Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7351 del 17/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 17/03/2020), n.7351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5912-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE PAIDEIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3849/2014 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 10/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2019 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO ALDO.

Fatto

RITENUTO

che:

L’AGENZIA DELLE ENTRATE ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione la sentenza 3849/05/14 depositata il 10.7.2014 con la quale la CTR della Lombardia aveva respinto l’appello proposto nei confronti della decisione della CTP di Milano che aveva accolto il ricorso con cui l’associazione non riconosciuta PAIDEIA aveva impugnato l’atto con il quale l’Ufficio aveva revocato il suo precedente provvedimento e, contestualmente, aveva disposto la cancellazione dell’associazione dall’anagrafe unica ONLUS sul rilievo della mancata conformità dello statuto dell’associazione al dettato normativo per difetto del requisito dell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

L’associazione PAIDEIA non si è costituita in giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Va premesso che l’Ufficio finanziario aveva motivato il provvedimento di cancellazione sul rilievo che l’attività associativa indicata dallo statuto dell’associazione, pur rientrando in uno dei settori di cui al D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, comma 1, lett. a), così come definiti dal comma 2 della stessa disposizione, risultava rivolta a tutti gli abitanti del Comune e non solo ai soggetti disabili o svantaggiati;

Il primo motivo è fondato e va accolto.

Le disposizioni normative in materia (D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, comma 2) richiedono che lo statuto dell’associazione debba contenere una specifica disposizione prevedente l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà social. Da ciò deriva che non è riconosciuta idonea allo scopo altra documentazione, pur se proveniente da uffici pubblici.

Una tale indicazione manca nello statuto della Associazione in cui è chiaramente previsto che “l’associazione ha come scopo la promozione di attività e iniziative che favoriscano lo sviluppo culturale e sociale di tutti gli abitanti del comune… Tutte le attività svolte dall’Associazione sono indirizzate ai fanciulli della scuola dell’obbligo, agli adolescenti, agli adulti, agli anziani e ai soggetti disabili sia psichici che fisici”.

Da quanto esposto è agevole concludere come non risulti in alcun modo, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici del merito, che l’attività dell’associazione sia diretta (solo) a soggetti in condizione di disabilità o di disagio.

A conferma di ciò vi è la documentazione versata in atti dall’Ufficio con particolare riferimento alla relazione sull’attività svolta, in cui viene dato atto dello svolgimento, da parte dell’Associazione, di corsi di musica finalizzati a stimolare l’interesse di bambini, adolescenti e adulti.

Con il secondo motivo viene dedotta una ulteriore violazione della norma del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, comma 1, lett. b), laddove risulta omessa nello statuto l’indicazione dell’obbligo della devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa dell’associazione, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o di pubblica utilità, “…. sentito l’organismo di controllo di cui alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 190,, salva diversa destinazione imposta dalla legge”.

Anche la mancanza di tale requisito è di per se sola tale da escludere la qualificazione ONLUS in capo alla Associazione.

Il ricorso va, pertanto, accolto e non essendovi ulteriori accertamenti da compiere, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della Associazione PAIADEA. Segue condanna alle spese della lite.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso della contribuente che condanna al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.500,00 oltre rimborso forfettario e spese prenotate a debito

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2020

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