Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7353 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 26/03/2010), n.7353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

GIUSEPPE, TRIOLO VINCENZO, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato RINALDI GIUSEPPE, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO PIERRE CONFEZIONI MODA DI CAPUTO M. GRAZIA & C. SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 772/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 09/11/2006 r.g.n. 546/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/01/2010 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato CORETTI per delega TRIOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per dichiarazione di

inammissibilità.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, P.G., premesso di avere lavorato alle dipendenze della società Pierre Confezioni Moda s.a.s. fino al (OMISSIS) e di avere ottenuto, dopo il fallimento di questa, l’ammissione al passivo dei crediti rimasti inadempiuti, a titolo di trattamento di fine rapporto e retribuzioni non corrisposte, comprese quelle per gli ultimi tre mesi del rapporto, assumeva che l’Inps, quale gestore del Fondo di garanzia previsto dalla L. n. 297 del 1982, art. 2, non aveva pagato la rivalutazione sul t.f.r. nè le ultime tre mensilità di retribuzione, così come ammesse al passivo della procedura fallimentare, e chiedeva, pertanto, la condanna dell’Istituto alla corresponsione di tali emolumenti, oltre agli accessori.

Il Tribunale accoglieva la domanda e la decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Catania, che respingeva l’impugnazione proposta dall’Istituto, limitata ai crediti retributivi diversi dal t.f.r. Per quanto ancora rileva, il giudice d’appello affermava che il decreto di ammissione al passivo comprendeva l’intero credito azionato, senza specificazione dei periodi di riferimento, di modo tale che, a fronte dell’allegazione della lavoratrice circa la mancata percezione delle tre ultime mensilità, sarebbe spettato all’Istituto dimostrare il contrario; d’altra parte, il primo giudice aveva correttamente imputato a precedenti mensilità, ai sensi dell’art. 1193 c.c., alcuni acconti percepiti dalla lavoratrice, che l’Istituto aveva dedotto e dei quali il decreto di ammissione al passivo non aveva specificato l’imputazione.

Contro questa sentenza l’Inps ricorre per cassazione affidato ad un unico motivo di impugnazione. La lavoratrice intimata resiste con controricorso seguito da memoria. Il fallimento, cui è stato notificato il ricorso, non s’è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’INPS, denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 1, e dell’art. 12 preleggi. In sostanza lamenta che la Corte d’appello abbia affermato la sussistenza del credito della lavoratrice sulla base degli importi ammessi al passivo fallimentare, senza considerare che questi si riferivano, indistintamente, a tutte le retribuzioni non corrisposte, anche diverse da quelle relative alle ultime tre mensilità, e che la lavoratrice non aveva assolto all’onere probatorio riguardante la determinazione dell’esatto ammontare delle retribuzioni degli ultimi tre mesi, spettanti alla stregua del citato decreto legislativo.

Preliminarmente, il Collegio rileva che il ricorso appare privo dei requisiti previsti dall’art. 366 bis c.p.c., (applicabile nella specie, ai sensi del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, essendo impugnata una sentenza depositata il 9 novembre 2006), analogamente a quanto già ritenuto dalla Corte in controversie analoghe (cfr. Cass. n. 8217/2009 e 8463/2009). Invero, l’unico motivo si conclude con la richiesta di “dichiarare se l’accertamento delle retribuzioni non corrisposte dal datore di lavoro risultanti dallo stato passivo in misura complessiva, e non dettagliatamente con riguardo alle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro, precluda in un ordinario giudizio di cognizione un’autonoma e distinta liquidazione della quota riferibile al Fondo di garanzia”. Il quesito di diritto posto dall’Istituto si rivela inconferente rispetto alle argomentazioni svolte nel motivo. Chiedere alla Corte di stabilire se l’insinuazione al passivo del fallimento di un credito complessivo e non dettagliato “precluda in un ordinario giudizio di cognizione un’autonoma e distinta liquidazione della quota riferibile al Fondo di Garanzia” non ha alcuna attinenza con le ragioni espresse nello sviluppo del motivo, che attengono all’onere della prova. Ne deriva l’inadeguatezza del quesito per mancanza di conferenza rispetto alla questione che rileva per la decisione della controversia, quale emerge dall’esposizione del motivo (cfr. Cass. S.U. n. 8466/2008).

Peraltro non si vede per quale motivo o in forza di quale norma l’insinuazione al passivo del fallimento di un credito complessivo per retribuzioni non corrisposte dovrebbe precludere l’accertamento in un ordinario giudizio di cognizione del mancato pagamento delle ultime tre mensilità (cfr. Cass. n. 8217/2009, cit.).

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

In applicazione del criterio di regolazione delle spese del giudizio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), l’Istituto ricorrente viene condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario della resistente. Nulla per le spese nei confronti del fallimento, non costituitosi nel giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Inps a rimborsare alla contro ricorrente le spese del giudizio, in Euro 17,00 oltre Euro millecinquecento per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell’avvocato Giuseppe Rinaldi. Nulla per le spese nei confronti del fallimento.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

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