Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7353 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 16/03/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 16/03/2021), n.7353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22323/2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, RISCOSSIONE, ENTE PUBBLICO ECONOMICO

SUBENTRANTE A TITOLO UNIVERSALE DI EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE

S.P.A., SOCIETA’ INCORPORANTE EQUITALIA NORD S.P.A., EQUITALIA

CENTRO S.P.A. ed EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 22, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI GIAMMARIA,

rappresentata e difesa dagli avvocati MAURIZIO CIMETTI, GIUSEPPE

PARENTE;

– ricorrente –

contro

P.M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA GIOVANNETTI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SILVIA VERZARO;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,

LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA

SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE;

– resistenti con mandato –

e contro

E.N.P.A.F. – ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO LEOPARDI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

e contro

P.M.M.;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 99/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 14/03/2017 R.G.N. 92/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MUCCI Roberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

e del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato VALERIO MORETTI, per delega verbale Avvocato GIUSPPE

PARENTE;

uditi gli Avvocati MONICA GELLI, per delega verbale Avvocato PAOLO

LEOPARDI (per ENPAF); ALESSANDRA GIOVANNETTI (per P.); LELIO

MARITATO (per I.N.P.S.).

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 14.3.2017, accogliendo l’appello di P.M.M. ha dichiarato l’estinzione dei crediti dell’Inps e dell’Ente Nazione Previdenza e Assistenza dei Farmacisti per prescrizione sopravvenuta alla formazione del titolo esecutivo.

2. Per la Corte di merito la domanda di rateizzazione del credito contributivo non valeva come rinuncia alla prescrizione e peraltro, nella specie, era intervenuta in epoca in cui il termine quinquennale di prescrizione era ormai decorso.

3. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate Riscossione, affidato a due motivi.

4. L’ENPAF ha aderito, con controricorso, ai motivi del ricorso principale e formulato un autonomo motivo di ricorso incidentale.

5. P.M.M. ha depositato controricorso, tardivo, ulteriormente illustrato con memoria.

6. L’INPS ha depositato procura in calce alla copia del ricorso notificato e partecipato alla discussione orale in adesione alle censure svolte dall’Agenzia delle entrate.

7. La sesta sezione della Corte, all’esito dell’infruttuosa trattazione camerale, ha sollecitato (con ordinanza n. 19477 del 2019) un intervento nomofilattico sul tema già risolto dalla sesta sezione, con ordinanza n. 26013 del 2015, nel senso che il datore di lavoro che richieda, con varie istanze, la rateizzazione del versamento di contributi assicurativi e nuovi termini di dilazione, pagando poi in tempi diversi l’intera sorte, riconosce i diritti dell’istituto previdenziale ed interrompe la prescrizione per i crediti ancora non prescritti, mentre rinuncia a valersi della prescrizione già maturata per quelli già prescritti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

8. Col primo motivo del ricorso principale è dedotta violazione dell’art. 2946 c.c., per non avere la Corte di merito applicato il termine di prescrizione ordinario decennale, trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed aventi ad oggetto cartelle di pagamento non impugnate dal debitore.

9. Col secondo motivo viene dedotta violazione dell’art. 2944 c.c., nella parte in cui alla richiesta di rateizzazione del debito non si è attribuito il valore di implicito riconoscimento dello stesso con rinuncia ad avvalersi della prescrizione per i crediti già prescritti.

10. Il primo motivo è da rigettare in continuità con i principi affermati dalle Sezioni unite della Corte (Cass. 17 novembre 2016 n. 23397), secondo cui la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dal primo gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30m, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010):

11. Quanto al secondo mezzo d’impugnazione, la norma di diritto invocata attiene all’interruzione della prescrizione mentre l’illustrazione del motivo afferisce alla rinuncia alla prescrizione, art. 2937 c.c., la cui violazione non è stata invocata da parte del ricorrente che, pertanto, non ha interesse a dedurre la violazione del 2944 c.c., per essere la prescrizione già decorsa, come irretrattabilmente affermato, dalla sentenza impugnata.

12. In altri termini, il tema dell’eventuale valore interruttivo della prescrizione, da riconnettere alla domanda di rateizzazione, è del tutto inconferente, e dunque inammissibile, ai fini del giudizio ora all’esame della Corte e, in ogni caso, la richiamata decisione delle Sezioni unite del 2016 ha, fra l’altro, ribadito il principio di indisponibilità della prescrizione in materia previdenziale.

13. Passando all’esame delle censure svolte dall’ENPAF, va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità dell’atto denominato controricorso dell’ENPAF perchè tardivo.

14. A tal fine, polchè con tale atto difensivo la società non contesta il ricorso principale ma vi aderisce, esso deve correttamente qualificarsi come ricorso incidentale adesivo (cfr. Cass. nn. 24155 del 2017 e 16846 del 2020) e va richiamata, al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il soccombente deve impugnare la sentenza, entro i termini di legge, perchè l’art. 334 c.p.c., che consente l’impugnazione incidentale tardiva nei confronti di qualsiasi capo della sentenza impugnata, è applicabile solo all’impugnazione incidentale in senso stretto, cioè a quella proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione principale o che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 c.p.c., mentre la parte che propone un ricorso incidentale adesivo a quello principale è tenuta a rispettare il termine per la proposizione del ricorso principale (v. Cass. nn. 21990 del 2015, 14558 del 2012).

15. L’impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l’interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell’impugnazione principale (v. Cass. nn. 1120 del 2014, 20040 del 2015, 12387 del 2016, 6156 del 2018, 17614 del 2020).

16. Non può, dunque, consentirsi alla parte di recuperare, mediante il ricorso incidentale tardivo, la possibilità di svolgere un’impugnazione il cui interesse era già presente dal momento della pubblicazione della sentenza.

17. Nel caso di specie l’ENPAF, soccombente dinanzi al Corte d’appello e destinatario della notifica del ricorso principale dell’Agenzia, ha provveduto a notificare il proprio ricorso incidentale adesivo il 10 ottobre 2017, ben oltre il termine lungo semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza.

18. In conclusione, il ricorso principale va rigettato e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale.

19. Segue, coerente, la condanna, in solido, dell’Agenzia, dell’ENPAF e dell’INPS alle spese processuali, liquidate come in dispositivo, a favore di P.M.M. che seguono la soccombenza, precisandosi che in considerazione dell’inammissibilità del controricorso per tardività della notificazione il compenso professionale è limitato allo studio e alla discussione della causa alla pubblica udienza (v., fra le altre, Cass. n. 22269 del 2010).

20. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico delle parti ricorrenti, principale e incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per i rispettivi ricorsi ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; condanna l’Agenzia delle entrate, l’ENPAF e l’INPS, in solido, a pagare le spese processuali, in favore di P.M.M., in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico delle parti ricorrenti, principale e incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per i rispettivi ricorsi ex art. 13, comma 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

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