Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7351 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2011, (ud. 05/01/2011, dep. 31/03/2011), n.7351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16023-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

MORE SERVIZI SRL LIQUIDATA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 38 presso

lo studio dell’avvocato SINOPOLI VINCENZO, rappresentato e difeso

dall’avvocato NUSSI MARIO, giusta delega a margine;

– controricorrente –

sul ricorso 26206-2006 proposto da:

MORE SERVIZI SRL LIQUIDATA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 38, presso

lo studio dell’avvocato SINOPOLI VINCENZO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIO NUSSI, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 8/2006 della COMM. TRIB. REG. di TRIESTE,

depositata il 20/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/01/2011 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA SAMBITO;

per R.G. 16023/2006;

udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per l’inammissibilità in subordine il

rigetto.

per R.G. 26206/2006.

udito per il resistente l’Avvocato ZERMAN, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 20.2.2006, la Commissione Tributaria Regionale di Trieste ha nominato un commissario “ad acta” per l’esecuzione della propria precedente sentenza, con cui aveva ordinato la riliquidazione dell’iscrizione a ruolo nei confronti della Società More Servizi s.r.l., nei limiti di un terzo delle maggiori imposte accertate, invece che dell’intero, in base al disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15. Con ordinanza in data 9.5.2006, dichiarata provvisoriamente esecutiva, la CTR ha ordinato al nominato Commissario – secondo cui nulla era dovuto in forza della sentenza da ottemperare – di rimborsare alla contribuente la somma di Euro 70.779,22.

Avverso la sentenza, notificata il 16.3.2006 e la successiva ordinanza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito la Società contribuente.

Frattanto, con ordinanza del 27.6.2006, la CTR ha dichiarato chiuso il procedimento di ottemperanza e disposto la compensazione delle spese. Tale capo è stato impugnato, ex art. 111 Cost., dalla Società vittoriosa. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) In via preliminare, in applicazione analogica dell’art. 335 c.p.c., va disposta la riunione al ricorso (iscritto al n. 16023 dell’anno 2006) proposto dall’Agenzia nei confronti della Società More Servizi s.r.l. avverso la sentenza emessa in sede di ottemperanza e la successiva ordinanza esplicativa, al ricorso (iscritto al n. 26026 dell’anno 2006) proposto dalla contribuente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso l’ordinanza, che ha disposto la chiusura del procedimento, e ne ha compensato le spese.

In proposito, è appena il caso di rilevare che l’istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall’art. 274 c.p.c., in quanto volto a garantire l’economia e il minor costo del giudizio, oltre alla certezza del diritto, risulta applicabile anche in sede di legittimità (cfr. Cass. SU n. 18125/2005), ove le impugnazioni siano proposte contro provvedimenti pronunciati fra le medesime parti, in relazione a ragioni di unitarietà sostanziale e processuale della controversia (Cass. n. 14607/2007; n. 16405/2008). Nella specie, tali ragioni sono, senz’altro, ravvisabili, venendo in rilievo, nel secondo ricorso, la regolamentazione delle spese del procedimento nel cui ambito sono state emesse la sentenza e l’ordinanza impugnate col primo.

2) 2.a) Il ricorso (n. 16023/2006 RG) proposto dall’Agenzia avverso la sentenza, depositata il 14.2.2006, è inammissibile. La sentenza risulta, infatti, notificata il 16.3.2006, per cui i termini di tempestiva impugnazione spiravano lunedì 15.5.2006, come del resto dato atto nell’annotazione apposta sul ricorso dell’Avvocatura “si notifichi entro il 15/5/2006, ultimo giorno”, mentre, come risulta dalla relata, l’atto è stato effettivamente spedito il 16.5.2006.

Come questa Corte ha già affermato (Cass. n 2261/2007, n, 13216/2009) a seguito delle sentenze della Corte costituzionale nn. 477 del 2002 e 28 del 2004, deve ritenersi operante, nell’ordinamento, un principio generale in base al quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata in momenti diversi per il richiedente e per il destinatario della notifica, dato che le garanzie di conoscibilità dell’atto da parte di quest’ultimo devono contemperarsi con il diverso interesse del primo a non subire le conseguenze negative derivanti dall’intempestivo esito del procedimento notificatorio, per la parte di quest’ultimo sottratta alla sua disponibilità. A tal fine, si ritiene sufficiente, per il notificante, la dimostrazione dell’avvenuto deposito del plico all’organo notificatorio entro il termine prescritto.

La prova della tempestiva consegna all’ufficiale giudiziario non può, poi, esser ricavata dal timbro apposto a margine dell’atto, che reca, bensì, il numero cronologico e la data, ma che non è stato firmato o siglato del ricevente, tanto più che, nella specie, la Società ha specificamente contestato il valore della stampigliatura in esame ed eccepito la tardività del ricorso, e la difesa erariale non ha confutato tale assunto, limitandosi, in sede di discussione, ad affermare la tempestività dell’impugnazione, senza neppure provvedere ad esibire certificazione integrativa, idonea a far desumere la presentazione in tempo utile dell’atto per i connessi adempimenti (in termini, Cass. n. 13216/2009).

2.b) L’impugnazione avverso l’ordinanza – il cui carattere decisorio è ravvisabile nell’ordine, dichiarato immediatamente esecutivo, impartito al Commissario “ad acta” di rimborsare alla contribuente la somma di Euro 70.779,22 – è, del pari, inammissibile.

