Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7352 del 22/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 12/01/2017, dep.22/03/2017),  n. 7352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18796-2015 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO PETRETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROCCO LOMBARDO giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO 72,

presso lo studio dell’avvocato BERNARDO DE STASIO, che lao

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIACOMO RADICI giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 142/2015 della CORTE D’APPELLO DI BRESCIA del

28/01/2015, depositata il 04/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 4/2/2015, la Corte d’appello di Brescia ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Bergamo ha rigettato la domanda proposta da C.G. nei confronti della Autotrasporti Sonzogni s.r.l. e della Milano Assicurazioni s.p.a. per il risarcimento dei danni sofferti dall’attore a seguito del sinistro stradale dedotto in giudizio.

A sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha confermato l’esclusione di alcuna responsabilità del veicolo di proprietà della società convenuta nella causazione del fatto dannoso, nella specie verificatosi per l’esclusiva responsabilità del C..

2. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione C.G. sulla base di un unico motivo di impugnazione.

3. Resiste con controricorso la Unipolsai Assicurazioni s.p.a. (già Milano Assicurazioni s.p.a.) che ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. A seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le parti hanno presentato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso proposto, C.G. censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2054 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente escluso la responsabilità del conducente del veicolo di proprietà della società convenuta nella verificazione del sinistro oggetto di causa, con la conseguente errata applicazione dell’art. 2054 c.c.

2. Il motivo è inammissibile.

Osserva il Collegio come il ricorrente abbia prospettato il vizio in esame sotto il profilo della violazione di legge, là dove lo stesso risulta aver viceversa richiamato, a fondamento della censura illustrata, l’esame delle risultanze di causa con riguardo alla (da lui ritenuta) più esatta ricostruzione dei profili della causalità del sinistro e della colpa del conducente/proprietario del veicolo antagonista, al fine di comprovare l’erronea ricognizione, da parte della corte territoriale, della fattispecie concreta e non già l’erronea lettura di una fattispecie normativa astratta, unica rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Si tratta di un’operazione che – neppure coinvolgendo l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso (insistendo il ricorrente nella valorizzazione di una diversa ricostruzione dello stesso, rispetto a quanto operato dal giudice a quo) – rimane del tutto estranea alla logica di prospettazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, come tale inammissibilmente sollevato in questa sede.

Varrà peraltro sottolineare (al di là dell’avvenuta allegazione delle argomentazioni relative al fatto in totale violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6) la radicale infondatezza, in iure, dell’affermazione, sostenuta dal ricorrente, circa la pretesa rilevanza causale della condotta stradale del conducente del veicolo antagonista in ragione del solo fatto della violazione, da parte dello stesso, di norme cautelari, in difetto di una specifica deduzione (nella specie del tutto mancata) in ordine ai profili concernenti la c.d. causalità della colpa, non essendosi il ricorrente in alcun modo confrontato, sul punto, con il principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, in tema di responsabilità civile, affinchè la violazione di una norma possa costituire causa o concausa di un evento, è necessario che essa sia preordinata ad impedirlo; in caso contrario, la condotta trasgressiva del contravventore assume autonoma rilevanza giuridica, non però costitutiva di un rapporto di causalità con l’evento, in relazione al quale diviene un mero antecedente storico occasionale (v., da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 13830 del 09/06/2010, Rv. 613311 – 01).

3. Alla dichiarazione dell’inammissibilità del ricorso – cui la memoria successivamente depositata non ha apportato significativi elementi di valutazione di segno contrario – segue la condanna del ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.300,00, di cui Euro 200,00 per spese e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA