Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7353 del 17/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 17/03/2020), n.7353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22023-2015 proposto da:

S.M., SA.MA., S.L., F.O., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA FILIPPO EREDIA 12, presso lo studio

dell’avvocato CARLO TESTA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 1250/2015 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 03/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2019 dal Consigliere Dott. ALDO CRISCUOLO.

Fatto

RITENUTO

che:

F.O., S.L., S.M. e SA.Ma. ricorrono per la cassazione della sentenza n. 1250/10/15 depositata in data 13.3.2015 con la quale la CTR del Lazio aveva respinto l’appello proposto e avverso la decisione della CTP di Roma, pure reiettiva del loro ricorso proposto avverso l’impugnativa dell’avviso di liquidazione di imposta e irrigazione di sanzione in relazione all’atto di compravendita di un immobile per il quale erano state richieste le agevolazioni “prima casa” ritenute non spettanti per essere l’immobile qualificabile come “abitazione di lusso”.

il ricorso è affidato a tre motivi.

L’AGENZIA DELLE ENTRATE si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono la nullità dell’avviso di liquidazione per inesistenza della notificazione in quanto, risultando assente la relata di notifica, non è possibile individuare il soggetto che ha ricevuto l’atto.

Il motivo è infondato e va conseguentemente respinto.

La Corte di legittimità ha già affermato il principio, al quale questo collegio intende dare continuità, secondo cui, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la mancata apposizione della relata di notifica sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario, ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 3, – comporta, non l’inesistenza, ma la mera irregolarità della notificazione, atteso che la fase essenziale del procedimento notificatorio è costituita dall’attività dell’agente postale, mentre quella dell’ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notifica) ha il solo scopo di fornire al richiedente la notifica la prova dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’ufficio postale al quale è stato consegnato il plico; conseguentemente, qualora sia allegato l’avviso di ricevimento ritualmente completato, l’omessa apposizione della relata integra un semplice vizio che non può essere fatto valere dal destinatario, non essendo tale adempimento previsto nel suo interesse (Cass. n. 94493 del 22.4.2009; Cass. n. 12010 del 22.5.2006; Cass. SU n. 7821 del 19.7.1995).

Con il secondo motivo viene censurata la decisione della CTR laddove ha ritenuto sufficientemente motivato l’avviso di accertamento in questione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e con il terzo motivo ulteriore violazione di legge per avere la CTR rigettato l’appello ritenendo corretto l’avviso di liquidazione sulla erronea interpretazione della documentazione ipocatastale e della perizia giurata depositata da essi ricorrenti.

Entrambi i motivi, che possono trattarsi congiuntamente, sono infondati e vanno respinti.

Non sussiste il lamentato vizio motivazionale ove si consideri che la nota dell’Agenzia del Territorio datata (OMISSIS) – sulla quale è stata basata la pretesa tributaria contiene tutti gli elementi necessari per l’individuazione del corretto inquadramento dell’immobile in questione, non senza considerare che – come rilevato dalla CTR – dalla stessa documentazione prodotta dai ricorrenti ai fini del condono edilizio, risulta un calcolo delle superfici risulta confermato il calcolo delle superfici indicato nella nota dell’Agenzia.

E’, infine, da ritenere insussistente la censura riguardante “erronea interpretazione della documentazione ipocatastale e della perizia giurata depositata” da parte dei giudici dell’appello ove si consideri, in contrario, che dalla decisione impugnata risulta che la documentazione in questione, con particolare riferimento alla perizia di parte, è stata esaminata e ritenuta inconferente allo scopo e di nessun valore probatorio “in ordine alla effettiva superficie abitabile, che non viene neppure quantificata, ma indicata genericamente come inferiore a mq 240”.

P.Q.M.

La Corte:

Respinge il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2020

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