Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7354 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 16/03/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 16/03/2021), n.7354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1880/2017 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia ope legis in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

O.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI 113, presso lo studio dell’avvocato ROSA ALBA GRASSO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI GABELLONE;

– controricorrente –

e contro

ASL BRINDISI, e REGIONE PUGLIA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1854/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 05/10/2016 R.G.N. 1748/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

udito l’Avvocato ANTONIO GIUSEPPE D’AGOSTINO, per delega verbale

Avvocato GIOVANNI GABELLONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Lecce, in sede di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte n. 19365/2015, in riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi, ha accolto la domanda di O.A. (nata il (OMISSIS)) volta ad ottenere l’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992, art. 1, l’indennizzo di cui alla L. n. 229 del 2005, art. 1 e l’assegno una tantum di cui alla L. n. 229 del 2005, art. 4.

La Corte d’appello ha esposto che, come precisato dalla Corte di Cassazione, il giudice di primo grado aveva dato atto della sussistenza del nesso di causalità tra la patologia “lupus eritematoso sistemico” e la vaccinazione anti epatite A cui era stata sottoposta la ricorrente (in data (OMISSIS) e (OMISSIS)) e che invece, nulla era stato precisato circa la possibilità di riconoscere il diritto all’indennizzo richiesto pur in presenza di vaccinazioni non obbligatorie,quale era la vaccinazione per epatite A, accertamento che la Suprema Corte aveva demandato al giudice di rinvio.

Secondo la Corte d’appello la fattispecie rientrava nella sfera di applicabilità della L. n. 210 del 1992. Ha rilevato che la vaccinazione antiepatite A, pur non imposta come obbligo giuridico, era stata fortemente incentivata dalla Regione senza lasciare spazio alla discrezionalità del singolo e che, dunque,non poteva differenziarsi dal caso in cui la vaccinazione era imposta per legge,da quello in cui era raccomandata da specifici atti normativi come nella fattispecie e che, pertanto, in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, anche i danni derivati dalla vaccinazione di epatite di tipo A dovessero essere indennizzati ai sensi della L. n. 210 del 1992.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Ministero della Sanità con un motivo cui ha resistito O.A.. L’ASL Brindisi e la Regione Puglia sono rimasti intimati.

Con ordinanza interlocutoria dell’11/9/2019 questa Corte ha sollevato questione di legittimità costituzionale della L. n. 210 del 1992, nella parte in cui non prevedeva il diritto all’indennizzo ai soggetti che avessero subito lesioni per effetto della vaccinazione antiepatite A non obbligatoria, ma raccomandata.

Con sentenza n. 118/2002 la Corte Costituzionale ha accolto l’eccezione. Riassunto il giudizio a cura della O., il giudizio torna davanti a questa Corte per la decisione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il Ministero ha denunciato la violazione della L. n. 210 del 1992, art. 1 e della L. n. 229 del 2005, art. 4, ritenendo che la Corte d’appello avesse illegittimamente esteso l’ambito applicativo della L. n. 210 del 1992, anche alla fattispecie in esame, pur non essendo vaccinazione obbligatoria.

Ogni questione sul punto appare superata a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 118/20020 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. n. 210 del 1992, art. 1, comma 1, nella parte in cui non prevede il diritto ad un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabilitì dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente all’integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio da virus dell’epatite A.

4. Quanto alla sussistenza del nesso causale tra la malattia denunciata dalla ricorrente e la vaccinazione va richiamato quanto già affermato da questa Corte con la sentenza n. 19365/2015 che ha dato atto dell’avvenuto accertamento da parte del Tribunale, tramite CTU, del nesso di causalità, e che tale questione non era più esaminabile nell’ambito del giudizio d’appello,non essendo stata devoluta con l’atto di gravame.

5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente a pagare 2/3 delle spese processuali relative al presente giudizio, restando compensate per la rimanente parte, considerata la necessità di rimessione alla Corte Costituzionale.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso; compensa per 1/3 le spese processuali e condanna il ricorrente a pagare i restanti 2/3 quantificati in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, nonchè Euro 200,00 per esborsi con distrazione a favore del procuratore costituito.

Ai sensi del D.P.R. n. n 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

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