Mette conto di rilevare, al riguardo, che con l’unico motivo di ricorso, articolato in otto punti, ed indirizzato unitariamente avverso la sentenza e l’ordinanza in esame, l’Agenzia delle Entrate ha dedotto l’insufficiente o contraddittoria motivazione nell’interpretazione del giudicato da parte dei giudici dell’ottemperanza, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. In particolare, la ricorrente, dopo avere riportato il contenuto della sentenza posta in esecuzione e di quella impugnata (punti 1, 2 e 3), ha fornito l’interpretazione del giudicato (punti 4 e 5), ed ha concluso per il travisamento del giudicato stesso, per non esser stato considerato che la questione della spettanza di somme di denaro da restituire alla contribuente era rimasta impregiudicata, e non esser stato valutato l’intero contenuto del titolo posto in esecuzione, ed, in particolare, il capo relativo all’estinzione, per condono, della lite vertente sull’accertamento, ed il conseguente suo credito, nei confronti della Società (punti 6, 7 e 8).

Va, quindi, rimarcato che l’ordinanza è stata emessa il 9.5.2006, nel vigore della disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che ha novellato l’art. 360 c.p.c., consentendo la denuncia del vizio di motivazione di cui al n. 5, anche in relazione ai provvedimenti diversi dalle sentenze e ricorribili per cassazione per violazione di legge, ed ha introdotto, al contempo, l’art. 366 bis c.p.c., a mente del quale, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 la relativa illustrazione deve contenere, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione. Come questa volte ha più volte affermato (cfr. da ultimo, Cass. n. 27680/2009) ciò implica che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti (cfr., in proposito, Cass. SU n. 20603/2007), e che deve essere svolta in una parte, del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, non essendo sufficiente che sia esposta nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo.

A tale stregua, la mancata formulazione di tale momento di sintesi prescritto dall’art. 366-bis cod. proc. civ. (applicabile ai ricorsi proposti avverso i provvedimenti pubblicati tra il 3 marzo 2006 e il 14 luglio 2009, data della sua abrogazione per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 47) comporta l’inammissibilità del motivo, avverso l’ordinanza. Non può, peraltro, omettersi di rilevare un altro motivo d’inammissibilità dell’impugnazione ravvisabile nel fatto che la composita censura, sopra riassunta, non contiene alcuna critica diretta avverso l’ordine di rimborso della somma di denaro in favore della contribuente, che costituisce la portata precettiva autonoma del provvedimento impugnato, e ciò in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4 che impone l’indicazione, anch’essa prescritta a pena d’inammissibilità, dei motivi per i quali chiede la cassazione.

3) 3.a) Con l’impugnazione proposta (n. 26206/06 RG), la Società More Servizi s.r.l. ricorre ex art. 111 Cost., comma 7 avverso la compensazione delle spese, disposta con l’ordinanza di chiusura del procedimento di ottemperanza, in cui è rimasta vittoriosa, deducendo la violazione degli artt. 92 e 132 c.p.c., per non avere la CTR indicato le ragioni di tale statuizione.

3b) L’Agenzia delle Entrate ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, affermando che la questione della regolamentazione delle spese del procedimento di controllo sull’esecuzione avrebbe dovuto esser dedotta mediante impugnazione della sentenza che ha definito la fase ed. cognitiva del giudizio d’ottemperanza.

L’eccezione è infondata: il precetto che si assume violato non risulta, infatti, comminato dalla disposizione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70 che, come riconosce la stessa Agenzia, tace al riguardo, nè può inferirsi dal principio generale secondo cui le spese del giudizio vanno regolate col provvedimento che lo definisce, dato che, nella successione procedimentale prevista dall’art. 70 in esame, tale momento è espressamente rinviato ad un momento successivo, dalla disposizione di cui al comma 8, secondo la quale “il collegio eseguiti i provvedimenti di cui al comma precedente e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza”. L’impugnazione avverso la statuizione sulle spese, racchiusa nell’ordinanza impugnata, di sicuro contenuto decisorio, è, dunque, ammissibile.

3c) La doglianza è, nel merito, infondata.

La giurisprudenza di legittimità (SU n. 20598/2008 e successive conformi) ha, infatti, affermato che, nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a) qui applicabile, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per giusti motivi” deve trovare un adeguato supporto motivazionale, ma che non è, a tal fine, necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento, semprecchè le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). E, nella specie, come affermato dalla controricorrente, le ragioni della disposta compensazione possono desumersi, dal pur succinto tenore degli argomenti contenuti nell’ordinanza impugnata, in ragione della complessità della procedura d’ottemperanza, di cui si da conto nel contesto del provvedimento, che riferisce della comunicazione del commissario “ad acta”, dell’intervenuta emissione di un vaglia cambiario dell’importo di Euro 105.986,13, e dell’acquisizione di una successiva dichiarazione della stessa ricorrente.

4) In ragione di detta complessità del procedimento e della reciproca soccombenza, la Corte ritiene di dover compensare, interamente tra le parti, anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce al ricorso il procedimento pendente tra le stesse parti iscritto al N. 26026/2006 RG, dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate e rigetta il ricorso proposto dalle More Servizi s.r.l. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 5 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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