Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7351 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 26/03/2010), n.7351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.

MAZZINI 140, presso lo studio dell’avvocato VITALE FORTUNATO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato D’OTTAVIO GIANCARLO,

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO

25/B, presso lo studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso e

giusta procura speciale atto Notar MARIO LIGUORI di Roma del

07/07/2006 rep. n. 146110;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 88/2006 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 07/02/2006 R.G.N. 979/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato GIOVANNI G. GENTILE per delega PESSI ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

I.A.S. chiede la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria, pubblicata il 7 febbraio 2006, che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Reggio Calabria aveva respinto il suo ricorso nei confronti della Banca nazionale del lavoro.

Il ricorrente, dipendente della Banca dal 1974, era originariamente in forza alla filiale di (OMISSIS). Nel 1991 si sposò e fissò la sua residenza in (OMISSIS), località del comune di (OMISSIS) a quindici chilometri da Reggio. Nel 1991 fu trasferito a Lecce. A seguito di sua istanza di trasferimento a Reggio Calabria o in subordine a Messina, nel 1995 venne trasferito in quest’ultima sede. Tre anni dopo per ragioni di ufficio venne trasferito a Reggio Calabria.

In questa occasione informò la propria filiale di aver intenzione di trasferire la sua residenza da (OMISSIS) a Reggio Calabria. La banca non rispose. Lo I. non trasferì la residenza nel Comune di Reggio Calabria.

Chiese in via giudiziale il pagamento delle varie indennità previste dal contratto collettivo di lavoro: 1) indennità una tantum per il cambio di residenza; 2) diaria per il tempo necessario per la sistemazione della nuova residenza; 3) nonchè L. 5.292.000 a titolo di mancata osservanza del periodo di preavviso del trasferimento di 45 giorni (termine non rispettato per 21 giorni); 4) ed una somma da quantificarsi secondo equità a titolo di risarcimento danni per l’inadempimento dell’obbligo previsto dall’art. 57 del c.c.n.l. di fornire un alloggio nel Comune di Reggio Calabria.

Il tribunale respinse il ricorso. La Corte d’appello ha confermato la decisione, ritenendo al pari del primo giudice che le norme collettive invocate colleghino la nascita del diritto alle indennità richieste all’effettivo trasferimento della residenza e non alla semplice manifestazione della intenzione di procedervi.

Il funzionario ricorre per cassazione, articolando tre motivi di ricorso.

La BNL ha depositato controricorso ed una memoria per l’udienza.

Il primo motivo è rubricato violazione o falsa applicazione degli artt. 56 e 57 del c.c.n.l. di categoria del 20 giugno 1995 e degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366, 1375 e 2067 c.c.. Contraddittoria ed insufficiente motivazione. Si sostiene che la Corte avrebbe violato le norme che disciplinano l’interpretazione dei contratti, non applicando il criterio della letteralità, quello della interpretazione sistematica, nonchè entrambi i criteri congiuntamente laddove ha ritenuto che la maturazione dei diritti vantati in relazione al trasferimento della sede da Messina a Reggio Calabria fosse condizionata all’effettivo trasferimento della residenza e non alla mera prospettazione alla banca della intenzione di effettuarlo. Infatti, la Corte ha ritenuto che l’inciso iniziale dell’art. 57, “se il trasferimento comporta l’effettivo cambio di residenza”, implica che la erogazione dei benefici “è subordinata all’effettivo cambio di residenza, da attuarsi previamente ed in concreto, senza che abbia rilievo alcuno la mera formulazione di intendimenti cui poi, come nella presente fattispecie, non segua nella realtà delle cose, il trasferimento, da un luogo all’altro della residenza”.

Pertanto la lettura della Corte è nel senso che il funzionario matura il diritto alle indennità in questione se e solo se, ricevuta la disposizione di trasferirsi da una sede all’altra, provvede al cambio di residenza fissando la sua nuova residenza nella nuova sede in cui è stato trasferito.

Questa interpretazione è sorretta da una adeguata motivazione, priva di contraddizioni e pertanto non sindacabile dal giudice di legittimità.

D’altro canto, a parte il dato letterale, la lettura complessiva della norma conferma questa interpretazione, perchè disciplina misure diverse a seconda che a trasferirsi sia solo il funzionario o anche altri componenti del nucleo familiare,e soprattutto diverse in relazione al tempo necessario per la sistemazione nella nuova residenza: elementi, specie quest’ultimo, valutabili solo dopo l’effettuazione in concreto del trasferimento di residenza. Anche l’obbligo per la banca di provvedere a fornire un alloggio nella nuova sede di residenza è condizionato non ad una mera prospettazione ma alla specifica richiesta in tal senso collegata al cambio di residenza.

Il secondo motivo denunzia la violazione dei medesimi artt. 56, 57 e 58 del c.c.n.l. e delle norme sulla interpretazione contrattuale nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione con riferimento ad una serie di fatti affermati in sentenza ed in particolare: 1) il fatto che il ricorrente, a fronte del trasferimento da Messina a Reggio, ha continuato ad abitare a Campo Calabro, dove ha sempre mantenuto la residenza; 2) il fatto che il trasferimento gli ha giovato perchè si è avvicinato notevolmente alla sua abitazione posta a quindici chilometri da Reggio Calabria e quindi ben più vicina di Messina; 3) il fatto che la moglie del ricorrente, sua collega e dipendente della medesima banca, già lavorava nella filiale di Reggio Calabria.

Tali fatti non vengono invero smentiti nel ricorso, ma si censura la sentenza per aver condizionato l’interpretazione delle norme contrattuali a dette situazioni contingenti.

In realtà la decisione, pur considerando e citando tali elementi, si basa su di un dato centrale insuperabile costituito dal fatto che i diritti vantati dal ricorrente sarebbero sorti solo se egli in occasione del trasferimento dalla sede di Messina alla sede di Reggio Calabria avesse previamente ed effettivamente trasferito la sua residenza a Reggio Calabria. Questo è il nucleo centrale della interpretazione a fondamento della decisione. Le motivazioni contingenti per le quali il ricorrente non ha operato tale scelta, servono forse a comprendere le ragioni del suo comportamento, ma non concernono fatti decisivi per la soluzione della controversia e la motivazione è esente da censure ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il terzo motivo concerne invece l’indennità di mancato preavviso. Si denunzia la violazione dell’art. 56 c.c.n.l., comma 3, in relazione alla errata applicazione dei criteri ermeneutici dettati dall’art. 1362 c.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione.

In particolare si sottolinea la illogicità del riconoscere che l’indennità non trova il suo fondamento nell’effettivo cambio di residenza e nel sostenere al tempo stesso che non può essere riconosciuta in quanto il cambio non è stato attuato.

In realtà però se è vero che la Corte da atto del fatto che la previsione contrattuale in questo caso non collega il diritto alla indennità al trasferimento della residenza è anche vero che la Corte ha ritenuto che la stessa non spetti per tutt’altra ragione, relativa alla finalità della indennità di mancato preavviso ricostruita come istituto che, nel contesto contrattuale, mira “a ridurre al minimo i disagi del trasferimento ed a consentire al lavoratore di provvedere tempestivamente ad ogni bisogno individuale e familiare, anche abitativa derivante dal mutamente della sede”.

Pertanto, la contraddittorietà denunziata non sussiste, mentre la scelta interpretativa, adeguatamente motivata, non può essere rivista nel merito.

Il ricorso quindi deve essere respinto, con conseguente condanna alla rifusione delle spese di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 20,00, nonchè 3.000,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

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