ha dichiarato l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto di compravendita con il quale D.S. (debitore della società attrice) aveva ceduto alla Essedam Immobiliare s.r.l. un bene immobile di sua proprietà.

A sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha confermato la sussistenza dei presupposti per far luogo alla revocatoria dell’atto di cessione posto in essere dal D., evidenziando la consapevolezza di quest’ultimo di arrecare pregiudizio agli interessi della società creditrice e il ricorso della partecipatio fraudis della società acquirente.

2. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione D.S. sulla base di un unico motivo d’impugnazione.

3. Resiste con controricorso la Eagle Pictures s.p.a., che ha concluso per il rigetto dell’impugnazione.

4. A seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le parti non hanno presentato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso proposto, il D. censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale trascurato la valutazione delle circostanze, già accertate in altra precedente occasione dal tribunale di Milano, in relazione all’impugnazione ex art. 2901 c.c. del medesimo atto, dalle quali era emersa l’assenza di alcuna consapevolezza del D. di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie (e della condivisione delle relative finalità fraudolente da parte della società acquirente), tenuto conto della sussistenza di concrete e plausibili ragioni connesse al trasferimento immobiliare impugnato, segnatamente legate alla gestione fiscale delle attività di ristrutturazione edilizia compiute sull’immobile ceduto.

2. Il motivo è inammissibile.

Osserva il collegio come al caso di specie (relativo all’impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (quale risultante dalla formulazione del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv., con modif., con la L. n. 134 del 2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sè (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un., 22/9/2014, n. 19881; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Ciò posto, occorre rilevare l’inammissibilità della censura in esame, avendo il ricorrente propriamente trascurato di circostanziare gli aspetti dell’asserita decisività della mancata considerazione, da parte della corte territoriale, delle occorrenze di fatto asseritamente dalla stessa trascurate, e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a una sicura diversa risoluzione dell’odierna controversia.

Osserva il collegio, pertanto, come, attraverso le odierne censure, il ricorrente altro non prospetti se non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti di un’operazione critica come tale inammissibilmente prospettata in questa sede di legittimità.

3. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.800,00, di cui Euro 200,00 per spese e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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